Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2019) 03499
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2019/0625/IRL
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201903499.IT)
1. MSG 002 IND 2019 0625 IRL IT 09-12-2019 IRL NOTIF
2. IRL
3A. National Standards Authority of Ireland
1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9
D09 A0E4 Ireland
Tel: 00 353 (0)1 807 3824
Email: EUDirective2015.1535@nsai.ie
3B. Department of Housing, Planning and Local Government
Custom House
Dublin 1
Ireland
D01 W6X0
Tel: 00 353 (0)1 888 2386
Email: colm.cahalan@housing.gov.ie
Email: buildingstandards@housing.gov.ie
4. 2019/0625/IRL - B00
5. REGOLAMENTO EDILIZIO (MODIFICA DELLA PARTE L) 2020
6. La presente notifica non si riferisce ad alcun prodotto o servizio di costruzione specifico. La legislazione proposta è finalizzata a recepire parzialmente nel diritto irlandese i requisiti della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva EPDB) applicabili alla ricarica dei veicoli elettrici, ai sistemi di automazione e controllo degli edifici e ai dispositivi autoregolanti per la separazione della temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'edificio. La legislazione proposta si applicherà alle abitazioni e agli edifici diversi dalle abitazioni.
7. - Si propone inoltre di introdurre simultaneamente il regolamento Unione europea (prestazione energetica nell'edilizia) 2020 al fine di recepire parzialmente i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva EPBD (2010/31/UE). Tale proposta di regolamento è oggetto di una notifica TRIS separata.
8. Al fine di recepire nel diritto irlandese i requisiti di ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, della direttiva EPBD (2010/31/UE):
• la parte L del Regolamento edilizio per edifici diversi dalle abitazioni sarà modificata per prevedere punti di ricarica per veicoli elettrici e infrastrutture di canalizzazione per edifici non residenziali di nuova costruzione ed edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto entro il 10 marzo 2020;
• la parte L del Regolamento edilizio per le abitazioni sarà modificata per prevedere l'installazione di infrastrutture di ricarica per ogni edificio residenziale a unità immobiliare singola, di nuova costruzione, con un posto auto all'interno del confine e per ogni posto auto per edifici residenziali con più unità immobiliari entro il 10 marzo 2020.
Ci si intende avvalere dell'esenzione per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici applicabile alle piccole e medie imprese per gli edifici esistenti prevista dalla direttiva.
Al fine di recepire i requisiti di automazione e controllo degli edifici di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva EPBD, si propone di introdurre il regolamento Unione europea (prestazione energetica nell'edilizia) che richiede che, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, tutti gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o condizionamento d'aria siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.
L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva EPBD richiede dispositivi autoregolanti per la separazione della temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'edificio. Si propone di recepire nel diritto irlandese tale requisito mediante la parte L del regolamento edilizio.
I documenti di orientamento tecnico sono pubblicati al fine di fornire un orientamento tecnico su come conformarsi ai regolamenti dal punto di vista pratico. Unicamente le seguenti parti dei documenti di orientamento tecnico (TGD) sono soggette alla presente revisione:
TDG L (Abitazioni):
• Introduzione - riferimento alla nuova legislazione e ai nuovi requisiti per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e l'installazione di dispositivi autoregolanti (pag. 1)
• Disposizioni transitorie - nuove disposizioni transitorie per l'applicazione delle modifiche proposte (pagg. 1 e 2)
• Il requisito – revisione delle disposizioni legislative (pagg. 4, 5, 13 e 30)
• Servizi di costruzione, aspetti generali – inserimento di "compresi i dispositivi autoregolanti" (pagg. 22 e 35)
• 1.4.6 Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici - inserimento di una sezione completamente nuova (pagg. 26 e 27)
• 2.3.9 Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici - inserimento di una sezione completamente nuova (pag. 38)
• Norme e pubblicazioni - inserimento di una nuova norma (pag. 93)
TGD L (Edifici diversi dalle abitazioni)
• Introduzione - riferimento alla nuova legislazione e ai nuovi requisiti per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e l'installazione di dispositivi autoregolanti (pag. 1)
• Disposizioni transitorie - nuove disposizioni transitorie per l'applicazione delle modifiche proposte (pag. 2)
• Il requisito - revisione delle disposizioni legislative (pagg. 4, 5, 6, 18, 19 e 51)
• 0.5 Definizioni - inserimento delle definizioni di "sistema di automazione e controllo dell'edificio" e di "sistema tecnico per l'edilizia" (pagg. 15 e 16)
• 1.4.2- inserimento di "dispositivi autoregolanti" e "registrazione" (pag. 33)
• 1.4.4 Controlli del sistema di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica - inserimento di "dispositivi autoregolanti" e "registrazione" (pagg. 40 e 41)
• 1.4.7 Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici - inserimento di una sezione completamente nuova (pagg. 46, 47 e 48)
• 2.2.1 Aspetti generali - inserimento di "compresi i dispositivi autoregolanti" (pag. 58)
• 2.2.3.2 - inserimento di "dispositivi autoregolanti comprendendo" (pag. 59)
• 2.2.3.5 - inserimento di "registrazione" (pag. 60)
• 2.2.5.1 Controlli del sistema di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica - duplice inserimento di "compresi dispositivi autoregolanti" (pag. 63)
• 2.2.5.3 - inserimento di "registrazione" (pag. 64)
• 2.3.6 Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici - inserimento di una sezione completamente nuova (pag. 67)
• Norme e pubblicazioni - inserimento di una nuova norma (pag. 115)
9. La direttiva EPBD riveduta (2018/844/UE), che modifica parti della direttiva EPBD del 2010 (2010/31/UE) e introduce nuovi elementi, è una parte importante dell'attuazione delle priorità della Commissione di sviluppare "un'Unione dell'energia resiliente" e "una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici". La direttiva è stata adottata il 9 luglio 2018 e i paesi dell'UE hanno tempo fino al 10 marzo 2020 per elaborare le disposizioni nuove e riviste nella legislazione nazionale.
In Irlanda è previsto il recepimento parziale di tali requisiti nel diritto irlandese attraverso il regolamento edilizio 2020 (modifica della parte L).
10. Riferimenti a testi di base: 1. legge sul controllo edilizio 1990 (n. 3 del 1990)
2. legge sul controllo edilizio 2007 (n. 21 del 2007)
3. regolamento edilizio 1997 (S.I. n. 497 del 1997)
I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica: 1997/697/IRL: 1996/118/IRL
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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