Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 0555
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0090/DK
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260555.IT
1. MSG 001 IND 2026 0090 DK IT 23-02-2026 DK NOTIF
2. Denmark
3A. Erhvervsstyrelsen
3B. Miljøstyrelsen
4. 2026/0090/DK - S10E - Imballaggio
5. Ordinanza relativa a determinati requisiti in materia di imballaggi, responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e altri rifiuti raccolti con i rifiuti di imballaggio
6. Rifiuti
7.
8. Le modifiche riguardano gli articoli da 102 a 105 e 107 e i nuovi allegati 17 e 18 dell’appendice acclusa.
Con la modifica dell’ordinanza, saranno fissate tasse massime che definiscono il livello di servizio nella raccolta dei rifiuti di imballaggio da parte dei comuni e che i produttori devono pagare. Le tasse massime fissano un prezzo per tonnellata per le frazioni di rifiuti selezionati raccolti attraverso sistemi di raccolta nell’ambito di tre segmenti comunali. Sono indicate tasse massime provvisorie, che tuttavia devono essere ulteriormente precisate prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza.
Adeguamento dell’articolo 105
Il 29 settembre 2025 è stata introdotta una soluzione temporanea nell’ordinanza sugli imballaggi con l’obiettivo di ridurre immediatamente i costi dei produttori per la gestione dei rifiuti di imballaggio urbani. Tale soluzione dovrebbe funzionare fino a quando non verrà elaborata e attuata una misura permanente per ridurre i costi dei produttori per i comuni. La misura a lungo termine per ridurre i costi dei produttori per i comuni è l’introduzione di tasse massime, come descritto sopra. Tuttavia con la soluzione temporanea, i produttori hanno pagato troppo poco ai comuni per il periodo dal 1º ottobre 2025 al 1º luglio 2026. Si tratta di una situazione da correggere. È proprio questo adeguamento che è stato introdotto nell’ordinanza. La presente modifica introduce infatti una disposizione in base alla quale il Consiglio comunale riscuoterà, per un periodo di quattro anni, una sovrattassa sulle riscossioni trimestrali. La sovrattassa ammonta al 20 %, maggiorato del tasso di interesse di mercato, della commissione applicata dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2025, il 1° gennaio 2026 e il 1° aprile 2026.
Il fattore di densità di cui agli articoli 94, 97, 98, 99 e al nuovo allegato 16 "Tasse amministrative per l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e la responsabilità del produttore danese" è calcolata in relazione alla quantità comunicata in chilogrammi. Per evitare che i materiali pesanti paghino proporzionalmente troppo e i materiali leggeri proporzionalmente troppo poco, viene applicata una compensazione del peso per ogni categoria di materiale. La compensazione del peso tra i diversi materiali di imballaggio deve essere effettuata utilizzando una tabella dei fattori di densità. I fattori di densità non sono ancora stati calcolati, motivo per cui non sono stati inclusi nella consultazione.
Compensazione per i rifiuti commerciali: articoli da 65 a 67 e 120
Ai sensi dell’attuale ordinanza sugli imballaggi, un’azienda che produce rifiuti ha il diritto di richiedere ai produttori il pagamento dei costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti di imballaggi commerciali, cfr. articoli 65 e 66. La modifica imminente stabilirà nell’ordinanza che l’azienda che produce rifiuti, previa autorizzazione scritta, ha il diritto di consentire all’azienda che raccoglie i rifiuti di richiedere il pagamento per conto dell’azienda che produce rifiuti. Inoltre l’articolo 3 specifica ulteriori requisiti di contenuto per la richiesta di pagamento (cfr. articolo 66).
Obbligo di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3.
Con la modifica dell’ordinanza sarà introdotto l’obbligo di fornire informazioni per le aziende che possono essere soggette a registrazione (cfr. articolo 21 dell’ordinanza sugli imballaggi). Tali aziende saranno quindi tenute, su richiesta dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, a fornire le informazioni necessarie per consentire all’autorità danese competente di decidere se l’azienda è soggetta alle norme sulla responsabilità estesa del produttore e quindi obbligata a registrarsi nel registro dei produttori.
Aggiornamento delle chiavi di distribuzione di cui all’allegato 8
Inoltre l’allegato 8 dell’ordinanza sugli imballaggi con le chiavi di distribuzione per la quota di rifiuti di imballaggio è stato aggiornato introducendo chiavi di distribuzione per tre nuovi gruppi, rispettivamente salute umana e assistenza sociale, agricoltura ed edilizia.
9. Le modifiche riguardano l’attuazione da parte del governo di misure nazionali volte a ridurre i costi amministrativi e finanziari delle aziende associati alla responsabilità del produttore per gli imballaggi.
10. Riferimenti ai testi di base: nessun testo disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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