Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1959
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0411/DK
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20241959.IT
1. MSG 001 IND 2024 0411 DK IT 19-07-2024 DK NOTIF
2. Denmark
3A. Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk
3B. Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Danmark
+ 45 72 26 84 00
jm@jm.dk
4. 2024/0411/DK - SERV - Servizi della società dell'informazione
5. Decreto relativo al commercio di beni di seconda mano e alle attività di prestito su pegno
6. Il presente decreto riguarda i commercianti, compresi gli operatori online, che svolgono attività nel commercio o nell’acquisto di beni di seconda mano, nella vendita di beni di seconda mano mediante aste online, nel prestito di denaro a fronte di pegni o nella negoziazione di tali prestiti (attività di prestito su pegno).
7.
8. Ai sensi della sezione 2 del progetto di legge sul commercio di beni di seconda mano e sulle attività di prestito su pegno, i commercianti interessati stabiliti in Danimarca (sia i prestatori di servizi in generale che i servizi della società dell’informazione) sono soggetti a obblighi di licenza da parte della polizia come condizione per l’esercizio delle loro attività. Ai sensi della sezione 1, paragrafo 4, e della sezione 13, paragrafo 1, della proposta, il ministro della Giustizia può stabilire le modalità di esercizio delle attività e le clausole contrattuali consentite. Inoltre, la sezione 12, paragrafo 2, della proposta prevede la possibilità di infliggere ammende per violazioni del decreto.
Il progetto di decreto relativo al commercio di beni di seconda mano e alle attività di prestito su pegno attuerà le pertinenti disposizioni abilitanti.
Il presente decreto disciplina in dettaglio:
* i tipi di attività economiche soggette al controllo di polizia (sezione 1 del decreto, istituita ai sensi della sezione 1, paragrafo 3, del progetto di legge);
* l’obbligo da parte dei titolari delle licenze, in determinate situazioni, di richiedere l’identificazione dei clienti (sezione 2 del decreto, istituita ai sensi della sezione 13, paragrafo 1, del progetto di legge);
* l’esercizio delle attività di prestito su pegno, compreso il fatto che il prestatore su pegno non può concludere un accordo in base al quale il prestito deve essere rimborsato entro 3 mesi e che il prestatore su pegno non può ricevere interessi superiori al 1,5 % per ogni mese iniziato (capo 3 del decreto, da istituire ai sensi della sezione 13, paragrafo 1, del progetto di legge);
* le sanzioni in caso di violazione di talune disposizioni del decreto (sezione 9 del decreto, istituita a norma della sezione 12, paragrafo 2, del progetto di legge).
Per quanto riguarda la direttiva (UE) 2015/1535 (direttiva sulla procedura d’informazione), viene notificato un progetto di decreto relativo al commercio di beni di seconda mano e alle attività di prestito su pegno.
Il progetto di decreto di cui sopra, in particolare le sezioni 3 e 4 del decreto sulle clausole contrattuali dei prestatori su pegno, è notificato anche in relazione all’articolo 8 bis della direttiva 93/13/CEE (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).
9. Il decreto va considerato nel contesto del progetto di legge sul commercio di beni di seconda mano e sulle attività di prestito su pegno, che mira a contribuire a garantire il controllo del commercio di beni di seconda mano e della rivendita di beni rubati, falsificati o esportati illegalmente.
Si ritiene che il progetto di legge e il regime contenuto nel decreto, compresi gli obblighi di licenza, siano necessari, proporzionati e giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, in particolare per la prevenzione e la lotta contro la criminalità finanziaria.
10. Riferimenti ai testi di base: 2024/0410/DK
I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una notifica precedente:
2024/0410/DK
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu