Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2116
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0430/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252116.IT
1. MSG 001 IND 2025 0430 NL IT 07-08-2025 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
3B. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afdeling Water Infrastructuur en Omgevingsrecht
4. 2025/0430/NL - S00E - Ambiente
5. Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e della gestione delle acque, del [data],
n. IENW/BSK- che modifica il regolamento sulla qualità del suolo 2022 in relazione ai test del suolo sottoposto a bonifica termica rispetto ai valori di emissione massimi
6. Suolo sottoposto a bonifica termica
7.
8. In base all’articolo 5.10, paragrafo 4, del regolamento sulla qualità del suolo 2022 («Rbk 2022»), ai fini del rilascio di una dichiarazione sulla base di un’ispezione per lotti relativa a un lotto di suolo, il valore di emissione di una sostanza non dev’essere determinato se la concentrazione risultante da media aritmetica della sostanza nei campioni di miscelazione, convertita secondo l’articolo 5.9, è minore del valore per i test di emissione elencato per tale sostanza alla tabella 3a dell’allegato B dell’Rbk 2022. Con la presente modifica è inserito un nuovo paragrafo 5 in virtù del quale tale eccezione, di cui al paragrafo 4, non si applica allorché il lotto di suolo riguarda suolo sottoposto a bonifica termica o flussi parziali provenienti da suolo sottoposto a bonifica termica. Una tale partita di suolo, pertanto, dovrebbe essere testata rispetto ai valori di emissione massimi. Nella parte B, pertanto, è stato inserito un comma aggiuntivo nella nota a piè di pagina 1 della tabella 3a dell’allegato B con l’effetto che i test rispetto al valore per i test di emissione in riferimento ai requisiti di qualità per il «suolo a basse emissioni» non si applicano più al suolo sottoposto a bonifica termica o ai flussi parziali provenienti dal suolo sottoposto a bonifica termica.
Non vi è alcuna disposizione per il riconoscimento reciproco in quanto l’obbligo di testare il suolo rispetto ai valori per i test di emissione o rispetto ai valori di emissione massimi è già un diritto generico. Tuttavia, i test del suolo sottoposto a bonifica termica per mezzo della presente modifica possono essere eseguiti soltanto rispetto ai valori di emissione massimi.
9. Al fine di essere utilizzato funzionalmente su larga scala, il suolo sottoposto a bonifica termica deve come minimo soddisfare i requisiti di qualità applicabili al suolo nella categoria di qualità «industria». Ai sensi della normativa precedente la presente ordinanza di modifica, il suolo sottoposto a bonifica termica poteva essere testato rispetto al valore per i test di emissione. Il valore per i test di emissione funge, di conseguenza, da valore soglia per ulteriori studi sulla lisciviazione. Se non sono superati né i valori massimi per la categoria di qualità «industria» né il valore massimo per i test di emissione, il suolo sottoposto a bonifica termica può essere utilizzato in quanto si presuppone che l’effettiva lisciviazione non vada oltre gli standard di lisciviazione. Tuttavia, nella pratica è stato constatato che, in particolare per le sostanze antimonio, molibdeno e vanadio, il valore predittivo del valore per i test di emissione non corrisponde all’effettiva lisciviazione. La lisciviazione ha luogo al di sopra dei valori di emissione massimi per il suolo e invece ciò non è previsto sulla base dei test rispetto al valore per i test di emissione. I test rispetto ai valori di emissione massimi per mezzo di uno studio sulla lisciviazione forniscono un quadro su base fattuale della qualità ambientale del suolo sottoposto a bonifica termica. Al fine di tutelare il suolo e l’ambiente in senso lato, pertanto, è necessario e proporzionato attuare la presente modifica per quanto riguarda la valutazione dei requisiti di qualità ambientale del suolo sottoposto a bonifica termica al fine di assicurare che sia utilizzato soltanto suolo sottoposto a bonifica termica che soddisfi effettivamente i requisiti di qualità ambientale in vigore. Tale requisito generico si applicherà a tutto il suolo sottoposto a bonifica termica destinato all’uso, a prescindere dall’origine o dal processo di produzione.
10. Numeri o titoli dei testi di base: i testi di base sono stati inviati nell’ambito di una precedente notifica:
2021/0290/NL
2006/0496/NL
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu