Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 01980
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0386/HU
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202201980.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0386 HU IT 03-06-2022 HU NOTIF
2. HU
3A. Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály - Műszaki Notifikációs Központ
H-1055 Budapest, Nádor utca 22.
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu
3B. Pénzügyminisztérium
Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel: (36 1) 79-51-673
E-mail cím: laszlo.szatmari@pm.gov.hu
4. 2022/0386/HU - C50A
5. Deroga alle norme della legge CIII del 2011 relativa all'imposta sui prodotti per la salute pubblica
6. Prodotti alimentari
7. -
8. Ai sensi del progetto, la gamma imponibile di prodotti ai sensi della legge CIII del 2011 relativa all'imposta sui prodotti per la salute pubblica (di seguito: legge Neta) è estesa, le aliquote fiscali sono aumentate, la definizione di "sciroppo" è modificata e il riferimento al testo del regolamento CEE del Consiglio relativo alle intestazioni tariffarie è aggiornato.
9. Nell'ambito dell'estensione della gamma imponibile, i prodotti dolci (bevande analcoliche, prodotti di pasticceria dolci) diventeranno imponibili anche se contengono solo dolcificanti o sia zucchero che dolcificanti o se il loro tenore di zucchero è inferiore all'attuale soglia imponibile. La ragione di ciò è che questi prodotti potrebbero anche facilitare l'assorbimento del gusto dolce.
Il progetto estende anche l'ambito di applicazione della legge Neta ai fiocchi di cereali, ai semi dolcificati, zuccherati o canditi e a frutta e verdura. Ciò è legato al fatto che il tenore di zucchero di questi prodotti, che spesso sono consumati dai bambini, è estremamente elevato. Tuttavia, dato che i fiocchi di cereali possono essere una fonte di fibre, i prodotti con un contenuto di fibre pari a 8 grammi per 100 grammi o più non saranno imponibili.
La gamma di prodotti imponibili sarà inoltre ampliata fino a includere i dolci crudi, non trattati termicamente, salati o zuccherati (prodotti da forno), che comportano anche un rischio per la salute qualora il loro tenore di zucchero o sale superi i limiti previsti per il tenore di zucchero o sale nei prodotti già soggetti a tassazione.
Il tenore di frutta e verdura al di sopra del quale le bevande analcoliche non sono soggette a tassazione aumenta dall'attuale 25 % al 50 %. Ciò è dovuto all'elevato contenuto di zuccheri e all'acidità dei succhi di frutta e verdura, che in molti casi supera il tenore di zucchero delle bevande non contenenti frutta.
Il rischio che mangiare snack salati comporta per la salute è rappresentato non solo dal loro tenore di sale, ma anche dal loro contenuto di grassi saturi. Pertanto, il progetto rende imponibili anche i prodotti il cui tenore di sale è inferiore al limite applicabile, ma il cui tenore di grassi saturi supera i 2 grammi per 100 grammi. In questo contesto, anche le chips di verdura e i popcorn, dato il loro contenuto di sale, saranno soggetti a tassazione.
Per quanto riguarda la tassazione delle bevande energetiche, il progetto rende assoggettabili anche i prodotti contenenti stimolanti diversi dalla taurina (L-arginina, ginseng) oltre alla metilxantina (caffeina). La ragione di questo cambiamento è che i produttori hanno rimosso la taurina durante lo sviluppo del prodotto e l'hanno sostituita con altri stimolanti simili, mantenendo così il rischio per la salute che i prodotti comportano.
Secondo il progetto, i prodotti alcolici ai sensi della legge sulle accise cesseranno di essere soggetti ad imposta, ad eccezione di birra aromatizzata e alcolpop. Ciò è dovuto al fatto che la tassazione di questi prodotti in futuro avverrà solo in riferimento alle accise, semplificando così l'amministrazione fiscale. Tuttavia, tenuto conto dei rischi per la salute comportati dal consumo di birre aromatizzate e alcolpop a causa del loro tenore di zucchero e al loro sapore dolce, alla loro diffusione tra i giovani e al loro potenziale di incoraggiare la dipendenza da alcol, è opportuno mantenere l'obbligo fiscale.
Il progetto modifica la definizione giuridica di "sciroppo" sopprimendo l'espressione "a base di acqua e di estratto", dato che tale criterio non è necessario nella classificazione tariffaria, e facendo ricadere gli sciroppi derivati da dolcificanti nella definizione di "sciroppi" al fine di escludere l'evasione fiscale. Inoltre, esso rende alternative le attuali condizioni cumulative, con il risultato che tutte le preparazioni contenenti aromi o additivi aggiunti o una combinazione di questi sono considerate sciroppi.
La legge Neta precisa, in una disposizione di registrazione dello status, che la classificazione dell'intestazione tariffaria di un determinato prodotto è realizzata in base all'indicazione temporale dell'attuale testo della nomenclatura combinata (che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio). Tenendo conto del fatto che sono trascorsi più di quattro anni dal momento in cui è stata registrata la data del 1º gennaio 2018 nel regolamento vigente, è opportuno aggiornare la disposizione relativa alla registrazione dello status al 15 maggio 2022.
10. Riferimenti ai testi di base: Il testo di base è stato notificato: Notifica 2011/340/HU, modifiche fino ad oggi: 2011/599/HU, 2012/533/HU, 2013/622/HU, 2014/546/HU, 2016/239/HU, 2018/362/HU.
11. No
12. -
13. No
14. Sì
15. -
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non è una regolamentazione tecnica né una procedura per la valutazione della conformità
Aspetto SPS
No - Il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria
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