Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2016) 03784
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2016/0653/FIN
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201603784.IT)
1. MSG 002 IND 2016 0653 FIN IT 14-12-2016 FIN NOTIF
2. FIN
3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358 9 10 606 4686
3B. Sosiaali- ja terveysministeriö
4. 2016/0653/FIN - C50A
5. Legge sugli alcolici
(Riforma globale della legge sugli alcolici)
6. Sostanze alcoliche, ossia sostanze e prodotti contenenti più dell'1,2% in volume di alcol etilico
Sono incluse le bevande spiritose - ossia alcol etilico e alcol etilico in sospensione acquosa che contenga più dell'80% in volume di alcol etilico - e
in particolare le bevande alcoliche, ossia sostanze alcoliche da bere, che contengano non oltre l'80% in volume di alcol etilico e analogamente prodotti alcolici diversi dalle bevande spiritose o dalle bevande alcoliche.
7. -
8. Il governo deve sottoporre al parlamento la propria proposta relativa alla legge sugli alcolici e a talune leggi correlate.
Verrebbe adottata una riforma globale della normativa sugli alcolici mediante la combinazione delle principali disposizioni dei decreti del governo e del ministero degli Affari sociali e della sanità 1344/1994, 1345/1994, 1346/1994, 680/1996, 243/2000, 1208/2002, 136/1995, 852/1995, 892/1995, 893/1995, 1588/1995, 274/1997 e 1371/2002, che sono di conseguenza abrogati.
In linea generale, la produzione, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio e somministrazione di sostanze alcoliche sarebbero soggette ad autorizzazione. Il monopolio delle vendite al dettaglio di bevande alcoliche sarebbe mantenuto. Le bevande alcoliche che contengono un massimo del 4,7% in volume di alcol etilico possono essere vendute attualmente in esercizi al dettaglio autorizzati. Questa disposizione sarebbe ampliata, per consentire la vendita al dettaglio di bevande alcoliche che contengano fino al 5,5% in volume di alcol etilico. L'attuale diritto di vendere al dettaglio vino e sahti contenenti fino al 13% in volume di alcol etilico è concesso anche a piccoli birrifici indipendenti relativamente alla vendita di birre artigianali contenenti fino al 12% in volume di alcol direttamente ai consumatori nel luogo di produzione, in deroga al monopolio della vendita al dettaglio. La proposta vieterebbe in modo più rigoroso la vendita a distanza transfrontaliera di bevande alcoliche conformemente al principio sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-198/14 Visnapuu. Le disposizioni relative alla commercializzazione di bevande alcoliche, che sono state riviste nel 2015, resterebbero in larga parte inalterate.
9. Scopo della presente normativa sugli alcolici è prevenire i danni sociali e sanitari collegati al consumo di alcol. La compilazione delle disposizioni relative alle sostanze alcoliche semplificherebbe la normativa. Nel contempo, le disposizioni obsolete, in particolare per quanto riguarda il settore della ristorazione, sono rimosse. La deregolamentazione della vendita al dettaglio di bevande alcoliche contribuirà ad aumentare la concorrenza e a sostenere, in particolare, il settore della birra e il commercio.
10. Riferimenti a testi di base: progetto di legge sugli alcolici
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
Sì
Aspetto SPS
Sì
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Commissione europea
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