Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0479
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0100/CZ
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250479.IT
1. MSG 001 IND 2025 0100 CZ IT 19-02-2025 CZ NOTIF
2. Czechia
3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.cz
3B. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9,
110 00 Praha 1
Tel.:+420 221 624 746
e-mail: pravni.oddeleni@sujb.cz
4. 2025/0100/CZ - S00E - Ambiente
5. Progetto di decreto recante modifica del decreto n. 379/2016 relativo all’omologazione di taluni prodotti nel settore dell’uso pacifico dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti e del trasporto di sostanze radioattive o fissili
6. Imballaggi completi per il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento di materiali radioattivi o fissili, materiali radioattivi in forma speciale e materiali radioattivi a bassa dispersibilità soggetti a omologazione, materiali radioattivi o fissili trasportati
7.
8. Il decreto n. 379/2016 relativo all’omologazione di taluni prodotti nel settore dell’uso pacifico dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti e del trasporto di sostanze radioattive o fissili disciplina, in particolare:
- le norme per la determinazione dei materiali radioattivi o fissili il cui trasporto è sottoposto ad autorizzazione, la classificazione di tali materiali e i requisiti che devono soddisfare,
- i requisiti tecnici per la specificazione di un contenitore per il trasporto di sostanze radioattive o fissili e i requisiti ad esso imposti,
- i requisiti del contenuto della documentazione di autorizzazione al trasporto di materiale radioattivo o fissile,
- le condizioni tecniche e organizzative del trasporto di materiale radioattivo o fissile,
- i requisiti relativi al contenuto, alla lingua e alla disponibilità della documentazione necessaria per il trasporto di una sostanza radioattiva o fissile,
- le modalità di etichettatura, l'aspetto e le modalità d'uso della marcatura di sicurezza dei colli radioattivi, del mezzo di trasporto e dei container per il trasporto di tali colli,
- l'omologazione degli imballaggi per il trasporto, l'immagazzinamento e lo stoccaggio di materiale radioattivo o fissile, l'omologazione del materiale radioattivo in forma speciale e del materiale radioattivo a bassa dispersione.
La modifica notificata del decreto n. 379/2016, conformemente alle nuove disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 21, paragrafo 3, della legge n. 263/2016, la legge sull’energia atomica, deve stabilire condizioni specifiche per i singoli tipi di trasporto per quanto riguarda le modalità di esecuzione, nonché fornire i dati identificativi della decisione e i riferimenti ai requisiti di trasporto stabiliti a livello internazionale. Inoltre, in conformità con i regolamenti dell’AIEA per il trasporto sicuro di materiali radioattivi SSR-6 rev. 1, la modifica recepisce le modifiche associate all’introduzione di un nuovo gruppo di oggetti contaminati superficialmente, vale a dire SCO-III. In SSR-6 rev. 1, i requisiti per i materiali radioattivi a bassa attività specifica dei gruppi LSA-II e LSA-III sono stati rivisti e il requisito della prova di lisciviabilità per LSA-III è stato soppresso. La modifica proposta rispecchia tale fase. Conformemente a SSR-6 rev. 1, sono aggiunti requisiti per una partita radioattiva destinata al trasporto dopo lo stoccaggio e sono apportati ulteriori lievi adeguamenti per eliminare la non conformità a SSR-6 rev. 1, chiarendo e perfezionando il testo attuale.
La clausola di riconoscimento reciproco è stabilita nella legge n. 263/2016 sull’energia atomica.
Parole chiave: materiale radioattivo e fissile, imballaggi completi, trasporto.
9. Il decreto n. 379/2016, attualmente in vigore, si basa sulla normativa in materia di trasporti contenuta nel documento SSR-6, come riveduto nel 2012. Dall’entrata in vigore del decreto n. 379/2016, nel 2018 è stata adottata presso l’AIEA un’ulteriore revisione delle pertinenti norme di sicurezza («SSR-6 rev. 1»). L’attuale modifica mira a recepire nell’ordinamento giuridico della Repubblica ceca le modifiche apportate dalla revisione del 2018. La raccomandazione di allineare i quadri giuridici della Repubblica ceca a SSR-6 rev. 1 è stata anche uno dei risultati della missione IRRS (Integrated Regulatory Review Service) dell’AIEA nel 2023.
La modifica aggiorna i riferimenti alle norme internazionali ISO.
Riferimenti alle norme nel decreto n. 379/2016 attualmente applicabile (notificato con il numero 2016/0191/CZ):
per quanto riguarda il punto 3, lettera c), della parte I, e al punto 11, lettera b), della parte II dell’allegato 1, il testo fa riferimento alla norma ISO 9978:1992 (E) «Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Metodi di prove di tenuta», Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, 15 febbraio 1992.
Per quanto riguarda i punti 26, lettera b), 27, lettera b), 30, lettera b) della parte I dell’allegato 1, il testo fa riferimento alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose – raccomandazioni, rev. 17 (ST/SG/AC.10/1/17), ONU, 2011.
Per quanto riguarda il punto 29, lettera c), della parte I dell’allegato 1, il testo fa riferimento alla norma ISO 1496:1990(E) «Contenitori di serie 1 - Specifiche e prove - Parte 1: Contenitori per carichi generali per scopi generali», Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, 15 agosto 1990.
Per quanto riguarda l’allegato I, parte I, punti 31, 32, lettera a), e 34, lettera a): il testo fa riferimento alla norma ISO 7195:2005(E) «Energia nucleare – Imballaggio dell’esafluoruro di urano (UF6) per il trasporto», Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, 1º 9. 2005.
Per quanto riguarda il punto 9, lettera a) e lettera b), della parte II dell’allegato 1, il testo fa riferimento alla norma ISO 2919:2012 (E) «Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Disposizioni generali e classificazione», Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, 14 febbraio 2012.
Riferimenti alle norme nel progetto di modifica notificato del decreto n. 379/2016.
Per quanto riguarda l’articolo I, punto 24 [allegato 1, parte I, punto 2(c)] e punto 80. [Allegato 1, parte II, punto 11, lettera b)]
– il testo fa riferimento alla norma ISO 9978:2020(E) «Protezione dalle radiazioni - Sorgenti radioattive saldate - Metodi di prove di tenuta», Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, 2a edizione, luglio 2020.
Per quanto riguarda l’articolo I, punto 39: [Allegato 1, parte I, punto 28, lettera c)] - il testo si riferisce ai contenitori per il trasporto merci della serie 1 ISO 1496-1:2013(E) - Specifiche e prove - Parte 1: Contenitori per carichi generali per uso generale, Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, 1º luglio 2013.
per quanto riguarda l’articolo I, punto 41 (allegato I, punto 30); punto 42: [Allegato 1, parte I, punto 31, lettera a)]; punto 44: [Allegato 1, parte I, punto 33, lettera a)] – il testo si riferisce alla norma ISO 7195:2020(E) «Energia nucleare – Imballaggi per il trasporto di esafluoruro di uranio (UF6), Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra, novembre 2020
Il regolamento di base, ovvero la legge n. 263/2016, è stato allegato nell’ambito della notifica 2016/0259/CZ.
Il decreto n. 379/2016, oggetto di modifica, è stato notificato con il numero 2016/0191/CZ.
10. Riferimenti ai testi di base: 2024/0259/CZ, 2016/0191/CZ
I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una precedente notifica:
2024/0259/CZ
2016/0191/CZ
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu