Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1040
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0201/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251040.IT
1. MSG 001 IND 2025 0201 NL IT 09-04-2025 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Douane Groningen, Centrale dienst voor In- en uitvoer
cdiu.notificaties@douane.nl
3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
4. 2025/0201/NL - C50A - Prodotti alimentari
5. Modifica del decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne, del decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari e del decreto legge sui prodotti in materia di sanzioni amministrative, in relazione alle modifiche della legislazione europea e ad alcuni adeguamenti tecnici
6. Carne, carne macinata, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari.
7.
8. Decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne (Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten)
La modifica dell’articolo 2 del decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne semplifica la formulazione della clausola di divieto. L’ambito di applicazione di questo articolo non è cambiato. Il paragrafo 3 (ex paragrafo 7) inquadra come divieti le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, con la possibilità quindi di sanzionare le violazioni di tali disposizioni. Per errore, infatti, alcune disposizioni di questi regolamenti non erano state incluse. La modifica in oggetto aggiunge l’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 e l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, l’articolo 5 bis, paragrafo 1, l’articolo 5 ter e l’articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000 all’articolo 2, paragrafo 3, del decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne.
Decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari (Warenwetbesluit Zuivel)
Le modifiche al decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari derivano essenzialmente da modifiche della legislazione europea. In vari punti si fa riferimento a una legislazione europea che è già stata abrogata, situazione che si intende correggere con il presente atto. L’articolo 2 del decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari è riscritto al fine di semplificare la formulazione del divieto ivi contenuto. Inoltre, sono state apportate diverse modifiche tecniche.
Decreto legge sui prodotti in materia di sanzioni amministrative (Warenwetbesluit bestuurlijke boeten)
La nuova formulazione dei divieti di cui al decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne e al decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari comporta modifiche al decreto legge sui prodotti in materia di sanzioni amministrative
Ai fini di completezza, si osserva che l’articolo 13 quinquies della legge sui prodotti contiene una clausola di riconoscimento reciproco. Il principio del reciproco riconoscimento implica che uno Stato membro dell’UE non vieti nel proprio territorio la vendita di merci legalmente immesse sul mercato in un altro Stato membro dell’UE per il motivo che le merci non soddisfano le proprie normative nazionali. Tuttavia, è importante che gli interessi pubblici legittimi garantiti dalle disposizioni nazionali vigenti siano sufficientemente tutelati.
9. Divieto di discriminazione
La modifica proposta è applicata senza discriminazioni. Le modifiche ai decreti legge sui prodotti si applicano a tutti i produttori nei Paesi Bassi.
Necessità
La modifica proposta è giustificata alla luce di una ragione imperativa di interesse generale, vale a dire la tutela della salute pubblica.
Proporzionalità
La modifica in oggetto dei decreti legge sui prodotti è una misura adeguata per proteggere la salute pubblica. Questi decreti legge sui prodotti stabiliscono già requisiti per la carne, la carne macinata, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari.
Inoltre, la misura non va oltre quanto necessario. Non esiste una misura meno restrittiva per garantire la sicurezza alimentare.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu