Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 01104
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0175/PL
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202001104.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0175 PL IT 30-03-2020 PL NOTIF
2. PL
3A. Ministerstwo Rozwoju,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mr.gov.pl
3B. Ministerstwo Infrastruktury, Departament Transportu Drogowego, ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
tel. +48-22/630-12-40
e-mail: sekretariatDTD@mi.gov.pl
4. 2020/0175/PL - T00T
5. Progetto di regolamento del ministro delle Infrastrutture recante modifica del regolamento del ministro dei Trasporti del 1° giugno 2006 in materia di condizioni tecniche di vigilanza tecnica per la progettazione, la produzione, l'utilizzo, la riparazione e la modernizzazione degli impianti di trasporto a fune (Dz. U. del 2006, n. 106, voce 717)
6. Impianti di trasporto a fune.
7. -
8. Le modifiche proposte sono state introdotte in relazione: 1) all'abrogazione delle disposizioni della legge che disciplinavano gli obblighi relativi all'esecuzione dell'analisi di sicurezza dell'impianto a fune; 2) alla specificazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1; e GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8) le quali, sebbene si applichino direttamente, per essere efficaci devono essere incluse in un provvedimento di diritto nazionale. Una disposizione specifica di questo tipo è costituita dall'articolo 8 del citato regolamento (UE) 2016/424, che dispone un'analisi di sicurezza degli impianti a fune progettati; 3) all'allentamento dei requisiti per il controllo degli impianti di trasporto a fune quali gli impianti di traino di veicoli per slittovie, con l'esonero di questa categoria di impianti dall'obbligo di esecuzione di controlli speciali. Presupposto per l'esonero dei suddetti impianti di traino dai controlli in questione è la mancanza di appropriate norme che consentano di effettuare questo tipo di controlli. Inoltre, nel progetto di regolamento proposto sono integrate questioni relative all'analisi della sicurezza degli impianti di trasporto a fune, quali: condizioni per la conduzione delle operazioni di soccorso e di sicurezza delle squadre di soccorso, requisiti delle istruzioni di evacuazione in riferimento alle condizioni e all'organizzazione dell'evacuazione in caso di arresto d'emergenza degli impianti a fune, compresi i compiti e gli obblighi dei soggetti responsabili per la conduzione delle operazioni di evacuazione, e informazioni essenziali per i soccorritori che conducono esercitazioni e operazioni di soccorso sull'impianto di trasporto a fune.
9. La necessità della notifica tecnica deriva dalla definizione, contenuta nel progetto di regolamento del ministro delle Infrastrutture recante modifica del regolamento del ministro dei Trasporti del 1° giugno 2006 in materia di condizioni tecniche di vigilanza tecnica per la progettazione, la produzione, l'utilizzo, la riparazione e la modernizzazione degli impianti di trasporto a fune, dell'ambito di applicazione nel territorio della Repubblica di Polonia del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, che dà la possibilità di stabilire i requisiti che gli Stati membri possono ritenere necessari per garantire la protezione delle persone durante l'utilizzo degli impianti a fune in questione.
Sebbene dal 21 aprile 2018 il regolamento (UE) 2016/424 sia applicato direttamente, in un determinato ambito, vale a dire in riferimento a norme di carattere molto generale, sono richieste norme nazionali che ne garantiscano la piena efficacia nello Stato membro, quali norme che riguardino le istruzioni di evacuazione, l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza degli impianti a fune progettati e l'organismo responsabile di effettuare o far effettuare tale analisi.
10. Riferimenti ai testi di base: regolamento del ministro dei Trasporti del 1° giugno 2006 in materia di condizioni tecniche di vigilanza tecnica per la progettazione, la produzione, l'utilizzo, la riparazione e la modernizzazione degli impianti di trasporto a fune (Dz. U., voce 717).
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
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