Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1780
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0335/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261780.IT
1. MSG 001 IND 2026 0335 DE IT 06-07-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. BMWE Referat E B 3
3B. BMF Referat III B 4 – Grundsatzfragen des Verbrauchsteuerrechts; Verbrauchsteuern auf Genussmittel
4. 2026/0335/DE - C51A - Bevande
5. Progetto di legge sulla legge di accompagnamento alla legge finanziaria 2027 (articolo 3 — Modifica della legge sulla tassazione delle bevande Alcopop)
6. Bevande gassate alcoliche (Alcopop)
7.
8. L’articolo 3 del progetto di legge prevede una modifica della legge sulla tassazione delle bevande Alcopop (AlkopopStG). Oltre all’aumento dell’aliquota d’imposta, in futuro la maturazione della tassa ai sensi della legge AlkopopStG (non armonizzata) dovrebbe sempre coincidere con la maturazione dell’imposta ai sensi della legge sull’imposta sugli alcolici (AlkoholStG; armonizzata). Una bevanda Alcopop è sempre un prodotto soggetto a imposta ai sensi della legge sulle imposte sugli alcolici. Di conseguenza, potrebbero essere aboliti i depositi fiscali specifici per le bevande alcopop e il loro trasporto potrebbe essere effettuato e monitorato esclusivamente in conformità alla legge sull’imposta sulle bevande alcoliche (finora, in alcuni casi al trasporto di questi prodotti è stata applicata la legislazione in materia di imposta sul caffè). Le attuali incongruenze tra la legge AlcoholStG e la legge AlkopopStG saranno eliminate e, in futuro, sarà agevolata la digitalizzazione del documento di accompagnamento. A integrazione di tali misure sono state previste una disposizione onnicomprensiva e un regime transitorio.
La modifica della legge AlkopopStG deve essere attuata nel quadro della legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 2027 e rientra pertanto sin dall’inizio nella presente proposta legislativa.
9. La normativa della legge AlkopopStG disciplina la fabbricazione, l’importazione, l’immissione in commercio e l’uso delle bevande Alcopop. Essendo stata concepita come una legge sulle accise, la disposizione prevede misure fiscali basate, in particolare, sul consumo di bevande Alcopop. La legge AlkopopStG mira, in particolare, a proteggere i giovani, un principio sancito dalla legislazione.
9 bis. L’aliquota fiscale sulle bevande Alcopop verrà adeguata per contribuire al risanamento del bilancio federale.
Le restanti modifiche alla legge AlkopopStG sono intese a facilitare la digitalizzazione in vista del futuro utilizzo dell’EMCS e, di conseguenza, a semplificare la procedura di trasporto.
Le bevande Alcopop devono essere al contempo anche prodotti alcolici (cfr. articolo 1, paragrafo 2, punto 4). A differenza del caffè, non si tratta quindi di prodotti che non sono soggetti ad un’accisa armonizzata. L’imposta sulle bevande Alcopop è invece un’imposta speciale applicata a determinati prodotti alcolici già armonizzati dal diritto dell’Unione europea, per i quali è in vigore, proprio per questo motivo, una procedura di monitoraggio delle accise a livello dell’Unione. L’applicazione avvenuta finora della legge sull’imposta sul caffè al commercio intracomunitario e alle esportazioni attraverso altri Stati membri non tiene conto di questo fatto, con il risultato che, in questi casi, si applicano parallelamente sia la legislazione sull’imposta sui prodotti alcolici sia la legislazione sull’imposta sul caffè. Questo comporta un onere considerevole sia per le imprese che per l’amministrazione, poiché, in linea di principio, allo stesso prodotto si applicano due diverse procedure di sorveglianza. Per evitare questa duplicazione di attività, in futuro l’unica base normativa sarà costituita dalla legge sulle imposte sui prodotti alcolici.
Inoltre, per la produzione di bevande Alcopop a partire da prodotti alcolici in libera circolazione, viene stabilito un fatto distinto che fa sorgere l’imposta. Questo intervento si rende necessario per la produzione di bevande Alcopop a partire da prodotti alcolici in libera circolazione, poiché questo processo non rientra nella procedura di controllo prevista dalla legge sulle accise sugli alcolici. A tal fine si prevede nel paragrafo 2 un fatto distinto che fa sorgere l’imposta, modellato attentamente sull’articolo 18, paragrafo 5, della legge sull’imposta sui prodotti alcolici. Sono state inoltre introdotte disposizioni transitorie.
9 ter. Le modifiche legislative qui illustrate sono necessarie per aggiornare l’attuale quadro giuridico, in particolare per consentire in una fase successiva la digitalizzazione del documento di accompagnamento.
9 quater. Non sussiste alcun onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito.
10. Riferimento ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. Sì
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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