Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1136
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0216/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251136.IT
1. MSG 001 IND 2025 0216 ES IT 25-04-2025 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (28006 Madrid)
3B. Subdirección General de Medios de Producción Ganadera
Dirección General de Producciones y Mercados agrarios
Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Almagro 33, Madrid, 28010
4. 2025/0216/ES - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. REGIO DECRETO XXX CHE MODIFICA IL REGIO DECRETO 505/2013, DEL 28 GIUGNO 2009, CON IL QUALE SI DISCIPLINA L’USO DEL LOGO «RAZZA AUTOCTONA» SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE.
6. Prodotti di origine animale ottenuti da animali delle razze autoctone che figurano nel catalogo ufficiale delle razze di bestiame in Spagna quando tali animali o i loro genitori sono iscritti nel libro genealogico corrispondente
7.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
Attraverso l’etichettatura dei prodotti, il logo «razza autoctona» fornisce informazioni sulla loro origine razziale. Il segno distintivo è accompagnato dal nome della razza autoctona a cui appartengono gli animali produttori e con il quale essi o i loro genitori sono iscritti nel libro genealogico della razza corrispondente
8. Dal regio decreto 505/2013, del 28 giugno, con il quale si disciplina l’uso del logo «razza autoctona» sui prodotti di origine animale, l’esperienza finora maturata rispecchia la possibilità di miglioramento della regolamentazione di tale concetto. Questa norma introduce aggiornamenti ed emendamenti volti a chiarire i concetti di etichettatura e di prodotti di razze autoctone; elimina l’ostacolo rappresentato dall’obbligo per le associazioni che gestiscono la stessa razza di costituire associazioni di secondo grado e include emendamenti volti a conferire una maggiore protezione al logo della razza autoctona nel suo utilizzo da parte degli operatori e nelle attività pubblicitarie; elimina la restrizione alla commercializzazione quando esiste una DOP o un’IGP iscritta nel registro comunitario, che contiene o consiste nel nome di una razza autoctona, di prodotti etichettati con il logo «razza autoctona» solo agli operatori coperti da tale DOP o IGP e solo sul prodotto conforme al corrispondente disciplinare e che copre il prodotto di razza autoctona, senza compromettere la compatibilità dell’uso del logo «razza autoctona» con altri regimi di etichettatura e fatto salvo il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024. Infine, vengono apportate modifiche alla frequenza dei compiti di verifica sulla corretta applicazione delle specifiche per l’uso del logo «razza autoctona» da parte dei titolari di tali specifiche.
9. 1. Necessità di introdurre aggiornamenti dei riferimenti normativi ed emendamenti volti a definire in modo chiaro e preciso i concetti di etichettatura e prodotti di razza autoctona. 2. Necessità di rimuovere l’ostacolo posto dall’obbligo per le associazioni che gestiscono la stessa razza di costituire associazioni di secondo grado, lasciandolo come opzione a scelta. 3. Necessità della disposizione che impone che, in presenza di una DOP o un’IGP contenente o costituita dal nome di una razza autoctona, solo gli operatori coperti da tale DOP o IGP possano utilizzare il logo recante il nome di tale razza e solo sul prodotto conforme al corrispondente disciplinare e che copre il prodotto di razza autoctona. 4. Necessità di modifiche alla frequenza di verifica della corretta applicazione delle specifiche per l’utilizzo del logo di razza autoctona.
10. Riferimenti ai testi di base: I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2012/0425/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu