Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 02091
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2021/0337/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202102091.IT)
1. MSG 002 IND 2021 0337 A IT 10-06-2021 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Abteilung V/2
A-1010 Wien, Stubenbastei 5
Telefon +43 1 711 62-61 3436
E-Mail: v2@bmk.gv.at
4. 2021/0337/A - S10E
5. Ordinanza del ministro federale per l’azione per il clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e la tecnologia che modifica l’ordinanza sugli imballaggi del 2014 (Verpackungsverordnungs-Novelle 2021)
6. Riguarda tutti i tipi di imballaggi.
7. - direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
8. La modifica dell’ordinanza recepisce essenzialmente nel diritto nazionale i requisiti della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e la direttiva (UE) 2019/904, riguardante in particolare gli imballaggi.
Inoltre, i requisiti della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti sono stati recepiti in relazione ai regimi estesi di responsabilità del produttore in materia di imballaggi.
Sono poi in fase di recepimento parti sostanziali della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente (direttiva SUP).
Sono stati apportati alcuni aggiornamenti, adeguamenti e modifiche per semplificare e migliorare l’applicazione delle norme.
9. La direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'impatto di taluni prodotti in plastica sull'ambiente è entrata in vigore il 2 luglio 2019. L’obiettivo della direttiva è ridurre la produzione di rifiuti di plastica al fine di prevenire e limitare l’impatto di questi sull’ambiente, in particolare su quello marino. La presente direttiva riguarda i prodotti di plastica monouso che si trovano più frequentemente sulle spiagge europee, gli attrezzi da pesca contenenti plastica e plastica oxo-degradabile. Sono previste varie misure per i vari gruppi di prodotti in plastica, in particolare l’estensione della responsabilità del produttore e gli obiettivi minimi di riciclaggio.
I nuovi obiettivi di riciclaggio stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/852 sono già ampiamente raggiunti in Austria. Ulteriori sforzi sono necessari solo per raggiungere l’obiettivo per gli imballaggi in plastica, che è stato più che raddoppiato. A tal fine sono previste alcune misure:
• per la raccolta domestica, in futuro tutti gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti separatamente in tutta l’Austria.
• le fonti commerciali di produzione di rifiuti devono registrare separatamente gli imballaggi generati e consegnare gli imballaggi autorizzati ai sistemi di raccolta e riciclaggio.
• i sistemi di raccolta e riciclaggio devono garantire che vi siano sufficienti misure di smistamento e riciclaggio.
• l'imballaggio in plastica deve essere riutilizzabile o riciclabile a partire dal 2030.
La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, apporta varie aggiunte all'estensione della responsabilità del produttore, ad esempio all'articolo 8 bis. L’obiettivo del progetto è quello di recepire nel diritto austriaco i requisiti derivanti dall’articolo 8 bis, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi. Ciò comprende anche la possibilità di nominare rappresentanti autorizzati in Austria per i produttori stranieri o i commercianti che vendono online.
10. I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una precedente notifica: 2013/567/A
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto TBT
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - La bozza non è una misura né sanitaria né fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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