Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1935
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0379/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261935.IT
1. MSG 001 IND 2026 0379 DE IT 14-07-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Referat N II 3
4. 2026/0379/DE - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Regolamento di esecuzione della direttiva (UE) 2023/2413 relativamente ai requisiti per la produzione sostenibile di biomassa per la produzione di energia elettrica e di biocarburanti per autotrazione
6. L’ambito di applicazione comprende la biomassa liquida, la biomassa solida e i biocarburanti gassosi, nonché l’energia elettrica generata da biocarburanti liquidi e combustibili da biomassa, compresi anche i biocarburanti per autotrazione.
7.
8. Il progetto notificato comprende modifiche all’ordinanza sulla sostenibilità dell’energia elettrica da biomassa (BioSt-NachV) e all’ordinanza sulla sostenibilità dei biocarburanti (Biokraft-NachV). Esso intende attuare a livello nazionale i requisiti di sostenibilità, come modificati dalla direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2023/2413, RED III), nonché gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che costituiscono i prerequisiti per il finanziamento dell’utilizzo della biomassa per la produzione di energia elettrica e di biocarburanti.
Comprende inoltre misure volte a migliorare la prevenzione delle frodi e gli adeguamenti conseguenti alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
9. Le modifiche alle ordinanze BioSt-NachV e Biokraft-NachV sono intese ad attuare la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), articolo 2, paragrafo 44 bis, e articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, paragrafi da 3 a
6 e paragrafo 7 bis, paragrafo 10, primo comma, lettere da d) a h), paragrafo 15, articolo 30, paragrafi da 1
a 3 e paragrafo 6, quarto comma, e paragrafo 9, articolo 31, paragrafi da 1 a 4, e articolo 31 bis, paragrafo 2
commi 1, 3 e 4; e paragrafo 5, commi 1, 3 e 4, per quanto riguarda l’ambito di applicazione relativo all’energia elettrica e ai biocarburanti per autotrazione. Inoltre, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/196, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda l’accreditamento degli organismi di certificazione, saranno integrate nelle ordinanze BioSt-NachV e nel Biokraft-NachV, e saranno introdotte misure volte a migliorare la prevenzione delle frodi nell’ambito delle opzioni giuridiche previste dalla legislazione tedesca.
9 bis. I requisiti in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla produzione di biomassa per la generazione di energia elettrica e di biocarburanti per autotrazione, stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) (cfr. sopra), saranno recepiti sotto forma di modifiche alle ordinanze BioSt-NachV e Biokraft-NachV. Gli adeguamenti delle ordinanze BioSt- e Biokraft-NachV in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 garantiscono l’attuazione in Germania della procedura di accreditamento introdotta dal diritto europeo. Le misure volte a migliorare la prevenzione delle frodi contribuiscono all’efficace attuazione dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva RED III e degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, offrendo alternative più efficaci per il monitoraggio e l’applicazione delle norme.
9 ter. Il progetto notificato attua i requisiti di cui alla direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) ed è necessario recepire nel diritto tedesco il requisito di accreditamento recentemente introdotto. Le misure volte a migliorare la prevenzione delle frodi sono necessarie per prevenire e sanzionare in modo efficace le violazioni dei regolamenti, garantendo al contempo la certezza del diritto. Tali misure tengono conto anche dell’esperienza pratica maturata in passato nell’applicazione di disposizioni analoghe.
9 quater. Non si creano oneri eccessivi. Nella misura in cui la direttiva RED III concede agli Stati membri un margine di manovra nell’attuazione, tale margine dovrà essere esercitato in modo da perseguire in modo adeguato ed efficace l’obiettivo della produzione sostenibile di biomassa per la generazione di energia elettrica e di biocarburanti per autotrazione, tenendo conto al contempo degli interessi legittimi del settore energetico.
10. Riferimento ai testi di base: I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una notifica precedente:
2021/0545/D
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu