Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1094
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0208/FI
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251094.IT
1. MSG 001 IND 2025 0208 FI IT 17-04-2025 FI NOTIF
2. Finland
3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358 29 504 7022
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
3B. Sisäministeriö
Poliisiosasto
PL 26
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo.sm@gov.fi
4. 2025/0208/FI - X20M - Armi e munizioni
5. Decreto governativo recante modifica della sezione 1 ter del decreto sulle armi da fuoco (145/1998)
6. Armi da fuoco e relativi componenti
7.
8. I requisiti tecnici per la marcatura delle armi da fuoco e dei relativi componenti saranno specificati in conformità della direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. Il regolamento darà inoltre attuazione alle disposizioni di cui alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68.
La profondità minima della marcatura in metallo è fissata a 0,0762 mm e l’altezza minima a 1,6 mm, in conformità della direttiva. In Finlandia le iscrizioni devono essere effettuate utilizzando le lettere latine e i numeri arabi in uso nel paese. Se necessario a causa delle dimensioni ridotte del componente, la marcatura su un componente di arma da fuoco può essere effettuata utilizzando lettere e numeri di altezza inferiore a 1,6 mm. La marcatura su una parte non metallica di un’arma è apposta su una targhetta metallica incorporata in modo permanente nel materiale costituente il corpo dell’arma stessa in modo tale che la targhetta stessa non possa essere rimossa facilmente e che la rimozione comporti la distruzione parziale del suddetto corpo.
arma da fuoco, componente di arma da fuoco, marcatura
9. Il requisito relativo alla profondità minima della marcatura corrisponderà al requisito minimo stabilito nella direttiva di esecuzione.
Anche il requisito relativo all’altezza minima della marcatura sarà in linea con quello stabilito nella direttiva di esecuzione.
La direttiva di esecuzione impone agli Stati membri di stabilire il tipo di lettere e numeri da utilizzare per la marcatura. Per la Finlandia si propone che le marcature siano apposte utilizzando l’alfabeto e le lettere in uso in tale paese, vale a dire lettere latine e numeri arabi.
I requisiti di marcatura si applicano anche ai componenti delle armi da fuoco che possono essere di piccole dimensioni, quali, ad esempio, dispositivi di bloccaggio e relative parti equivalenti dal punto di vista funzionale. Per questo motivo, se necessario a causa delle piccole dimensioni del componente, sarà previsto che le marcature possano essere apposte utilizzando lettere o numeri di altezza inferiore a 1,6 mm.
In generale, i telai delle armi da fuoco sono fabbricati anche in materiali diversi dal metallo. Non è possibile contrassegnare in modo permanente tali materiali sostitutivi del metallo. Le marcature sono soggette a usura e possono essere facilmente rimosse. Secondo la direttiva di esecuzione, i telai o i fusti fatti di materiali non metallici del tipo specificato dallo Stato membro sono marcati su una targhetta metallica in modo tale che quest’ultima sia permanentemente incorporata nel materiale del telaio o del fusto, che non possa essere rimossa facilmente o in modo immediato e che la rimozione comporti la distruzione parziale del telaio o del fusto. Poiché la marcatura di fabbrica di un’arma da fuoco è un dato essenziale per rintracciare l’arma da fuoco stessa e poiché anche le armi da fuoco rotte devono essere tracciabili, non sarà consentito installare la targhetta in modo tale che possa essere facilmente rimossa anche nel caso in cui l’arma da fuoco, ai sensi della disposizione, dovesse essere parzialmente distrutta.
10. Riferimenti a testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu