Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 1829
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0376/LT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231829.IT
1. MSG 001 IND 2023 0376 LT IT 16-06-2023 LT NOTIF
2. Lithuania
3A. Lietuvos standartizacijos departamentas, adresas Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. +370 (5) 270 9360, el. p. lstboard@lsd.lt
3B. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, adresas Gedimino pr. 19, LT-01103, Vilnius, tel. +370 (5) 239 1391, el. p. zum@zum.lt
4. 2023/0376/LT - C90A - Well-being of animals and pets
5. Legge che modifica gli articoli 2, 10, 12 e 17 della legge n. VIII-500 relativa al benessere e alla protezione degli animali della Repubblica di Lituania (progetto n. XIVP-1104(2))
6. Il progetto tecnico vieta la detenzione e/o l'allevamento di animali ai fini della produzione o della vendita di pellicce, nonché la vendita o altro trasferimento di animali ai fini della produzione di pellicce
7.
8. Parole chiave: pellicce di animali, indennizzo
Il progetto di regolamento tecnico contiene disposizioni che vietano la detenzione e/o l'allevamento di animali ai fini della produzione o della vendita di pellicce, nonché la vendita o altro trasferimento di animali ai fini della produzione di pellicce. Il progetto tecnico prevede che tali divieti entrino in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2027. Inoltre, prevede anche l'attribuzione, il calcolo e il pagamento, a decorrere dal 1º aprile 2024, di un indennizzo una tantum per animale da pelliccia per la cessazione delle attività commerciali agli operatori che hanno avviato attività commerciali ai fini dell'ottenimento o della vendita di pellicce prima del 1º gennaio 2022 e che le hanno cessate prima del 31 dicembre 2026: indennizzo dell'importo di EUR 3, se tale attività commerciale cessa prima del 1º gennaio 2025, indennizzo di EUR 2, se tale attività commerciale cessa prima del 1º gennaio 2026 e indennizzo di EUR 1, se tale attività commerciale cessa entro il 31 dicembre 2026. Il regolamento tecnico prevede inoltre che, dal 1º aprile 2024 al 31 dicembre 2026, a tali operatori sia concesso un indennizzo una tantum per la demolizione degli edifici di proprietà e idonei solo allo svolgimento di tale attività commerciale, per la gestione e la rimozione dei rifiuti da costruzione e/o per la distruzione di impianti destinati esclusivamente allo svolgimento di tale attività commerciale, nonché per la gestione e rimozione dei rifiuti. Inoltre, il regolamento tecnico prevede anche l'attribuzione e il pagamento di un'indennità di licenziamento dal bilancio dello Stato a qualsiasi lavoratore licenziato a seguito della cessazione di tale attività commerciale. Va osservato che il regolamento tecnico specifica che, a decorrere dal 1º gennaio 2024, il sostegno da parte dei fondi nazionali e/o dell'Unione europea per le attività commerciali cessa di essere fornito in qualsiasi forma e che l'indennizzo agli operatori economici è versato solo dopo il rimborso integrale dei prestiti agevolati ricevuti nell'ambito dei pertinenti regimi di incentivazione.
9. Il motivo principale del progetto tecnico è garantire il benessere degli animali e prevenire l'abbattimento di animali da pelliccia per l'ottenimento di pellicce. Ad esempio, negli allevamenti, il visone canadese è tenuto in gabbie di filo con uno o due animali per gabbia. Ciò impedisce a questi animali di condurre comportamenti naturali, come la caccia o il nuoto. Gli animali possono essere aggressivi l'uno verso l'altro, portando al cannibalismo quando più animali sono tenuti in una gabbia. I cincillà vivono naturalmente nelle grotte, tendono a saltare (fino a 1 m di altezza e 2 m di lunghezza), e scalano alberi e rocce. Negli allevamenti questi animali sono tenuti in gabbia, quindi non sono in grado di condurre comportamenti naturali. Un altro aspetto importante è che il visone canadese può contrarre il SARS-CoV-2 dagli esseri umani e infettare a sua volta gli esseri umani. Inoltre, ci sono casi registrati nello spazio pubblico che dimostrano che in alcuni allevamenti gli animali da pelliccia sono trattati in modo disumano. Ogni anno in Lituania vengono allevati circa 1,1 milioni di animali da pelliccia.
10. Riferimenti ai testi di base: Nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. Yes
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu