Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1892
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0398/HU
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20241892.IT
1. MSG 001 IND 2024 0398 HU IT 12-07-2024 HU NOTIF
2. Hungary
3A. Európai Uniós Ügyek Minisztériuma
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály - Műszaki Notifikációs Központ
H-1054 Budapest, Báthory u. 10.
E-mail: technicalnotification@eum.gov.hu
3B. Igazságügyi Minisztérium
Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály
H-1054 Budapest, Báthory u. 10.
E-mail: fogyasztovedelem@im.gov.hu
4. 2024/0398/HU - S10E - Imballaggio
5. Decreto del ministro dell’Agricoltura recante modifica del decreto n. 36/2014 del ministero dell’Agricoltura del 17 dicembre 2014 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
6. Requisiti per le bevande analcoliche
7.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
Cfr. file allegato.
8. Conformemente alla modifica della legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori (in appresso: “legge sulla tutela dei consumatori”), elaborata allo scopo di tutelare la salute dei bambini, le bevande energetiche aventi la composizione specificata nel decreto governativo (in appresso: “bevande energetiche”) non possono essere vendute o offerte a persone di età inferiore ai diciotto anni. La legge sulla tutela dei consumatori autorizza il governo a specificare, mediante decreto, la composizione delle bevande energetiche che non possono essere vendute o offerte a persone di età inferiore ai diciotto anni.
Al fine di promuovere un comportamento consapevole nei consumatori, si ritiene opportuno definire la gamma di prodotti che devono utilizzare il termine "bevanda energetica" nell’etichettatura, che è stabilito nella legislazione, mentre il termine "bevanda energetica" dovrebbe essere indicato anche nel campo visivo principale del prodotto. I prodotti commercializzati come bevande energetiche e che non soddisfano i criteri previsti dal progetto possono essere commercializzati con la denominazione "bevanda energetica" per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla modifica del decreto. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa, non possono più essere venduti ai minori.
9. In base alla modifica della legge sulla tutela dei consumatori, introdotta allo scopo di tutelare la salute dei bambini, le bevande energetiche aventi la composizione specificata nel decreto del governo (in appresso: “bevande energetiche”) non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai diciotto anni.
È il governo che la legge sulla tutela dei consumatori autorizza a determinare, mediante decreto, la composizione delle bevande energetiche che non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai diciotto anni; tale composizione è specificata nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, sulle condizioni di esercizio dell’attività commerciale, sulla base della presente autorizzazione.
Si presume già che i potenziali effetti negativi sulla salute siano così elevati che si ritiene opportuno definire giuridicamente la gamma di prodotti che dovrebbero utilizzare il termine "bevanda energetica" nell’etichettatura, in modo da migliorare il comportamento consapevole dei consumatori.
Il termine "bevanda energetica" è indicato anche nel campo visivo principale del prodotto.
I prodotti commercializzati come bevande energetiche che non soddisfano i criteri stabiliti nel progetto proposto possono essere commercializzati con la denominazione "bevanda energetica" per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla modifica del decreto. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa, non possono più essere venduti ai minori.
10. Riferimento/i al testo di base: I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica:
2024/0397/HU
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu