Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1917
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0390/PL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251917.IT
1. MSG 001 IND 2025 0390 PL IT 17-07-2025 PL NOTIF
2. Poland
3A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrazliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl
3B. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: (+48) 22 623 18 43, e-mail: sekretariat.dzw@minrol.gov.pl
4. 2025/0390/PL - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Progetto di legge sulla sanità degli animali
6. 1) animali detenuti e animali selvatici
2) materiale biologico
3) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
4) movimento o introduzione nell’UE di animali o prodotti
5) malattie animali trasmissibili
7.
8. Il progetto di legge sulla salute degli animali costituisce la normativa nazionale che mira a migliorare l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») che specifica, tra gli altri:
- sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento 2016/429 e delle norme dell’UE emanate sulla base dello stesso;
- misure nazionali supplementari o più rigorose in relazione a talune materie di cui all’articolo 269 del Regolamento 2016/429;
- le misure nazionali da adottare in caso di sospetto o conferma di determinate malattie animali negli animali, nonché le misure nazionali per il controllo e la prevenzione delle malattie, in particolare in relazione agli animali selvatici (ad esempio abbattimento, vaccinazione delle volpi selvatiche, spostamento di bisonti) e l’attribuzione di danni, benefici e premi;
- i motivi per indicare le categorie di operatori o stabilimenti esentati dall’obbligo di registrazione o di richiedere l’approvazione o di tenere registri;
- i motivi per indicare le categorie di operatori o stabilimenti soggetti all’obbligo di registrazione nel territorio del paese che non derivano dalla normativa dell’UE;
- le norme e le procedure per la circolazione di determinati animali e il rilascio di permessi per l’ingresso da paesi o territori terzi nel territorio del paese di destinazione finale di partite contenenti animali o materiale biologico per i quali non sono stati stabiliti requisiti nel diritto dell’Unione europea.
9. Il regolamento 2016/429 ha abrogato diverse decine di direttive e decisioni che disciplinavano finora l’esercizio di talune attività, le norme relative ai movimenti e all’ingresso di animali e materiale biologico e al controllo delle malattie animali, allineandone le disposizioni in un unico atto di base e in atti delegati e di esecuzione che integrano le sue disposizioni.
Sebbene il suddetto regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico polacco, esso richiede tuttavia l’introduzione di norme adeguate a livello nazionale, che, in particolare, sistematizzino le competenze delle varie autorità incaricate di attuare controlli ufficiali nel processo di applicazione e facilitino tale processo a livello nazionale, come previsto dal progetto di legge sulla sanità animale.
Inoltre, la proposta di legge, nella misura in cui il regolamento (UE) 2016/429 consente agli Stati membri di introdurre liberamente ulteriori norme nazionali, introduce regolamenti che autorizzano il ministro responsabile dell’agricoltura a:
a) stabilire obblighi supplementari o più rigorosi in materia di sanità animale per gli operatori, compresa la notifica delle malattie sospette e la sorveglianza in materia di sanità animale;
b) esentare alcuni operatori o stabilimenti dall’obbligo di registrazione, nonché esentare dall’obbligo di richiedere il riconoscimento, stabilire obblighi supplementari di registrazione, approvazione, tenuta di registri ed elenchi e definire altri tipi di stabilimenti od operatori soggetti a registrazione, a meno che tale obbligo non derivi dalla legislazione dell’UE;
c) stabilisce le misure nazionali da adottare in caso di sospetta o confermata malattia di categoria C negli animali in zone non interessate da un programma di eradicazione di tale malattia e di una malattia di categoria D o E diversa da una malattia di categoria A-C, nonché di una malattia non elencata che presenti un rischio significativo per la salute degli animali.
10. Riferimenti ai testi di base: Testi di base non disponibili
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu