Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1852
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0355/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261852.IT
1. MSG 001 IND 2026 0355 ES IT 10-07-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (28006 Madrid)
3B. Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.
Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimnetación.
C/ Almagro, 33, 3ª planta, 28010 (Madrid).
4. 2026/0355/ES - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Regio decreto recante istituzione di norme basilari sulla salute degli animali, sull’autorizzazione e la registrazione degli impianti zoologici tradizionali, nonché modifica di svariate norme.
6. C20A - Agricoltura, caccia
C90A - Benessere degli animali e degli animali da compagnia
7.
8. Le norme nazionali basilari sulla tutela degli animali sono istituite alla legge 32/2007, del 7 novembre, sulla cura degli animali nella loro azienda e durante il loro trasporto, la sperimentazione su di essi e il loro abbattimento, nonché alla legge 7/2023, del 28 marzo, sulla tutela dei diritti e del benessere degli animali. Alcuni stabilimenti con animali non rientrano nel campo di applicazione di tali leggi, pur soggiacendo alle norme sulla salute degli animali.
Il progetto di regio decreto intende, pertanto, adottare norme aggiornate per gli stabilimenti ospitanti animali diversi da quelli da produzione e da compagnia (domestici), i quali saranno adesso denominati «impianti zoologici tradizionali».
La finalità è assicurare che tutte le attività nei luoghi ospitanti animali che potrebbero costituire un rischio per l’allevamento di bestiame e in quelli non rientranti in altre normative siano svolte in modo da ridurre al minimo i pericoli per la salute degli animali e, di conseguenza, per le persone e l’ambiente, assicurando così il benessere degli animali.
9. Le attuali normative per gli animali non facenti parte del bestiame sono stabilite dal decreto 1119/1975, del 24 aprile, sull’autorizzazione e la registrazione di impianti zoologici, centri equestri, centri per la promozione e la cura di animali da compagnia e simili, nonché dall’ordinanza del 28 luglio 1980.
Dalla loro pubblicazione, hanno interessato tale settore diverse normative nazionali e dell’Unione europea, in special modo la legge 8/2003, del 24 aprile, la legge 32/2007, del 7 novembre, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 e il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione del 30 gennaio 2020.
Le sopracitate norme disciplinano diversi aspetti, compresi nuovi obblighi per le autorità competenti e gli operatori in relazione all’autorizzazione e alla tenuta di registri, alla gestione, alla registrazione dell’attività, alla formazione del personale, all’assistenza veterinaria e alla gestione dei sottoprodotti, tra gli altri. I requisiti istituiti nella presente normativa sono direttamente applicabili e devono essere rispettati in aggiunta a quelli istituiti a livello nazionale per il benessere degli animali.
9 bis. La finalità è garantire la salute e il benessere degli animali nelle aziende non commerciali con animali.
9 ter. Non è un ostacolo al commercio o ai servizi che coinvolgono tali animali, soltanto all’impianto di aziende agrarie in Spagna.
9 quater. Si tratta della modalità di garantire due motivi imperativi di interesse generale: la salute e il benessere degli animali.
10. Riferimenti ai testi di base: i testi di base sono stati presentati nell’ambito di una notifica precedente.
2022/0433/E
2019/0281/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu