Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0648
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0128/PL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250648.IT
1. MSG 001 IND 2025 0128 PL IT 10-03-2025 PL NOTIF
2. Poland
3A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl
3B. Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. (+48 22) 623 10 17, fe-mail: krzysztof.kielak@minrol.gov.pl, malgorzata.malec@minrol.gov.pl
4. 2025/0128/PL - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Progetto di metodologia per la produzione integrata di ceci.
6. Metodologia per la produzione integrata di vegetali.
7.
8. 1. INTRODUZIONE
2. LEGISLAZIONE SULLA PRODUZIONE INTEGRATA E NORME DI CERTIFICAZIONE
3. REQUISITI AGRONOMICI
4. COLTIVAZIONE
5. PROTEZIONE INTEGRATA CONTRO I PARASSITI
6. METODI BIOLOGICI NELLA PROTEZIONE INTEGRATA DI VEGETALI
7. TECNICHE ADEGUATE PER L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
8. PREPARAZIONE PER LA RACCOLTA, RACCOLTA, TRASPORTO E STOCCAGGIO DELLE COLTURE
9. DANNI CAUSATI DALLA SELVAGGINA SELVATICA NELLE PIANTAGIONI DI CECI
10. NORME PER LA TENUTA DEI REGISTRI NELLA PRODUZIONE INTEGRATA
11. ELENCO DELLE AZIONI E DEI TRATTAMENTI OBBLIGATORI NELLA PRODUZIONE INTEGRATA DI CECI
12. LISTA DI CONTROLLO PER LE COLTURE AGRICOLE
13. BIBLIOGRAFIA
9. Il sistema di produzione integrata di vegetali è un sistema nazionale di qualità alimentare che prevede l’uso sostenibile dei progressi tecnici e biologici nella coltivazione, nella protezione delle piante e nella fertilizzazione, il cui scopo principale consiste nella tutela della salute umana e dell’ambiente. Il sistema permette di ottenere colture di alta qualità immettendole sul mercato con un’etichetta indicante la produzione integrata di vegetali. Il requisito di base del sistema di produzione integrata di vegetali è, oltre al completamento di una formazione specialistica, la coltivazione secondo metodologie dettagliate approvate dall’Ispettore capo per la salute delle piante e il controllo delle sementi. Si allega il progetto relativo alla coltivazione di ceci, in quanto regolamento tecnico soggetto a notifica.
Ogni metodologia contiene informazioni concernenti la piantagione, la cura, la protezione e la raccolta delle colture in questione. Tali informazioni sono integrate da elementi quali: tecniche agricole e rotazione delle colture corrette, concimazione razionale basata sulle esigenze effettive delle piante e uso, laddove giustificato, di prodotti fitosanitari che comportano il minor rischio possibile per la salute umana e animale nonché per l’ambiente. Il controllo sui produttori di piante che effettuano la produzione integrata di vegetali, compresa la verifica della corretta attuazione dei requisiti stabiliti dalle metodologie di detta produzione, è eseguito da organismi autorizzati. Conformemente alle disposizioni della legge sui prodotti fitosanitari dell’8 marzo 2013 (Gazzetta ufficiale [Dziennik Ustaw] del 2024, voce 630), la competenza a controllare le aziende che partecipano al sistema e a rilasciare certificati attestanti l’applicazione della produzione integrata è stata affidata agli organismi di certificazione autorizzati dagli ispettori provinciali per la protezione delle piante e delle sementi.
Il sistema di produzione integrata di vegetali definisce i requisiti del prodotto che vanno al di là di quelli stabiliti dall’Unione europea e garantisce un prodotto di qualità superiore rispetto a prodotti simili conformi ai requisiti delle normative generalmente applicabili. Il sistema di produzione integrata va inoltre al di là dei requisiti standard della produzione integrata di vegetali. Le caratteristica distintive del sistema include, tra le altre cose, criteri più rigorosi per la scelta dei prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati sulle colture sottoposte a certificazione, criteri che comprendono, tra l’altro, l’uso ridotto di prodotti fitosanitari che non sono selettivi nei confronti di organismi benefici, causano la resistenza degli organismi nocivi per le piante o sono tossici per l’uomo e per l’ambiente. Le informazioni sui prodotti fitosanitari consentite nella produzione integrata di vegetali sono disponibili sul sito web "Platforma Sygnalizacji Agrofagów" [Sistema di allarme online per gli organismi nocivi] all’indirizzo
https://www.agrofagi.com.pl/143,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-dla-integrowanej-produkcji
La caratteristica distintiva del sistema comprende altresì i requisiti per il rispetto delle metodologie approvate dall’Ispettore capo per la salute delle piante e il controllo delle sementi, il cui adempimento deve essere verificato prima del rilascio del certificato di produzione integrata nel settore della produzione, della protezione delle piante e del rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del produttore partecipante al sistema.
Si deve inoltre osservare che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 55 della legge sui prodotti fitosanitari dell’8 marzo 2013, la produzione integrata di vegetali è un regime volontario.
"Articolo 55. (Notifica dell’intenzione di applicare i principi della produzione integrata di vegetali)
1. Un operatore che produce colture in linea con i requisiti della produzione integrata di vegetali, di seguito denominato "produttore di colture", può richiedere un’attestazione rilasciata da un operatore che svolge attività di certificazione nel settore della produzione integrata di vegetali, di seguito denominato "organismo di certificazione".
2. L’intenzione di applicare la produzione integrata di vegetali deve essere notificata ogni anno dal produttore di colture all’organismo di certificazione, non più tardi di 30 giorni prima della semina o della messa a dimora, oppure, nel caso di colture perenni, entro il 1° marzo di ogni anno.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene:
1) il nome, l’indirizzo e il luogo di residenza o il nome, l’indirizzo e la sede legale del produttore di colture;
2) (abrogato);
3) il numero PESEL (di identificazione personale), se gli è stato assegnato;
4) la data e la firma del richiedente.
4. Alla notifica di cui al paragrafo 2 è allegato quanto segue:
1) informazioni sulle specie e sulle varietà delle colture di cui al paragrafo 2, nonché sul luogo e sulla superficie di coltivazione;
2) una copia del certificato di completamento di una formazione in produzione integrata di vegetali o una copia del certificato o copie di altri documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 64, paragrafi 4 o 7, della legge.
5. Se la notifica di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni di cui ai paragrafi 3 o 4, l’organismo di certificazione richiede al produttore di colture di porre rimedio alle carenze entro il termine prescritto. Se le carenze non vengono risolte entro il termine prescritto, l’organismo di certificazione informa per iscritto il produttore di colture del rifiuto di accettare la notifica.
6. L’organismo di certificazione tiene e aggiorna un registro dei produttori di colture che hanno notificato l’intenzione di applicare le norme di produzione integrata di vegetali.
7. Il registro di cui al paragrafo 6 contiene:
1) il nome, l’indirizzo e il luogo di residenza o il nome, l’indirizzo e la sede legale del produttore di colture;
2) (abrogato);
3) il numero PESEL (di identificazione personale) del richiedente, se gli è stato assegnato;
4) il numero di iscrizione al registro;
5) la data di iscrizione al registro.
8. Il registro di cui al paragrafo 6 è tenuto ai fini dell’Ispettorato principale per la salute delle piante e il controllo delle sementi.
9. L’organismo di certificazione rilascia una conferma del numero di iscrizione nel registro di cui al paragrafo 6 al produttore di colture che ha notificato l’intenzione di applicare i principi della produzione integrata di vegetali entro 21 giorni dal ricevimento di tale notifica.".
Sempre in conformità all’articolo 57 di tale legge, un certificato rilasciato su richiesta di un produttore di colture da un organismo di certificazione costituisce un’attestazione dell’applicazione della produzione integrata di vegetali e l’organismo di certificazione tiene un registro dei certificati rilasciati per attestare l’uso della produzione integrata di vegetali contenente quanto segue:
– il nome, l’indirizzo e il luogo di residenza o il nome, l’indirizzo e la sede legale del produttore di colture;
– il numero PESEL (di identificazione personale) del produttore di colture, se gli è stato assegnato;
– il numero del produttore di colture nel registro di cui all’articolo 55, paragrafo 6, della suddetta legge;
– il numero del certificato rilasciato;
– l’indicazione delle specie e delle varietà delle colture coltivate secondo i requisiti della produzione integrata di vegetali per le quali è stato rilasciato il certificato, la superficie coltivata e la dimensione della resa.
10. Riferimenti ai testi di base: nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu