Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2215
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0452/CZ
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252215.IT
1. MSG 001 IND 2025 0452 CZ IT 19-08-2025 CZ NOTIF
2. Czechia
3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.gov.cz
3B. Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání
Odbor živočišných komodit a ochrany zvířat
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05
tel: +420 221 812 234
4. 2025/0452/CZ - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici
5. Progetto di decreto che modifica il decreto n. 419/2012 sulla protezione degli animali da esperimento, come modificato
6. protezione degli animali, sperimentazione, animale da esperimento, animali utilizzati a fini scientifici, procedura amministrativa, autorizzazione all’allevamento di animali da esperimento, autorizzazione alla fornitura di animali da esperimento e autorizzazione all’uso di animali da esperimento
7.
8. Al fine di recepire la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali, e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali, la modifica al decreto introduce modifiche riguardanti i requisiti per gli stabilimenti per l’allevamento, la fornitura e l’uso degli animali da esperimento, per la cura e la sistemazione degli animali da esperimento e i metodi di soppressione degli animali da esperimento. I nuovi requisiti riguardano la cura e la sistemazione dei cefalopodi, dei pesci (in particolare dei pesci zebra (Danio rerio)) e degli uccelli canori allevati in cattività, nonché la soppressione dei cefalopodi. Sono state aggiunte disposizioni relative al rumore e alla vibrazione e ai piani di emergenza. Per i pesci zebra è ora consentita la soppressione mediante shock ipotermico. Per i roditori, invece, l’uso di gas inerti (argon e azoto) per la loro soppressione è ora vietato.
L’unica modifica proposta al decreto non resa necessaria dal recepimento della direttiva summenzionata è che i richiedenti l’autorizzazione ad allevare animali da esperimento, l’autorizzazione a fornire animali da esperimento o l’autorizzazione all’uso di animali da esperimento saranno tenuti a presentare ai valutatori, nell’ambito della procedura amministrativa, una strategia per il mantenimento della salute degli animali da esperimento conformemente all’allegato 8, lettera a), punto 1, del presente decreto al momento della presentazione della loro domanda iniziale, anziché solo al momento della presentazione di una domanda successiva per un ulteriore periodo.
Il progetto non contiene riferimenti a norme tecniche nazionali, documenti tecnici o norme aziendali, né a norme europee, norme armonizzate o norme internazionali contenenti un allegato nazionale o una nota nazionale o, se del caso, una raccomandazione. Il progetto contiene riferimenti alla legislazione europea – direttiva 2024/1262/UE e direttiva 2010/63/UE.
Parole chiave:
protezione degli animali, sperimentazione, animale da esperimento, animali utilizzati a fini scientifici, procedura amministrativa, autorizzazione all’allevamento di animali da esperimento, autorizzazione alla fornitura di animali da esperimento e autorizzazione all’uso di animali da esperimento
Notifica più recente del decreto: 2020/0840/CZ, ultima notifica del testo giuridico di base (legge sulla protezione degli animali): 2024/0543/CZ
9. L’obiettivo del progetto di modifica presentato al decreto sulla protezione degli animali da esperimento è quello di recepire la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali, e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.
Conformemente alle prescrizioni della direttiva, si propone che il decreto entri in vigore il 4 dicembre 2026.
All’articolo 3, paragrafo 1, del decreto è aggiunta una nuova lettera k), che prevede l’obbligo per i richiedenti di presentare ai valutatori anche una strategia per il mantenimento della salute degli animali da esperimento. I richiedenti sono già tenuti, ai sensi del decreto sulla protezione degli animali da esperimento, a elaborare tale strategia e a presentarla ai valutatori nell’ambito della procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione all’allevamento, alla fornitura o all’uso di animali da esperimento. L’unico elemento nuovo è che i richiedenti l’autorizzazione all’allevamento di animali da laboratorio, l’autorizzazione alla fornitura di animali da laboratorio o l’autorizzazione all’uso di animali da laboratorio saranno tenuti a presentare ai valutatori, nell’ambito della procedura amministrativa, una strategia per il mantenimento della salute degli animali da laboratorio conformemente all’allegato 8, lettera a), punto 1, del presente decreto al momento della presentazione della loro domanda iniziale, anziché solo al momento della presentazione di una domanda successiva per un ulteriore periodo. La modifica è introdotta sulla base dell’esperienza pratica maturata dai valutatori nella valutazione degli allevamenti, dei fornitori e degli stabilimenti utilizzatori. Questo nuovo punto non comporta pertanto alcun aumento dell’onere amministrativo per i richiedenti.
10. Riferimento/i al/i testo/i di base: 2020/0840/CZ, 2024/0543/CZ
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2020/0840/CZ
2024/0543/CZ
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu