Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1847
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0353/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261847.IT
1. MSG 001 IND 2026 0353 ES IT 10-07-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
DG Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias
SG Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
d83-189@maec.es
3B. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Secretaría de Estado de Derechos Sociales
DG Derechos de los animales
areajuridicadgda@dsca.gob.es
4. 2026/0353/ES - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici
5. Progetto di regio decreto che stabilisce le norme di base per la gestione delle strutture zoologiche destinate agli animali da compagnia.
6. Strutture che ospitano animali da compagnia.
7.
8. Il regio decreto stabilisce le norme di base per la gestione delle strutture zoologiche destinate agli animali da compagnia. Esso disciplina le strutture, le condizioni igienico-sanitarie, la movimentazione, il benessere degli animali e i piani di emergenza, nonché gli obblighi dei proprietari, i requisiti minimi di autorizzazione e registrazione e un programma nazionale di controlli ufficiali.
9. La normativa risponde alla necessità di stabilire norme di base aggiornate e uniformi, in particolare per le strutture zoologiche che ospitano animali da compagnia. Il quadro normativo generale in materia di autorizzazione e registrazione delle strutture zoologiche è attualmente disciplinato dal decreto 1119/1975 del 24 aprile e dai relativi regolamenti di attuazione, che si applicano anche alle strutture che allevano animali da produzione.
Successivamente alla sua approvazione il quadro giuridico è cambiato in modo sostanziale con la legge 8/2003, del 24 aprile, sulla salute degli animali, la legge 7/2023, del 28 marzo, sulla protezione dei diritti e del benessere degli animali e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul benessere di cani e gatti e sulla loro tracciabilità, di recente adozione. Questa evoluzione rende necessaria l’adozione di norme di base specifiche per le strutture zoologiche destinate agli animali da compagnia, adeguate alle attuali esigenze in materia di salute e benessere degli animali.
9 bis. Il progetto di regio decreto è idoneo a migliorare le condizioni sanitarie e il benessere delle strutture zoologiche destinate agli animali da compagnia. Le normative vigenti, che sono di natura generale e precedenti all’attuale quadro in materia di protezione e benessere degli animali, non affrontano in modo specifico le particolarità di tali strutture e non garantiscono un trattamento uniforme in tutto il territorio nazionale. L’approvazione di specifiche normative di base consente di adeguare la loro organizzazione agli attuali requisiti in materia di salute e benessere degli animali, fatte salve le competenze delle comunità autonome.
9 ter. La normativa vigente non prevede la definizione, in particolare per le strutture zoologiche destinate agli animali da compagnia, di condizioni di base comuni adeguate all’attuale quadro normativo in materia di salute e benessere degli animali. Il mantenimento dell’attuale regime generale o l’adozione di strumenti non vincolanti, come raccomandazioni o linee guida, non garantirebbe un’applicazione uniforme né consentirebbe l’applicazione dei requisiti minimi in tutto il territorio nazionale.
La misura non introduce restrizioni significative al mercato interno né incide significativamente sugli scambi transfrontalieri o sulla prestazione di servizi, in quanto si applica in modo non discriminatorio ai proprietari di strutture zoologiche operanti in Spagna. Essa si limita a stabilire norme di base e requisiti minimi, senza imporre obblighi che vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. È pertanto considerata l’alternativa meno restrittiva per garantire una regolamentazione uniforme e adeguata di tali strutture.
9 quater. Gli obblighi previsti sono considerati proporzionati all’importanza degli obiettivi perseguiti in materia di salute e benessere degli animali. La misura si limita a stabilire i requisiti di base per il funzionamento delle strutture zoologiche destinate agli animali da compagnia, applicabili in modo non discriminatorio e senza imporre requisiti che vadano oltre quelli necessari a garantire condizioni adeguate per l’alloggiamento, la movimentazione e la cura degli animali.
La mancanza di normative di base aggiornate potrebbe impedire di garantire condizioni uniformi per il benessere e la salute degli animali in tali strutture. Tale pregiudizio prevale sull’onere derivante dal rispetto dei requisiti minimi, che sono considerati adeguati e proporzionati all’obiettivo di interesse pubblico perseguito.
10. Riferimenti ai testi di base: non sono presenti testi di base.
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu