Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2280
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0472/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232280.IT
1. MSG 001 IND 2023 0472 BE IT 31-07-2023 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Interregionale Verpakkingscommissie - Directie
4. 2023/0472/BE - S20E - Rifiuti
5. Accordo di cooperazione sul quadro per la responsabilità estesa del produttore per specifici flussi di rifiuti e rifiuti dispersi6. Specifici flussi di rifiuti e rifiuti dispersi soggetti a responsabilità estesa del produttore7. 8. Il presente accordo di cooperazione è uno strumento con forza legale che si applicherà all'intero territorio del Belgio. La normativa mira a stabilire un quadro nazionale, che rientri nelle competenze delle regioni, finalizzato a conseguire una regolamentazione coerente e uniforme per specifici flussi di rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. Le nuove regolamentazioni sostituiranno (in parte) i regolamenti equivalenti delle tre regioni. Ciò renderà più facile per i produttori conformarsi alla regolamentazione belga in materia di responsabilità estesa del produttore e faciliterà anche il monitoraggio e la presentazione dei risultati nazionali. In tale ambito, il presente accordo di cooperazione costituisce un recepimento e un'attuazione parziali della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Nel contempo, il presente accordo di cooperazione introduce una responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda i rifiuti e i relativi costi di gestione a carico dei produttori. A tale riguardo, il presente accordo di cooperazione costituisce un recepimento e un'attuazione parziali della direttiva VAS (UE) 2019/904. L'articolo 8 dell'accordo di cooperazione introduce un'imposta ridotta affinché gli organi di gestione nazionali intervengano su determinati costi delle regioni. L'articolo 9, paragrafo 9, impone lo stesso dazio ai produttori che non aderiscono ad un'istituzione amministrativa. Tuttavia riteniamo che tali disposizioni non costituiscano una norma tecnica, né de jure né de facto. Riportiamo ciò solo a titolo informativo. L'articolo 11 dell'accordo di cooperazione introduce dazi per gli operatori dei mercati online. Tuttavia riteniamo che questa disposizione non costituisca una norma tecnica, né de jure né de facto. Riportiamo ciò solo a titolo informativo. Gli articoli 27 e 28 e l'articolo 36, paragrafi 6 e 7, introducono un'imposta per gli organismi nazionali collettivi e riconosciuti, che rappresentano i produttori che commercializzano determinati prodotti, che finiscono prevalentemente fra i rifiuti. Le regioni estendono l'ambito di applicazione della direttiva VAS al fine di includere lattine, pacchetti di sigarette e gomme da masticare; nel tempo, l'obiettivo è espandere ulteriormente l'ambito di applicazione al fine di includere tutti gli imballaggi domestici. Tuttavia questi articoli prevedono anche la possibilità per questi organismi collettivi e riconosciuti, d'intesa con le autorità interessate, di sostituire l'imposta con una "responsabilità operativa e finanziaria". L'articolo 22 e l'articolo 36, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione consentono ai singoli produttori di applicare tale dazio in modo indipendente, a condizioni analoghe. Estendendo l'ambito di applicazione dell'imposta ai prodotti non contemplati dalla direttiva VAS, tali disposizioni potrebbero essere considerate una norma tecnica de facto. Le altre disposizioni dell'accordo di cooperazione sono comunicate solo a titolo informativo. Tali disposizioni non contengono norme tecniche, né de jure né de facto.9. L'estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta sui prodotti non contemplati dalla direttiva VAS è necessaria per evitare discriminazioni tra i produttori. È fondamentalmente indifendibile esentare le associazioni di produttori, i cui imballaggi sono molto prevalenti nei rifiuti, dalla responsabilità estesa del produttore, in quanto la direttiva VAS riguarda solo i rifiuti di imballaggio in plastica10. Numeri o titoli dei testi di base: B-2023-0472-NL-01B-2023-0472-FR-0111. No12. 13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu