Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 3289
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0694/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20253289.IT
1. MSG 001 IND 2025 0694 BE IT 19-11-2025 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Interregionale Verpakkingscommissie
Directie
4. 2025/0694/BE - S20E - Rifiuti
5. ACCORDO DI COOPERAZIONE DEL [XXX] CHE MODIFICA L’ACCORDO DI COOPERAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2008 CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
6. Rifiuti di imballaggio
7.
8. Il presente accordo di cooperazione è uno strumento con valore di legge che si applicherà all’intero territorio del Belgio. Lo scopo della normativa è modificare l’accordo di cooperazione del 4 novembre 2008 concernente la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio, che disciplina la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di imballaggio. Tali modifiche sono necessarie a causa del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e allineano la legislazione belga al regolamento sugli imballaggi.
Riteniamo che le disposizioni del presente accordo di cooperazione non contengano alcuna nuova regolamentazione tecnica, né de jure né de facto.
Tuttavia il presente accordo di cooperazione modifica anche le disposizioni introdotte nell’accordo di cooperazione del 4 novembre 2008 dall’accordo di cooperazione sul quadro per la responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti e per i rifiuti dispersi, che era stato precedentemente notificato (notifica: 2023/0490/BE).
Le disposizioni introdotte dall’accordo di cooperazione sul quadro per la responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti e per i rifiuti dispersi costituivano un recepimento e un’attuazione parziali della direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso. Tuttavia, per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti dispersi derivanti dai rifiuti di imballaggio, le regioni hanno esteso l’ambito di applicazione della direttiva sulla plastica monouso alle lattine e agli imballaggi di sigarette. Il prelievo per l’attuazione collettiva della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di imballaggio è stato formalmente imposto a tutti i rifiuti di imballaggio domestici, per quanto riguarda i diversi flussi di rifiuti di imballaggio domestici, ma il calcolo del prelievo era basato solo sui seguenti sottoflussi: imballaggi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla plastica monouso, lattine e imballaggi di sigarette.
Nella versione definitiva approvata dell’accordo di cooperazione sul quadro per la responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti e per i rifiuti dispersi, rispetto alla versione notificata nel 2023, sono stati apportati alcuni ulteriori chiarimenti al testo per quanto riguarda i sottoflussi pertinenti per l’attuazione individuale della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti dispersi provenienti dai rifiuti di imballaggio e l’attuazione collettiva della stessa attraverso l’opzione organizzativa e finanziaria. Tuttavia tali chiarimenti hanno un impatto scarso o nullo nella pratica.
Come sottolineato in precedenza, l’accordo di cooperazione sul quadro per la responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti e per i rifiuti dispersi è già stato notificato, in vista dell’estensione dell’ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti dispersi provenienti dai rifiuti di imballaggio in relazione alla direttiva sulla plastica monouso. Di conseguenza, a titolo precauzionale e nell’interesse della coerenza, viene notificato anche l’attuale accordo di cooperazione.
La notifica viene effettuata nonostante il fatto che, come detto, le disposizioni dell’attuale accordo di cooperazione non costituiscono, a nostro avviso, nuove regolamentazioni tecniche, né de jure né de facto.
Inoltre, ai sensi dell’attuale accordo di cooperazione, non saranno apportate ulteriori modifiche sostanziali o chiarimenti per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti dispersi provenienti dai rifiuti di imballaggio. Si tratta esclusivamente di adeguamenti formali.
9. La modifica della normativa è necessaria al fine di allineare la legislazione nazionale alla normativa europea modificata, in base alla quale una direttiva (94/62/CE) è stata sostituita da un regolamento ((UE) 2025/40).
10. Numeri o titoli dei testi di base: 2023/0490/BE
I testi di base sono stati inviati nell’ambito di una precedente notifica:
2023/0490/BE
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu