Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2387
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0457/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262387.IT
1. MSG 001 IND 2026 0457 FR IT 27-08-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Direction générale de la prévention des risques
Tour Séquoia
92055 LA DÉFENSE CEDEX
4. 2026/0457/FR - X30M - Tessuti e arredamenti
5. Ordinanza che modifica l’ordinanza del 23 novembre 2022 che stabilisce le specifiche per le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore e i sistemi individuali nell’ambito del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, le calzature e la biancheria per la casa (TLC)
6. Prodotti tessili per l’abbigliamento
7.
8. La presente ordinanza modifica le specifiche relative al regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili per l’abbigliamento, le calzature e la biancheria per la casa, al fine di introdurre un adeguamento del contributo finanziario versato dai produttori per i prodotti tessili immessi sul mercato. Il contributo finanziario sarà quindi adeguato per tenere conto di una sanzione legata alla sostenibilità delle pratiche industriali e commerciali, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 2026-602, dell’8 luglio 2026, volta a ridurre l’impatto ambientale dell’industria tessile.
La presente ordinanza è accompagnata da una nota metodologica, che sarà pubblicata sul sito web del ministero, che spiega ai produttori come viene calcolata tale sanzione.
9. La sanzione è rivolta al settore della moda ultraveloce, poiché genera quantità eccessive di rifiuti a causa del consumo eccessivo di prodotti tessili. Il suo scopo è quello di finanziare i costi, in crescita esponenziale, legati alla gestione dei rifiuti tessili generati da tali attività industriali e commerciali. Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore (che in Francia sono gli "éco-organismes") di introdurre tale modulazione, ai sensi dell’articolo 22 quater della direttiva (UE) 2025/1892 del 10 settembre 2025.
9 bis. Il regime di responsabilità estesa del produttore fornisce un sostegno finanziario agli operatori della raccolta differenziata, a integrazione dei ricavi generati da questi operatori grazie all’attività di riutilizzo dei prodotti tessili usati. Tuttavia si è registrato un aumento del volume di prodotti tessili immessi sul mercato in Francia (un aumento del 26 % tra il 2021 e il 2024, secondo i dati dell’ADEME), che comporta automaticamente un aumento della quantità di rifiuti tessili scartati. La misura intende pertanto finanziare tali costi aggiuntivi, consentendo di coprire i costi della raccolta e della gestione dei rifiuti, come previsto dall’articolo 22 bis, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE.
9 ter. I criteri selezionati, ovvero l’ampiezza della gamma di prodotti e gli incentivi alla riparazione, riprendono espressamente quelli di cui al considerando 40 della direttiva (UE) 2025/1892, e più specificamente "l’ampiezza della gamma di prodotti, intesa come il numero di riferimenti dei prodotti messi in vendita da un produttore, con soglie definite per segmento di mercato" e "gli incentivi alla riparazione, intesi come la probabilità che il prodotto sia riparato sulla base del suo rapporto costo-riparazione o della fornitura di un servizio di riparazione da parte del produttore ".
Non è stato previsto il mantenimento di criteri diversi da quelli proposti dalla direttiva (UE) 2025/1892.
9 quater. La soglia adottata si applica esclusivamente ai prodotti commercializzati da aziende che attuano strategie industriali e commerciali legate alla moda ultraveloce.
10. Riferimenti ai testi di base: non ci sono testi di riferimento
11. No
12.
13. No
14. Sì
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu