Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2738
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0560/IT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20242738.IT
1. MSG 001 IND 2024 0560 IT IT 07-10-2024 IT NOTIF
2. Italy
3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Ufficio Legislativo
4. 2024/0560/IT - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Articolo 21 dello “Schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”e riguardante l’introduzione nel Codice del Consumo dell’art. 15-bis ( Misure di contrasto[..]
6.
7.
8. L’articolo 21 interviene sul d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) al fine disciplinare il fenomeno della cd. “Shrinkflation”, ovverosia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato o, addirittura, aumentandolo, con la conseguenza di disorientare il consumatore che si trova a subire un aumento dei prezzi in maniera poco trasparente.
Viene introdotto un obbligo di informazione a carico del produttore a tutela dei consumatori sull’effettiva quantità di prodotto acquistato e al costo realmente sostenuto. Tale adempimento deve essere assicurato tramite l’inserimento, direttamente sull'imballaggio, anche tramite l’apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica in modo visibile, leggibile e con la stessa dimensione dei caratteri utilizzati per indicare il prezzo unitario del prodotto che indichi, per lo specifico prodotto.
Viene stabilito, inoltre, che l'obbligo di informazione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto è messo in vendita nella sua quantità ridotta.
9. Può accadere che alcuni prodotti subiscano una variazione al ribasso della quantità inserita nel preconfezionamento, a fronte di prezzi di acquisto invariati o in aumento. Infatti, la diminuzione del valore nominale della quantità di prodotto potrebbe accompagnarsi al mantenimento del prezzo precedente: ciò comporta un aumento del prezzo reale per unità di misura del prodotto, senza che venga però annunciato dai produttori e senza che risulti evidente ai consumatori al momento dell’acquisto.
Per tutelare i consumatori rispetto all’effettiva quantità di prodotto acquistato e al costo realmente sostenuto, la norma in esame, prevede un obbligo in capo ai produttori di garantire trasparenza in caso di riduzione della quantità del prodotto rispetto al peso od al volume precedente, specificando l’eventuale aumento di prezzo indicato in misura percentuale.
10. Riferimenti dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu