Direttiva (UE) 2015/1535 - Numero di notifica: 2023/0715/IT (Italy) - Osservazioni al Regolamento notificato recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15
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Il Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano, con sede a 39100 Bolzano (IT), Via Macello 57, info@collegiocostruttori.it,
e
il Consorzio Recupero Materiale da Costruzione Bau.Recycle, con sede a 39100 Bolzano (IT), Via Macello 57, info@baurecycle.it,
premesso
- che l’Italia ha notificato alla Commissione, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rubricato “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 “, numero di notifica:2023/0715/IT (di seguito il “Regolamento”);
- che il Regolamento reca la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, e si propone di valorizzare il potenziale dei rifiuti e di dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo dei rifiuti, laddove in realtà, ad avviso di chi scrive, talune previsioni del Regolamento determinano ingiustificati ostacoli di natura tecnica al commercio degli aggregati recuperati
- che lo scrivente Collegio Costruttori è l’organizzazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale delle imprese operanti nel settore edile della Provincia autonoma di Bolzano
porta all’attenzione della Commissione le seguenti
osservazioni:
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto all’operazione di recupero disciplinata dal Regolamento. Più in particolare, per “aggregato recuperato” si intende un aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. A tal fine, l’art. 3 del Regolamento stabilisce che i rifiuti inerti .. cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
Sulla scorta dell’appena citato allegato 1, lett. a-d, i rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti, se sono cumulativamente osservati i seguenti requisiti: (i) per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzati esclusivamente i rifiuti inerti stabiliti nella tabella 1 (punti 1 e 2); (ii) i produttori effettuano verifiche sui rifiuti in ingresso, dotandosi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi siano rispondenti alle caratteristiche previste dal Regolamento stesso, e la quale, in particolare, sia idonea a garantire il rispetto almeno degli obblighi specificati dalla lettera b; (iii) il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore avviene secondo le modalità definite dalla lettera c); (iv) è garantita la ricorrenza dei requisiti di qualità all’esito dei controlli dell’aggregato recuperato e del test di cessione, come specificati dalla lettera d).
La lettera e) dell’allegato 3 stabilisce, infine, che a valle delle procedure appena descritte, all’aggregato recuperato è attribuita la marcatura CE, applicandosi a tal fine le norme tecniche armonizzate indicate nella Tabella 4 (“Norme tecniche per certificazione CE).
Nonostante la marcatura attestasse che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione, il Regolamento vi sovrappone la tabella 5 dell’allegato 2 (“Norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato”). Nella tabella, a fianco delle norme armonizzate europee da rispettare, sono indicate le norme UNI relative al tipo di utilizzo consentito (idoneità tecnica). Al riguardo nella stessa tabella 5 dell’allegato 2 si legge: In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.
Le disposizioni appena citate vanno lette in combinazione con l’articolo 4 (Scopi specifici di utilizzabilità) del Regolamento il quale dispone: 1. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.
Il richiamo indifferenziato del contenuto intero dell’allegato 2 è ambiguo e lascia spazio a difficoltà interpretative, che in sede di controllo potrebbero creare conseguenza gravose per i produttori, dal momento che il riferimento all’intera tabella 5 sembra rimandare anche all’ultima colonna della tabella 5 rubricata “idoneità tecnica”. Le norme UNI ivi menzionate, infatti, sono indirizzate, quanto al loro contenuto, agli utilizzatori degli aggregati recuperati, piuttosto che ai produttori, ma sembrano vincolare anche quest’ultimi.
Per farne un esempio: al requisito della conformità dell’aggregato alle norme armonizzate europee UNI EN 13242 in materia “Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” viene abbinata la UNI 11531-1/Prospetto 4a. Il prospetto 4° reca tutta una serie di prescrizioni ulteriori rispetto alle norme armonizzate (ed ultronee rispetto alle finalità perseguite del sistema End of waste). Le sovrapposte norme regolanti l’utilizzo finale dell’aggregato costituiscono quindi per il produttore un aggravamento procedurale che non ha senso e finisce per ostacolare in modo del tutto irragionevole il recupero dei rifiuti e la commerciabilità dell’aggregato, in quanto l’osservanza delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato di cui alla tabella 5 si sottrae ovviamente alla sfera di controllo del produttore, il quale ciononostante risulterebbe onerato dell’obbligo impossibile di rendersi garante dell’impiego finale degli aggregati recuperati.
L’ambiguità normativa appena descritta è ulteriormente aggravata dalle prescrizioni contenute nell’art. 5 del Regolamento, laddove prescrive che il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3 e ai fini dell’End of waste, ma pure “Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5”, lasciando nuovamente intendere che il produttore è tenuto in modo del tutto fuorviante a garantire l’osservanza delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato, in ambiti dunque soggetti al controllo esclusivo dell’utilizzatore.
Le criticità appena descritte non sono peraltro sfuggite al Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi il quale nel rendere il parere 851/2022 (Adunanza di Sezione del 10 maggio 2022) aveva osservato: 4.12. Occorre chiarire meglio il rapporto tra la tabella 4 (“Norme tecniche per certificazione CE”, che contiene la regola tecnica UNI EN associata a ciascun tipo di aggregato prodotto per l’attribuzione della marcatura CE) della lettera e) dell’allegato 1 (“Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato”) e la tabella 5 dell’allegato 2, “Norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato” (nella tabella, a fianco di ciascun tipo di utilizzo consentito, sono indicate le norme armonizzate europee da rispettare). Sembra che i riferimenti siano in parte sovrapponibili.”
Ed infatti, deve ritenersi che il Regolamento, in merito ai requisiti di conformità tecnica, sovrappone alle norme armonizzate europee norme di idoneità tecnica specifiche per i singoli impieghi (tabella 5). Questo approccio appare in contrasto con la normativa tecnica di settore e con il regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il produttore di aggregati è tenuto a certificare gli aggregati sulla base delle norme armonizzate fornendo all’utilizzatore la prevista “dichiarazione di prestazione”. Sta all’utilizzatore verificare l’idoneità tecnica dell’aggregato per l’impiego che intende farne. La cessazione della qualifica di rifiuto deve necessariamente coincidere con la verifica della conformità alla norma tecnica armonizzata. L’imporre ulteriori norme di idoneità tecnica limita di fatto la commercializzazione e quindi il riutilizzo degli aggregati recuperati. Con ciò il sistema censurato si pone in posizione diametralmente opposta alle finalità della direttiva 2008/98/CE che si propone (art. 1) di ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. Inoltre, l’aggravamento procedurale consistente nel sovrapporre ai prodotti conformi alle norme tecniche per la marcatura CE, altri requisiti di idoneità tecnica di fonte nazionale, viola l’art. 8 co. 4 del regolamento (UE) n. 305/2011 laddove prescrive che “Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale Stato membro”.
Si ritiene che quanto appena detto sia rilevante ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 in quanto la disciplina sopra censurata è idonea ad ostacolare la libera circolazione degli aggregati recuperati nel mercato interno. La rilevanza transfrontaliera della fattispecie, da un lato, è espressamente confermata dall’“analisi di impatto della regolamentazione” predisposta dagli organi italiani e pubblicati sul sito TRIS nel contesto della notificazione 2023/0715/IT nei seguenti termini: “I benefici ambientali ed economici raggiungibili attraverso il recupero dei rifiuti inerti possono essere riassunti come segue: (…) promozione dello sviluppo di un’industria del recupero di alta qualità in grado di competere, anche sui mercati esteri, con i concorrenti stranieri e generare una maggiore confidenza del mercato nella qualità del materiale recuperato” (pag. 16 AIR). Inoltre, le imprese membri dello scrivente Collegio costruttori sono insediate nell’immediata vicinanza con l’Austria, talune nel raggio di pochi chilometri dal confine. Esiste quindi un mercato per gli scambi transfrontalieri degli aggregati recuperati, e comunque non può essere escluso a priori l’esistenza di un interesse da parte degli operatori del settore, concreto ed attuale, ad effettuare operazioni di importazione e esportazione dell’aggregato recuperato da o verso un altro Stato membro.
Appare utile, infine, richiamare l’attenzione sul fatto che attualmente nella Provincia autonoma di Bolzano i rifiuti edili residui rappresentano con circa 1,1 milioni di tonnellate di gran lunga la quota maggiore del volume totale dei rifiuti. Sulla base della normativa provinciale attualmente in vigore il tasso di recupero ammonta al 98%. Se il Regolamento dovesse entrare in vigore nel testo notificato, si prevede una riduzione notevole della quantitativi recuperati (nella pessima della ipotesi la riduzione potrebbe di due terzi).
Si chiede, pertanto, che la Commissione vorrà adottare le misure idonee per ovviare alle criticità sopra riportate.
Con i più distinti saluti