Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 3394
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0713/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20253394.IT
1. MSG 001 IND 2025 0713 FR IT 27-11-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Direction générale de la prévention des risques
Tour Séquoia
92055 LA DÉFENSE CEDEX
4. 2025/0713/FR - X00M - Beni e merci varie
5. Ordinanza che stabilisce il capitolato d’oneri per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, i sistemi di controllo della conformità individuali e gli organismi di coordinamento del regime di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi utilizzati per immettere sul mercato prodotti consumati o utilizzati da professionisti.
6. Imballaggi professionali
7.
8. L’ordinanza stabilisce il capitolato d’oneri per il regime dell’EPR per gli imballaggi professionali. Istituisce un regime principalmente finanziario a copertura dei costi della raccolta differenziata, del trasporto e del successivo trattamento dei rifiuti, compreso il trattamento necessario a raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, nonché dei costi necessari a raggiungere gli altri obiettivi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.
Tale capitolato d’oneri si riferisce, tra l’altro, alla progettazione ecologica e prevede l’introduzione, da parte dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, di bonus e penali su vari temi. Tali bonus e penali sono a discrezione e gli importi non sono stabiliti nel capitolato d’oneri, a eccezione di quello inerente alla riutilizzabilità per il quale è definito un importo minimo del bonus. Tale bonus deve essere pari almeno al 50 % del contributo finanziario per qualsiasi imballaggio riutilizzabile e al 100 % del contributo finanziario per qualsiasi imballaggio riutilizzabile conforme a una gamma standard sviluppata nell’arco del tempo dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore (punto 2.2 del capitolato d’oneri).
9. Nel 2024, è stato dichiarato riutilizzato soltanto il 3,46 % degli imballaggi professionali. Questi imballaggi hanno, tuttavia, un elevato potenziale di riutilizzo. Uno studio effettuato nel 2023 dall’agenzia Ademe sul potenziale di sviluppo del riutilizzo degli imballaggi stima, ad esempio, che potrebbe essere riutilizzato più dell’80 % delle palette in legno e in plastica e che potrebbe essere riutilizzato tra il 50 % e l’80 % dei vassoi e delle cassette in plastica immessi sul mercato.
Senza un bonus applicato agli imballaggi riutilizzabili per la loro immissione sul mercato, l’importo del contributo ecologico sarebbe sovente più elevato per gli imballaggi riutilizzabili che per quelli monouso (poiché i costi da coprire non sono gli stessi per tutti i materiali) anche se questo costo fosse spalmato su diverse rotazioni.
Al fine di promuovere il riutilizzo e di istituire un sistema in linea con la gerarchia di trattamento dei rifiuti, appare essenziale imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore un bonus minimo per gli imballaggi riutilizzati.
Il maggior bonus per gli imballaggi conformi a una gamma standard sviluppata dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore è destinato anche a incoraggiare l’utilizzo di quegli imballaggi che consentono l’unificazione dei flussi e, in tal modo, riducono i costi di gestione.
10. Riferimenti dei testi di base: non sono presenti testi di base
11. No
12.
13. No
14. Sì
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu