Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2017) 03068
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2017/0546/NL
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201703068.IT)
1. MSG 002 IND 2017 0546 NL IT 28-11-2017 NL NOTIF
2. NL
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
4. 2017/0546/NL - C50A
5. Regolamento relativo alla legge sulle merci in riferimento all'esenzione stabilita per gli integratori alimentari
6. Integratori alimentari
7. -
8. L'articolo 10, paragrafo 1, del decreto relativo alla legge sulle merci concernente la preparazione e il trattamento degli alimenti (Bereiding en behandeling van levensmiddelen, nel prosieguo: decreto BBL) stabilisce, tra le altre cose, che all'interno di un cibo o di una bevanda non possano essere presenti vitamine, salvo il caso in cui queste ultime siano naturalmente contenute, per tipo e quantità, all'interno del cibo o della bevanda in questione.
Il regolamento relativo alla legge sulle merci in riferimento all'esenzione stabilita per i preparati vitaminici prevede, nel rispetto di determinate condizioni, una deroga dalle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del decreto BBL per le vitamine A e D. Nel rispetto di determinate condizioni, si dispone ora una deroga anche per la vitamina B6 e si è optato per l'introduzione di un nuovo regolamento di esenzione.
9. Il regolamento relativo alla legge sulle merci in riferimento all'esenzione stabilita per i preparati vitaminici dispone che i preparati vitaminici contengano, per dose giornaliera da assumere secondo le istruzioni fornite, un tenore massimo di vitamina A pari a 1200 microgrammi RE sotto forma di retinoidi e un tenore massimo di vitamina D pari a 75 microgrammi. Per i bambini si applicano quantitativi massimi inferiori. Le modalità di calcolo dei massimali sono illustrate nella nota esplicativa di una modifica del regolamento relativo alla legge sulle merci in riferimento all'esenzione stabilita per i preparati vitaminici (cfr. la precedente notifica 2015/336/NL).
Con il nuovo regolamento, oltre alla deroga prevista a determinate condizioni per le vitamine A e D, si introduce una deroga a determinate condizioni anche per la vitamina B6. Si è optato per l'introduzione di un nuovo regolamento di esenzione.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo: EFSA) ha stabilito per la vitamina B6 un limite massimo giornaliero ritenuto sicuro pari a 25 mg. In caso di assunzione continuativa di quantitativi più elevati non si può escludere l'insorgenza di problemi per la salute. Tenuto conto dell'assunzione di vitamina B6 con l'alimentazione, ne consegue che per gli adulti il margine disponibile, calcolato come la differenza tra il limite massimo ammissibile e il quantitativo assunto con l'alimentazione, è pari a 21 mg al giorno. Per i bambini si applicano quantitativi massimi inferiori.
10. Testi di base non disponibili
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Cfr. il paragrafo "Ripercussioni sull'onere normativo" nella nota esplicativa.
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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