Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1461
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0284/RO
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251461.IT
1. MSG 001 IND 2025 0284 RO IT 06-06-2025 RO NOTIF
2. Romania
3A. Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului - Direcția Afaceri Europene si Relatii Internationale
Adresa: Calea Victoriei nr.152, București, sector 1
Tel: +40372492634
Email: reglementari_tehnice@economie.gov.ro
3B. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Adres: Piața Presei Libere nr.1, Corp D1, București, Sector 1
Tel: +40372184997
Email: office@ansvsa.ro
4. 2025/0284/RO - C30A - Servizi veterinari
5. Progetto di modifica dell’ordinanza ANSVSA n. 84/2023
6. La presente norma sanitaria veterinaria e di sicurezza alimentare modifica le frequenze di campionamento per i criteri microbiologici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.
7.
8. La presente norma sanitaria veterinaria e di sicurezza alimentare prevede le seguenti modifiche:
Articolo 1 — Campo di applicazione
"(1.1) L’esenzione degli stabilimenti a bassa produzione dalle frequenze di campionamento per i criteri microbiologici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato, deve essere concessa solo sulla base dell’analisi dei rischi effettuata, caso per caso, rispettivamente dalle direzioni veterinarie per la salute e la sicurezza alimentare della contea e del comune di Bucarest per ciascuno stabilimento che intenda applicare la riduzione delle frequenze di campionamento conformemente al capo II della presente norma."
Articolo 2 – Definizioni
(1) b) macello avicolo a bassa produzione: un macello designato dall’autorità competente sulla base di un’analisi dei rischi e in cui la macellazione ha luogo solo durante una parte del giorno lavorativo o durante l’intero giorno lavorativo, ma non ogni giorno lavorativo della settimana, non superiore a 4 500 000 polli da carne all’anno o a 1 000 000 tacchini all’anno;";
Articolo 3 Frequenza di campionamento per carcasse, carni macinate, preparazioni a base di carne e tagli di carni fresche di pollame ottenute in stabilimenti a bassa produzione
(3) b) Macelli avicoli a bassa produzione designati dall’autorità competente sulla base di un’analisi dei rischi e in cui la macellazione è effettuata solo durante una parte della giornata lavorativa o durante l’intera giornata lavorativa, ma non ogni giorno lavorativo della settimana, che non superi 4 500 000 polli da carne all’anno o 1 000 000 tacchini all’anno, conformemente alle disposizioni di cui al capo II, paragrafo 2, della presente norma;
"Articolo 7 – La frequenza di campionamento per i macelli avicoli è la seguente:
categoria del macello - Frequenza di campionamento
(Criteri di igiene dei processi)
Frequenza iniziale - Frequenza ridotta a seguito di risultati soddisfacenti e finché continuano a essere conseguiti(1)
Macello designato sulla base di un’analisi dei rischi, in cui la macellazione è effettuata solo durante una parte della giornata lavorativa o durante l’intera giornata lavorativa, ma non tutti i giorni lavorativi della settimana, che non supera 4 500 000 polli da carne all’anno o 1 000 000 tacchini all’anno. Salmonella spp. (2) e Campylobacter spp.(3):
5 campioni, una volta ogni due settimane, 10 volte consecutive
Salmonella spp. (2) e Campylobacter spp.(3):
5 campioni una volta al mese
(1) Quando si ottengono risultati insoddisfacenti, occorre ripristinare la frequenza originaria di cui alla presente norma.
(2) Se viene identificata Salmonella spp., gli isolati devono essere sierotipizzati per verificare la conformità al criterio di sicurezza per le carni fresche di pollame (Salmonella typhimurium e/o Salmonella enteritidis non rilevate in 25 g) di cui all’allegato I, capitolo 1, punto 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005, e successive modifiche. Salmonella typhimurium e/o Salmonella enteritidis costituisce un criterio di sicurezza per le carni fresche di pollame provenienti da gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus, galline ovaiole, polli da carne e allevamenti di tacchini da riproduzione e da ingrasso.
(3) Le prove per Campylobacter devono essere effettuate solo sui polli da carne."
9. Il progetto modifica l’ordinanza 84/2023 che approva la norma in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare che stabilisce le condizioni per la riduzione delle frequenze di campionamento riguardanti i criteri microbiologici per le carcasse, le carni macinate e le preparazioni a base di carne, le carni fresche di pollame ottenute in stabilimenti a bassa produzione e le condizioni per l’adeguamento dei criteri relativi al tenore di germi da applicare al latte crudo utilizzato per la produzione di prodotti lattiero-caseari da parte di stabilimenti con un volume di produzione limitato.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: i testi di base sono stati inviati nell’ambito di una precedente notifica:
2022/0702/RO
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu