Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2019) 02345
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2019/0419/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201902345.IT)
1. MSG 002 IND 2019 0419 A IT 28-08-2019 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Österreichisches Parlament
A-1017 Wien, Dr. Karl Renner-Ring 3
Telefon +43-1/40110-0
4. 2019/0419/A - C40A
5. Legge federale recante modifica della legge del 2011 sui prodotti fitosanitari
6. Divieto di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo glifosato
7. -
8. All'articolo 18, il paragrafo 10 della legge del 2011 sui prodotti fitosanitari dovrebbe recitare:
"L'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo glifosato è vietata in base al principio di precauzione."
Ai fini dell'entrata in vigore di detta disposizione sono state definite le seguenti condizioni:
All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"(5) L'articolo 18, paragrafo 10, nella versione della legge federale BGBl. I n. XX/2019, entra in vigore unicamente a condizione che:
1. tale disposizione sia stata notificata in conformità della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1;
2. sia scaduto il termine di differimento di tre mesi da rispettare, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva; e
3. non sia stato emesso un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e durante il termine di differimento di tre mesi non sia avvenuta una comunicazione da parte della Commissione europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 4.
Il cancelliere federale deve comunicare nella Gazzetta ufficiale l'avverarsi della condizione citata. L'articolo 18, paragrafo 10, nella versione della legge federale BGBl. I n. XX/2019, entra in vigore il 1° gennaio 2020, dopo l'avverarsi della condizione."
9. A tal proposito, si può fare riferimento alla motivazione della richiesta di emendamento nel documento di riferimento "Documenti concernenti la notifica della modifica della legge federale recante modifica della legge del 2011 sui prodotti fitosanitari", pagg. da 3 a 10.
10. Riferimenti a testi di base: legge del 2011 sui prodotti fitosanitari, versione del 19.8.2019;
documenti concernenti la notifica della modifica della legge federale recante modifica della legge del 2011 sui prodotti fitosanitari.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. A tal proposito, si può fare riferimento alla motivazione della richiesta di emendamento nel documento di riferimento "Documenti concernenti la notifica della modifica della legge federale recante modifica della legge del 2011 sui prodotti fitosanitari", pagg. da 3 a 10.
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
No – Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu