La direttiva (UE) 2015/1535 definisce una procedura che impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche riguardanti prodotti e servizi della società dell'informazione, prima che siano adottati nella legislazione nazionale. Sostituisce la direttiva 98/34/CE senza modifiche di rilievo (codificazione).
La direttiva (UE) 2015/1535 si applica a tutti i prodotti di fabbricazione industriale, ai prodotti agricoli e ai prodotti della pesca
La direttiva (UE) 2015/1535 si applica soltanto ai servizi della società dell'informazione
Un servizio della società dell'informazione è un servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. [All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 puoi trovare altre informazioni].
Il termine "regola tecnica" è definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535. Da un lato, esso comprende una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi della società dell'informazione, che sono stabiliti dagli Stati membri e la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto, per la prestazione di servizi o per lo stabilimento di un fornitore di servizi; dall'altro, il termine comprende le disposizioni regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto, oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
La regola tecnica è obbligatoria "de jure" quando il rispetto della stessa è reso obbligatorio da un provvedimento emanato direttamente dalle pubbliche autorità competenti in materia o attribuibile ad esse. Il rispetto delle specificazioni tecniche o degli altri requisiti o delle regole relative ai servizi che la regola contiene è obbligatorio per la commercializzazione o l'utilizzo dei prodotti o dei servizi in esame.
La regola tecnica è obbligatoria "de facto" quando lo Stato membro interessato, pur non avendo stabilito le specificazioni tecniche, gli altri requisiti o le norme relative ai servizi mediante un atto formale e vincolante, ne caldeggia il rispetto. La direttiva offre un elenco non esaustivo di esempi di regole tecniche "de facto", compresi gli accordi volontari e i "provvedimenti fiscali e finanziari"
Le specificazioni tecniche o gli altri requisiti o le regole relative ai servizi collegati a provvedimenti fiscali o finanziari che colpiscano il consumo di prodotti o servizi incoraggiando il rispetto di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi.
Devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative: il progetto di provvedimento deve contenere specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi devono essere collegati a provvedimenti fiscali o finanziari e tali provvedimenti fiscali o finanziari devono colpire il consumo di prodotti o servizi incoraggiando il rispetto di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi.
La regola tecnica va notificata alla Commissione in fase di progetto, vale a dire, prima dell'adozione.
Il testo della regola tecnica dovrebbe trovarsi in una fase di preparazione, in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali [All'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva (UE) 2015/1535].
Il periodo di status quo è un periodo durante il quale il progetto di regola tecnica non può essere adottato dallo Stato membro interessato. La notifica di un progetto di regola tecnica ha come effetto l'apertura di un periodo di status quo di tre mesi, prorogabile a seconda del tipo di reazione emessa dalla Commissione o dagli altri Stati membri.
Nel corso del periodo di status quo, di tre mesi, la Commissione e gli altri Stati membri esaminano il progetto di regola tecnica notificato per accertarne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e i principi della libera circolazione di beni e servizi. Il periodo di status quo prorogato consente un dialogo con lo Stato membro notificante o impedisce allo stesso di adottare il progetto di normativa, in caso di lavori di armonizzazione a livello dell'UE.
Il periodo di status quo di tre mesi, successivo alla notifica non si applica ai progetti di "provvedimenti fiscali e finanziari", alla procedura d'urgenza accettata e alle normative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, nella misura in cui non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
Secondo il terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, gli Stati membri notificano nuovamente il progetto se vi apportano modifiche significative, che abbiano l'effetto di alterare la sfera di applicazione del progetto stesso, di abbreviarne il calendario di attuazione, di aggiungere specificazioni o requisiti o di rendere tali specificazioni o requisiti più restrittivi.
La Commissione e gli altri Stati membri possono rilasciare commenti o emettere pareri circostanziati. La Commissione può anche bloccare un progetto di regola tecnica.
Si trasmettono commenti quando il progetto di testo notificato, benché in linea con il diritto dell'UE, sollevi delle problematiche di interpretazione o richieda di specificare in dettaglio le disposizioni per la sua attuazione. [Gli Stati membri e la Commissione] possono, inoltre, esprimere una valutazione complessiva del provvedimento – considerando i principi generali del diritto e delle politiche dell'UE – o informare gli Stati membri dei loro futuri obblighi per quanto concerne gli atti dell'UE da adottare o da attuare.
L'esprimere commenti non dà luogo alla proroga del periodo di status quo. Lo Stato membro interessato, di conseguenza, può adottare il provvedimento notificato dopo il termine del periodo di status quo di tre mesi. Lo Stato membro notificante non ha alcun obbligo formale di rispondere ai commenti ricevuti. Tuttavia, per quanto possibile, tiene conto di tali commenti nella successiva preparazione della regola tecnica.
Si trasmette un parere circostanziato quando si ritenga che il progetto di regola tecnica possa creare delle barriere alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori prestatori di servizi nel mercato interno. Il parere circostanziato è volto a ottenere la modifica del provvedimento proposto, per eliminare alla fonte qualsiasi barriera alle suddette libertà derivante da esso.
L'esprimere un parere circostanziato dà luogo alla proroga del periodo di status quo a sei mesi, per i prodotti, e a quattro mesi per i servizi della società dell'informazione e per gli accordi volontari. Lo Stato membro interessato deve tener conto del parere circostanziato e rispondere, spiegando gli interventi che intende compiere per conformarsi a esso (revoca del progetto di testo, motivazione del fatto di averlo conservato o modifica di determinate disposizioni per renderle compatibili con il diritto dell'UE).
La direttiva non precisa il tempo per rispondere concesso a uno Stato membro interessato da un parere circostanziato. Nondimeno, è consigliabile che si risponda il più presto possibile, preferibilmente nel corso del periodo di status quo di sei o quattro mesi, nell'interesse dell'efficienza.
Il dialogo può proseguire fino a che il progetto di regola tecnica notificato non sia stato adottato.
La Commissione può bloccare un progetto di regola tecnica se annuncia la propria intenzione di proporre un atto UE (direttiva, regolamento o decisione) o di aver riscontrato che il progetto di normativa riguarda una materia rientrante in una proposta di atto dell'UE presentata al Consiglio. Nel caso in cui i progetti di regola tecnica contengano regole relative ai servizi, la Commissione può bloccare i suddetti progetti di legge soltanto qualora annunci di aver riscontrato che il progetto di normativa riguarda una materia rientrante in una proposta di atto dell'UE presentata al Consiglio.
Il blocco di un progetto di regola tecnica notificato proroga il periodo di status fino a 12 mesi dalla data della notifica. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di 12 mesi, tale periodo può essere ulteriormente prorogato fino a 18 mesi.
Sì, le reazioni della Commissione ai progetti di legge nazionali notificati dopo il 1° gennaio 2022 sono in linea di principio disponibili al pubblico*. In particolare, i pareri dettagliati, le osservazioni e le decisioni di blocco emessi dalla Commissione sono pubblicati 10 giorni dopo la scadenza del periodo di sospensione iniziale di 3 mesi. Le reazioni della Commissione emesse su progetti di legge nazionali notificati prima del 1° gennaio 2022 sono ancora soggette a richieste individuali di accesso ai documenti in linea con il regolamento (CE) 1049/2001.
Per quanto riguarda i pareri e i commenti dettagliati emessi dagli Stati membri a partire dal 9 gennaio 2023, essi sono disponibili sul TRIS pubblico nel caso in cui lo Stato membro abbia acconsentito alla loro divulgazione selezionando un'apposita casella nel TRIS riservato. Per quanto riguarda le reazioni emesse dagli Stati membri prima della suddetta data e se la casella rimane deselezionata, tali reazioni rimangono non divulgate e soggette a richieste individuali di accesso ai documenti in linea con il regolamento (CE) 1049/2001.
* possono essere applicate alcune eccezioni a queste norme in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Gli Stati membri possono invocare la procedura d'urgenza, prevista dal paragrafo 7 dell'articolo 6 della direttiva, se per reagire ad una situazione urgente e imprevedibile come una catastrofe naturale, un'epidemia, ecc., essi sono obbligati ad adottare immediatamente le regolamentazioni tecniche, senza il tempo di consultare in precedenza la Commissione e gli Stati membri. Qualora la procedura d'urgenza sia accettata dalla Commissione, non si applica il periodo di status quo di tre mesi e il provvedimento può essere immediatamente adottato.
No, queste circostanze eccezionali non esentano lo Stato membro dall'obbligo di notifica. Lo Stato membro deve notificare il progetto di provvedimento e motivare con chiarezza la propria richiesta d'urgenza. La Commissione deve valutare la motivazione indicata dallo Stato membro e fornire il più presto possibile le proprie opinioni.
Se la Commissione reputa che non si rispettino i criteri di applicazione della procedura d'urgenza, rifiuta detta urgenza e dà inizio al periodo di status quo di tre mesi.
L'articolo 7 della direttiva (UE) 2015/1535 contiene le deroghe all'obbligo di notifica. Quelle più comuni si hanno quando uno Stato membro ottempera ad atti vincolanti dell'Unione, adempie gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, attua una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o modifica una regola tecnica a seguito di una richiesta della Commissione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-443/98 "Unilever"), gli Stati membri devono notificare le regole tecniche che attuano il diritto dell'UE, quando quest'ultimo lasci agli Stati membri stessi un margine di manovra sufficiente.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-443/98 "Unilever"), una regola tecnica notificata, adottata in violazione del periodo di status quo può essere dichiarata dai tribunali nazionali inapplicabile alle singole persone.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-194/94 "CIA-Security"), una regola tecnica nazionale che non sia stata (ma che avrebbe dovuto essere) notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE può essere dichiarata dai tribunali nazionali non applicabile alle singole persone.
La procedura di notifica termina con l'adozione della regola tecnica e la relativa comunicazione alla Commissione.
In linea di principio, i progetti notificati sono tradotti in tutte le lingue dell'UE. Sono inoltre a tua disposizione sul sito dell'Unione, tramite il Database TRIS (Technical Regulation Information System, ossia "sistema informativo relativo alle regolamentazioni tecniche").
Al sistema TRIS, aggiornato quotidianamente, si può accedere gratuitamente e senza altre formalità. Ti permette di consultare le iniziative legislative degli Stati membri che ti possano interessare o che possano avere ripercussioni sulle tue attività. Per agevolare la tua ricerca, i progetti notificati sono classificati in categorie e sottocategorie specifiche, a seconda della loro finalità e del settore di attività interessato.
In tal caso, emetti il tuo parere o comunica le tue rimostranze alla Commissione o agli uffici competenti del tuo Stato membro senza indugio. La tua reazione può essere decisiva. La procedura 2015/1535 è trasparente e consente alla Commissione e a tutti gli Stati membri di reagire ai progetti notificati in condizioni di parità. La finalità è garantire che questi testi siano allineati alle norme del mercato interno.
È possibile presentare la propria opinione su uno specifico progetto di regola tecnica notificato nella pagina Dettagli della notifica cliccando sulla scheda "Contributo" e poi su "Inviare contributo". Puoi condividere le tue opinioni in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE nel campo di testo libero e/o caricando un file.
Ti invitiamo a presentare la tua opinione almeno un mese prima della fine del periodo sospensivo per assicurarsi che sia debitamente considerata tenendo conto del tempo necessario per l'esame e l'elaborazione interna. In ogni caso, i contributi saranno accettati fino alla data di termine del periodo sospensivo. Il tuo contributo sarà reso pubblico su TRIS a meno che non sia espresso il desiderio di mantenerlo riservato.
Non esiste una scadenza ufficiale, i tuoi contributi saranno accettati solamente entro le ore 23:59:59 della data di termine del periodo sospensivo. Tuttavia, si invitano i soggetti interessati a presentare le proprie perplessità almeno un mese prima del termine del periodo di status quo, di tre mesi.
La pubblicazione delle reazioni della Commissione emesse nell'ambito della direttiva 2015/1535 è stata attuata per le notifiche ricevute dopo il 1° gennaio 2022. In casi eccezionali, la reazione della Commissione potrebbe non essere pubblicata sul sito web TRIS, ma può comunque essere oggetto di una richiesta di accesso ai documenti, cosa possibile anche per le reazioni della Commissione alle notifiche ricevute prima del 1° gennaio 2022.