Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2016) 03899
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2016/0676/D
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201603899.IT)
1. MSG 002 IND 2016 0676 D IT 21-12-2016 D NOTIF
2. D
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de
3B. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Referat WR I 2, Postfach 120629, 53048 Bonn
4. 2016/0676/D - B10
5. Progetto di legge volto all'introduzione di un'autorizzazione a norma del diritto delle acque per gli impianti di trattamento del percolato di discarica, nonché alla modifica delle prescrizioni sull'accertamento dell'idoneità degli impianti di stoccaggio, imbottigliamento o travaso di sostanze pericolose per le acque
6. Il progetto concerne gli impianti di stoccaggio, imbottigliamento o travaso di sostanze pericolose per le acque. Costituiscono componenti di tali impianti i prodotti da costruzione, le attrezzature a pressione ai sensi della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, nonché le macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
7. -
8. Il progetto di legge comprende modifiche in relazione all'accertamento dell'idoneità degli impianti di stoccaggio, imbottigliamento o travaso di sostanze pericolose per le acque [articolo 63 della legge in materia di bilancio idrologico (LBI-WHG)]. A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa ai prodotti da costruzione, del 16 ottobre 2014 (causa C-100/13), si dovranno abrogare le norme tecniche edilizie B - Parte 1, contenente requisiti aggiuntivi dei prodotti da costruzione armonizzati a livello europeo. Pertanto, in futuro, non esisteranno più omologazioni generali delle autorità di vigilanza edilizia per i prodotti da costruzione armonizzati a livello europeo. Tale mutata situazione giuridica motiva altresì la necessità di modifiche all'articolo 63 della LBI-WHG, il quale disciplina, tra le altre cose, la soppressione dell'accertamento dell'idoneità dei prodotti da costruzione per i quali siano state rilasciate certificazioni di utilizzabilità delle autorità di vigilanza edilizia (articolo 63, paragrafo 3, frase 1, punto 2, della vigente LBI-WHG). Sulla base delle modifiche citate al diritto di regolamentazione edilizia, in futuro non sarà più possibile - con la soppressione dell'accertamento dell'idoneità - il prosieguo dell'attuale parità di trattamento tra i prodotti da costruzione armonizzati a livello europeo e i prodotti da costruzione a disciplina meramente nazionale. Pertanto, a causa delle modifiche al diritto di regolamentazione edilizia, saranno previsti in futuro, all'articolo 63, paragrafo 4, requisiti opportunamente differenziati (per i prodotti da costruzione armonizzati a livello europeo al paragrafo 4, frase 1, punto 1 e frase 2, nonché per i prodotti da costruzione a disciplina meramente nazionale, al paragrafo 4, frase 1, punti 2 e 3). Così facendo, si dovrà far subentrare alla soppressione dell'accertamento dell'idoneità, finora in essere, un'idoneità fittizia dei prodotti da costruzione di volta in volta in esame. Per "idoneità fittizia" si intende il fatto che, nel quadro dell'accertamento dell'idoneità necessario all'impianto nella sua interezza, i componenti dell'impianto interessati non necessitano più di alcuna prova separata.
Le nuove regolamentazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, della LBI-WHG, sulla base della sentenza della CGUE del 16 ottobre 2014, si colgono inoltre quale occasione per rielaborare l'articolo 63 della LBI-WGH - necessitante di emendamenti nel suo complesso - anche in altri punti, per migliorare in particolare la sistematicità e la comprensibilità delle regolamentazioni. Con tale obiettivo, si apportano molteplici modifiche ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 63. In tale contesto, tra le altre cose, si amplia l'esigenza dell'accertamento dell'idoneità alla modifica sostanziale degli impianti di stoccaggio, imbottigliamento o travaso di sostanze pericolose per le acque (articolo 63, paragrafo 1, frase 1, della LBI-WHG). Su tale sfondo, dovrà decadere in futuro la possibilità di rilasciare un accertamento dell'idoneità per i componenti degli impianti e i dispositivi tecnici di protezione (articolo 63, paragrafo 1, frase 2, della LBI-WHG, versione vigente).
Ai sensi del nuovo articolo 63, paragrafo 4, frase 1, punti 4 e 5, è prevista un'idoneità fittizia, con determinati presupposti, anche per le attrezzature a pressione e le macchine. Ai sensi dell'attuale articolo 63 della LBI-WHG, non esiste un privilegio di tal genere per le attrezzature a pressione e le macchine.
Il progetto di legge prevede, infine, una nuova fattispecie di autorizzazione per gli impianti di trattamento del percolato di discarica, nella misura in cui tali impianti non rientrino già nell'autorizzazione della discarica. Mediante quanto sopra - e mediante le opportune modifiche al regolamento di autorizzazione e vigilanza degli impianti di depurazione industriali (articolo 2) - si assicura che le prescrizioni di detto regolamento sulla procedura di autorizzazione e sulla vigilanza trovino applicazione anche ad impianti di tal genere.
9. A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa ai prodotti da costruzione, del 16 ottobre 2014 (causa C-100/13), si dovranno abrogare le norme tecniche edilizie ("Bauregellisten") B - Parte 1, contenente requisiti aggiuntivi dei prodotti da costruzione armonizzati a livello europeo. Pertanto, in futuro, non esisteranno più omologazioni generali delle autorità di vigilanza edilizia per i prodotti da costruzione armonizzati a livello europeo. Il progetto di legge tiene conto di tale mutata situazione giuridica nel diritto edilizio e contiene, all'articolo 63 della legge in materia di bilancio idrologico (LBI-WHG), le modifiche da essa scaturenti per l'accertamento dell'idoneità degli impianti di stoccaggio, imbottigliamento o travaso di sostanze pericolose per le acque. Inoltre, si rielabora l'articolo 63 della LBI-WHG - necessitante di emendamenti nel suo complesso - anche in altri punti, per migliorare in particolare la sistematicità e la comprensibilità delle regolamentazioni.
Con le regolamentazioni sugli impianti di trattamento del percolato di discarica si recepiscono nel diritto tedesco, in rapporto 1:1, i corrispondenti requisiti della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
10. Riferimenti ai testi di base: i testi di base della presente notifica sono consultabili ai seguenti indirizzi Internet:
Legge in materia di bilancio idrologico, da ultimo modificata dalla legge del 4 agosto 2016: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf
Quattordicesimo regolamento relativo alla legge in materia di sicurezza dei prodotti (regolamento sulle attrezzature a pressione), modificato dal regolamento del 6 aprile 2016:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gsgv_14_2016/gesamt.pdf
Nono regolamento relativo alla legge in materia di sicurezza dei prodotti (regolamento sulle macchine), da ultimo modificato dal regolamento dell'8 novembre 2011:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gsgv_9/gesamt.pdf
Modello di regolamento edilizio, da ultimo modificato dalla decisione della conferenza dei ministri dell'Edilizia del 13 maggio 2016:
https://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=991
Nota: il modello di regolamento edilizio non è applicabile direttamente. Sulla base di detto modello di regolamento edilizio, i Land emanano regolamenti edilizi che se ne discostano parzialmente. Fanno fede i regolamenti edilizi emanati dai Land.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu