Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2019) 00165
Direttiva (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0022/I - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201900165.IT)
1. MSG 001 IND 2019 0022 I IT 21-01-2019 I NOTIF
2. I
3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it
3B. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Roma
4. 2019/0022/I - T40T
5. Schema di decreto ministeriale recante "Sistemi antiabbandono"
6. Dispositivi di allarme antiabbandono per veicoli delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3.
7. -
8. La legge 1 ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l'obbligo, per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3 residenti in Italia e che trasportino sugli stessi, con i prescritti sistemi di ritenuta, bambini di età inferiore a 4, l'utilizzazione di un apposito dispositivo di allarme c.d. antiabbandono, che scongiuri la possibilità che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo. La medesima norma ha demandato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei predetti dispositivi, mediante l'adozione di apposito decreto.
E' stato dunque predisposto lo schema di decreto notificato, costituito da dieci articoli e due allegati, che stabilisce le caratteristiche tecnico-funzionali dei dispositivi di allarme, definendo altresì le procedure per la verifica di conformità di tali dispositivi.
In sintesi, i primi cinque articoli individuano: le definizioni usate, l'ambito di applicazione del decreto, le caratteristiche generali; dispongono che i dispositivi antiabbandono siano conformi alle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali riportate nell'allegato A e che siano soggetti a verifica e certificazione. I successivi tre contengono prescrizioni per il fabbricante, per la certificazione del relativo sistema di qualità e disposizioni per il riconoscimento degli organismi accreditati operanti per le verifiche e certificazioni. Gli articoli 9 e 10 individuano l'autorità designata per la vigilanza del mercato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni transitorie applicate per la verifica di conformità dei dispositivi antiabbandono nelle more dell'accreditamento specifico degli organismi.
Fanno parte integrante del decreto gli allegati:
Allegato A: Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali
Allegato B: Modello di certificato di conformità (art. 6 del regolamento).
9. La necessità dell'adozione delle norme notificate deriva dalla circostanza che attualmente i tipi di dispositivi in questione non sono argomento di specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello dell'Unione eurpea.
10. Riferimenti dei testi di base: Legge 1 ottobre 2018, n. 117: allegata
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 172: allegato
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetti OTC
Sì
Aspetti SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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