Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2017) 00882
Direttiva (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2017/0135/I - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201700882.IT)
1. MSG 001 IND 2017 0135 I IT 30-03-2017 I NOTIF
2. I
3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it
3B. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo
ROMA
4. 2017/0135/I - C60A
5. Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015.
6. Prodotti alimentari
7. -
8. Il progetto è costituito da nove articoli che individuano:
1. - il campo di applicazione;
2. - le definizioni applicate;
3. - l'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, imposto con il decreto;
4. - l'identificazione della sede dello stabilimento o, se diverso, di confezionamento, da indicare nell'etichetta dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, per adempiere all'obbligo;
5. - le sanzioni;
6. - l'Autorità competente designata all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;
7. - la clausola di mutuo riconoscimento;
8. - le disposizioni transitorie e finali;
9. - la clausola di invarianza finanziaria.
9. La proposta normativa formante oggetto di questa notifica, sottoposta all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'indicazione obbligatoria, sull'etichetta, della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
La finalità del progetto di regola tecnica notificato è quella di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Tale esigenza è già fortemente sentita anche da molte aziende di produzione che, ad oggi, hanno optato per fornire l'indicazione in etichetta in questione su base volontaria, oltre che dall'opinione pubblica.
Inoltre, conoscere la sede dello stabilimento da cui proviene un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell'espletamento delle stesse, rese di fatto più celeri ed agevoli.
La proposta prevede, infine, un quadro sanzionatorio di riferimento unico e uniforme a livello nazionale.
10. Riferimenti dei testi di base: Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE - articoli 3, 11 e 18: allegati;
Articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015: allegato
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetti OTC
Sì
Aspetti SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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Commissione europea
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