Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2993
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0608/PL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20242993.IT
1. MSG 001 IND 2024 0608 PL IT 06-11-2024 PL NOTIF
2. Poland
3A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrazliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl
3B. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "STOP ŁAŃCUCHOM, PSEUDOHODOWLOM I BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT" na rzecz projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw
ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa, Polska
e-mail: kontakt@prawadlazwierząt.pl lub kancelaria@sarabalcerowicz.pl; tel. +48 505-755-299 lub +48 505-077-155
4. 2024/0608/PL - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici
5. Progetto di legge di iniziativa popolare recante modifica della legge sulla protezione degli animali e talune altre leggi
6. — prodotti di origine animale ottenuti da animali da compagnia; — sottoprodotti di origine animale che costituiscono materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009; — fuochi d’artificio delle classi F2 e F3
7.
8. Il progetto prevede l’introduzione di:
— un divieto di utilizzare fuochi d’artificio delle classi F2 e F3 (articolo 7 bis della legge sulla protezione degli animali, in appresso denominata legge). Il divieto non si applicherebbe agli imprenditori e alle unità scientifiche che operano ai sensi della legge sugli esplosivi e alle entità autorizzate a utilizzare fuochi d’artificio ai sensi di una legislazione separata;
— un divieto di somministrare agli animali da compagnia tenuti in ricoveri per animali sottoprodotti di origine animale (articolo 11kc, paragrafo 2, della legge sulla protezione degli animali) che costituiscono materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
— un divieto di acquisto o smaltimento di prodotti di origine animale ottenuti da animali da compagnia (articolo 10d della legge sulla protezione degli animali)
9. Le modifiche proposte miglioreranno il benessere degli animali. L’attuale quadro giuridico non fornisce mezzi adeguati per garantire il benessere degli animali, come inteso da conoscenze scientifiche consolidate. È stato fissato un limite di rumore di 120 decibel per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 al fine di adattarsi alla soglia del dolore umano per il suono udibile. La situazione giuridica non tiene conto in alcun modo dell’impatto del livello sonoro e della frequenza dei cosiddetti fuochi d’artificio sugli animali, che sono esseri senzienti (articolo 1, paragrafo 1, della legge sulla protezione degli animali). Gli animali sono molto più sensibili al rumore ad alta frequenza rispetto agli esseri umani. A causa del fatto che l’udito degli animali è molto più sensibile di quello degli esseri umani, le esplosioni di fuochi d’artificio causano stress negli animali e possono portare all’acufene o addirittura alla perdita irreversibile dell’udito. Inoltre, l’esplosione dei fuochi d’artificio rilascia particelle dannose per la salute, come la polvere fine (PM10) che è tossica non solo per gli animali ma anche per l’uomo. In considerazione della pratica percepita di nutrire gli animali tenuti in ricoveri per animali randagi esclusivamente con sottoprodotti di origine animale che costituiscono materiali di categoria 3 (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009), appare necessario, per motivi legati al benessere degli animali, introdurre un divieto di nutrire gli animali con tali prodotti. In considerazione del modo in cui sono ottenuti i prodotti da animali da compagnia, compreso il trattamento disumano, è opportuno vietare la vendita e l’acquisto di tali prodotti.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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