Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1574
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0295/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261574.IT
1. MSG 001 IND 2026 0295 ES IT 12-06-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medio Ambiente.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8,
28006. Madrid
Email: d83-189@maec.es
3B. Subdirección General de Regulación y Derechos de las Personas Consumidoras.
Calle Príncipe de Vergara, 54
28006. Madrid
Email: subdireccion.regulacion@consumo.gob.es
4. 2026/0295/ES - X40M - Etichettatura e pubblicità
5. Progetto di regio decreto che disciplina l’etichettatura accessibile dei prodotti di consumo.
6. Prodotti di consumo di particolare rilevanza per la protezione della sicurezza, dell’integrità e della qualità della vita: a) cosmetici e prodotti per la cura personale; b) detergenti e prodotti per la pulizia
7.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
Si deve includere il riferimento «a/i» nel caso in cui il prodotto contenga ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze quali elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Inoltre si notifica anche ai sensi dei regolamenti seguenti:
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
8. Lo scopo del regio decreto è disciplinare l’etichettatura che garantisce l’accessibilità universale dei beni di consumo e dei prodotti di particolare rilevanza per la protezione della sicurezza, dell’integrità e della qualità della vita delle persone con disabilità, in particolare delle persone con disabilità visive, in quanto consumatori vulnerabili. Le regolamentazioni riguardano, inoltre, l’assistenza personalizzata nei negozi per le persone con disabilità visive, nonché qualsiasi aiuto ad hoc necessario per coloro che, a motivo della loro disabilità, lo richiedano durante il processo di acquisto.
Tale etichettatura si applica ai beni di consumo e ai prodotti di particolare rilevanza per la protezione della sicurezza, del benessere e della qualità della vita delle persone con disabilità, quali elencate all’allegato della presente norma, e commercializzati in Spagna. Le etichette saranno stampate negli esercizi al dettaglio con superficie di vendita ed esposizione pari o superiore ai 1.000 m².
I prodotti da includere sono definiti all’allegato.
9. La legge 4/2022, del 25 febbraio 2022, sulla protezione dei consumatori e degli utenti da situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, include nella sua prima disposizione aggiuntiva un mandato al governo per elaborare l’etichettatura nell’alfabeto braille:
Prima disposizione aggiuntiva. Etichettatura inclusiva.
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il governo elabora un’etichettatura obbligatoria nell’alfabeto braille, nonché in altri formati, al fine di garantire l’accessibilità universale dei beni di consumo e dei prodotti di particolare rilevanza per la protezione della sicurezza, dell’integrità e della qualità della vita, in particolare per le persone non vedenti e ipovedenti in quanto consumatori vulnerabili.
Il presente regio decreto mira a rispettare il mandato della legge disciplinando l’etichettatura nell’alfabeto braille per le persone con disabilità visive, nonché per i consumatori vulnerabili.
9 bis. Si tratta dell’unica misura disponibile per raggiungere l’obiettivo perseguito.
9 ter. La necessità di rispettare il mandato giuridico e di fornire una soluzione per le persone con disabilità visive.
9 quater. È stato compiuto ogni sforzo per attuare la misura con il minor onere possibile.
10. Riferimenti ai testi di base: non sono presenti testi di base
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu