Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 03152
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0530/PL
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003152.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0530 PL IT 26-08-2020 PL NOTIF
2. PL
3A. Ministerstwo Rozwoju,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mr.gov.pl
3B. Ministerstwo Rozwoju,
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
tel.: (+48) 22 522 51 00, fax: (+48) 22 522 51 05, e-mail: sekretariatDAB@mr.gov.pl
4. 2020/0530/PL - B10
5. Progetto di regolamento del ministro dello Sviluppo che modifica il regolamento sulle modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e sulle modalità di marcatura dei prodotti stessi con il marchio edile
6. Prestazioni dei prodotti da costruzione
7. -
8. Il regolamento modifica il regolamento del ministro delle Infrastrutture e dell'edilizia del 17 novembre 2016 sulle modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e sulle modalità di marcatura dei prodotti stessi con il marchio edile [Dz. U. (Dziennik Ustaw - Gazzetta ufficiale polacca) voce 1966, del 2018, voce 1233 e del 2019, voci 1176 e 2164], attualmente in vigore.
Sulla base dell'esperienza e della valutazione dell'attuale periodo di validità del regolamento in vigore e delle istanze presentate dagli organi nazionali di valutazione tecnica al ministro competente per l'edilizia, la pianificazione e la gestione del territorio e l'edilizia residenziale, si modifica l'allegato 1 al regolamento in vigore.
Sono stati chiariti i concetti adoperati, il che limiterà i dubbi dei produttori con conseguente perfezionamento del processo di certificazione. Sono state apportate modifiche ai sistemi nazionali per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni con l'introduzione di sistemi meno restrittivi per i prodotti da costruzione indicati, il che ridurrà i costi sostenuti dai produttori. Inoltre, sono stati eliminati dall'allegato i prodotti la cui assenza non influirà sulla conformità dell'opera edilizia ai requisiti di base, il che eviterà ai produttori dei prodotti eliminati la necessità di far fronte a impegni finanziari. Inoltre, i prodotti per l'ancoraggio degli impianti sono inseriti in un unico gruppo di prodotti, indipendentemente dal tipo di impianto e dall'elemento trasportato, il che anche dovrebbe eliminare gli attuali dubbi dei produttori e perfezionare il processo di certificazione.
9. Il progetto di regolamento costituisce l'attuazione della delega, di cui all'articolo 8, paragrafo 8 della legge del 16 aprile 2004 sui prodotti da costruzione, modificata nel 2015 (Dz. U. del 2020, voci 215 e 471).
Le disposizioni del progetto di regolamento non si applicano ai prodotti soggetti a norme armonizzate o conformi a specifiche valutazioni tecniche europee che sono commercializzati o immessi sul mercato a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5), nonché ai prodotti commercializzati in base al "principio di reciproco riconoscimento".
10. Riferimenti ai testi di base: - articolo 8, paragrafo 8, della legge del 16 aprile 2004 sui prodotti da costruzione (Dz. U. del 2020, voci 215 e 471);
- regolamento del ministro delle Infrastrutture e dell'edilizia del 17 novembre 2016 sulle modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e sulle modalità di marcatura dei prodotti stessi con il marchio edile (Dz. U. del 2016, voce 1966), notificato con il numero 2016/374/PL;
- regolamento del ministro degli Investimenti e dello sviluppo del 13 giugno 2018 che modifica il regolamento sulle modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e di marcatura di questi ultimi con il marchio edile (Dz. U. del 2018, voce 1233), notificato con il numero 2018/89/PL;
- regolamento del ministro delle Finanze, degli investimenti e dello sviluppo del 21 ottobre 2019 che modifica il regolamento sulle modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e di marcatura di questi ultimi con il marchio edile (Dz. U. del 2019, voce 2164), notificato con il numero 2019/273/PL.
I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica: 2016/374/PL: 2019/273/PL
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
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