Messaggio 901
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2532
Procedura d'informazione CE - EFTA
Notifica: 2025/9026/NO
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252532.IT
1. MSG 901 IND 2025 9026 NO IT 15-09-2025 NO NOTIF
2. Norway
3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Trade Policy Department
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
3B. Norwegian Maritime Authority
P.O. Box 2222
NO-5509 Haugesund
4. 2025/9026/NO - T20T - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione sulle vie navigabili interne
5. Proposta di regolamento relativo alle modifiche del regolamento sulla protezione antincendio sulle navi norvegesi
6. Talune navi battenti bandiera norvegese
7.
8. Attuazione nel diritto norvegese delle risoluzioni MSC.520(106), MSC.532(107), MSC.550(108) e MSC.555(108) dell’IMO relative a modifiche al capitolo II-2 della Convenzione SOLAS sulle misure di sicurezza per la costruzione: protezione antincendio, rilevazione ed estinzione degli incendi.
Sono stati proposti i seguenti adeguamenti nazionali:
Regolamenti sulla protezione antincendio a bordo delle navi, Sezione 2:
protezione antincendio sulle navi impegnate in viaggi all’estero
Per le navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate impegnate a viaggi all’estero e le navi passeggeri impegnate in viaggi all’estero, si applicano le seguenti normative:
a) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS), edizione consolidata 2014, capitolo II-2, come modificata da MSC.365(93), MSC.380(94), MSC.392(95), MSC.404(96), MSC.409(97) e MSC.421(98);
b) il Codice internazionale dei sistemi antincendio (Codice FSS), cfr. MSC.98(73), come modificato da MSC.206(81), MSC.217(82) MSC.292(87), MSC.311(88), MSC.327(90), MSC.339(91), MSC.367(93), MSC.403(96), MSC.410(97), MSC.457(101) e MSC.484(103).
La NMA propone di aggiungere le risoluzioni IMO MSC.520(106), MSC.532(107) e MSC.550(108) di cui alla lettera a), nonché MSC.555(108) di cui alla lettera b). Rispetto alla convenzione SOLAS nella sua forma in vigore, il campo di applicazione della convenzione risulterà ampliato, e le modifiche si applicheranno anche alle navi norvegesi non rientranti nella convenzione SOLAS, cfr. articolo 1:
Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi norvegesi:
a) navi da carico di lunghezza pari o superiore a 24 metri (L) o di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;
b) navi soggette all’obbligo di possedere un certificato passeggeri;
c) navi da passeggeri delle classi C e D di lunghezza (L) pari o superiore a 24 metri, costruite prima del 1° maggio 2000;
d) navi con certificato di sicurezza per navi passeggeri impegnate in viaggi all’estero;
e) chiatte.
9. Alla luce delle preoccupazioni in materia di sicurezza e delle considerazioni in materia di equità, l’autorità nazionale competente ritiene opportuno che le modifiche sopra descritte si applichino alle navi norvegesi a prescindere che ricadano nella Convenzione SOLAS. Questo approccio è coerente con le normative su altre materie.
Determinare l’impatto sulle navi norvegesi è difficile, in quanto la normativa norvegese non richiede che tutte le navi debbano essere registrate. L’introduzione di nuove normative comporta in genere nuovi costi. In generale, il costo dipenderà dall’attuale grado di conformità delle navi. In questo caso, i costi più elevati saranno tipicamente a carico delle navi già soggette alla convenzione SOLAS.
La NMA ha valutato un eventuale conflitto tra il regolamento proposto e la legislazione dell’UE/del SEE pertinente, senza riscontrare alcun conflitto di questo tipo. Le navi passeggeri impegnate in viaggi nazionali, che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2009/45, sono regolate da altre normative. La direttiva in questione sta per essere modificata tenendo conto delle modifiche alla Convenzione SOLAS.
Conformemente agli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE, la NMA ritiene che il regolamento sia proporzionato e garantisca il livello di protezione necessario utilizzando i metodi meno restrittivi.
10. Riferimenti ai testi di base: I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2015/9016/N
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu