Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2007
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0394/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262007.IT
1. MSG 001 IND 2026 0394 BE IT 23-07-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD economie
3B. Vlaams Energie en Klimaatagentschap
4. 2026/0394/BE - B00 - Costruzioni
5. Decreto ministeriale recante modifica di varie disposizioni del decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, recante disposizioni generali in materia di regolamentazione della prestazione energetica, dei certificati di prestazione energetica e della certificazione dei contraenti e degli installatori
6. BACS (building automation and control systems, sistemi di controllo e automazione degli edifici)
7.
8. Il documento contiene una serie di modifiche alla regolamentazione sulla prestazione energetica e sulla certificazione, ai requisiti di formazione per i certificati di competenza e alle metodologie EPB e EPC.
Certificati di idoneità: è disponibile un corso per il certificato relativo alle stufe a biomassa, per il quale valgono gli stessi requisiti di esperienza previsti per le caldaie a biomassa. Vengono inoltre chiariti i requisiti relativi alla formazione e alle condizioni d’esame. Per il nuovo certificato per i pannelli solari, le batterie domestiche e le infrastrutture di ricarica intelligente, i requisiti materiali per i centri di esame saranno allineati a quelli per i centri di formazione.
Certificazione edilizia per condomini: conformemente all’accordo di coalizione fiammingo 2024-2029, è in fase di introduzione una certificazione edilizia per condomini e altri edifici per i quali è richiesto un attestato di prestazione energetica per le aree comuni (EPC GD). La certificazione ha lo scopo di incentivare la ristrutturazione e viene assegnata sulla base di indicatori relativi all’isolamento, agli impianti tecnici dell’edificio e all’energia solare. La classificazione si estende da A a F, dove la A è riservata agli edifici che fanno completamente a meno dei combustibili fossili. In assenza di una certificazione EPC per le aree comuni, viene automaticamente assegnata la classe energetica F. L’assenza di una EPC non significa che l’immobile non possa essere affittato o venduto, ma può comportare una sanzione amministrativa. Gli immobili di nuova costruzione sono esenti per un periodo di dieci anni.
Per l’EPC degli edifici non residenziali viene introdotta un’etichetta energetica calcolata. Inoltre, è previsto che al momento del rilascio dell’EPC siano consegnati i documenti giustificativi, in modo che i futuri valutatori della prestazione energetica non debbano raccogliere nuovamente tutta la documentazione. La struttura del modulo è in fase di modifica per garantire, tra l’altro, di contabilizzare adeguatamente lo stoccaggio di energia, gli edifici a emissioni zero e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.
Modifiche ai protocolli di ispezione: i protocolli di ispezione relativi all’EPC sono stati ulteriormente chiariti. Saranno incluse ulteriori specifiche riguardanti i piani digitali, i file di progetto, le visite in loco, le fotografie, le planimetrie, le pareti divisorie e le caratteristiche del prodotto. Inoltre, sono in fase di modifica le norme per la ventilazione, le caldaie solari, l’illuminazione e le unità equivalenti per gli edifici industriali o agricoli.
Modifiche tecniche alle norme EPB:
Sono aggiornati vari allegati alle norme EPB:
- Aggiunta di riferimenti normativi nel documento di riferimento per la trasmissione.
- Inclusione del rilevamento di CO₂ come metodo per il rilevamento della presenza in ambienti umidi.
- Chiarimento di termini quali nota di dimensionamento e calcolo del dimensionamento.
- Adeguamento del metodo di calcolo per la fornitura di calore esterno al fine di garantire che siano adeguatamente prese in considerazione anche le perdite di calore attraverso le tubazioni all’interno degli edifici. In questo modo si mantiene l’incentivo a limitare tali perdite.
9. Il decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 che stabilisce disposizioni generali in materia di regolamentazione della prestazione energetica, certificati di prestazione energetica e certificazione dei contraenti e degli installatori è un decreto di coordinamento in relazione all’EPB, all’EPC, alla certificazione degli installatori e all’obbligo di ristrutturazione. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga il 29 gennaio 2019.
Il presente decreto modificativo introduce una serie di modifiche al decreto del 28 dicembre 2018 riguardanti, tra l’altro, i requisiti di qualità per gli istituti di formazione e gli istituti di esame per i contraenti e gli installatori certificati, i limiti dell’etichetta EPC per gli edifici non residenziali, il documento di riferimento per la trasmissione dell’EPB, la struttura di formulazione e il protocollo di ispezione per gli edifici residenziali e di piccole dimensioni non residenziali e le aree comuni, nonché il protocollo di ispezione per gli edifici non residenziali.
9 bis. Il decreto ministeriale contiene una serie di misure volte a migliorare l’attuale quadro di prestazione energetica, quali chiarimenti sui protocolli di ispezione e la determinazione del numero di ore di formazione continua che gli esperti devono effettuare l’anno prossimo. Inoltre, il decreto ministeriale introduce anche una certificazione edilizia, con l’obiettivo di valutare la prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti. Non si tratta di un requisito specifico della direttiva EPBD, ma contribuisce comunque al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa: un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. Nel caso specifico dei condomini, gli interventi di riqualificazione energetica risultano difficili quando è disponibile solo un certificato di prestazione energetica per i singoli appartamenti, poiché i proprietari di ciascun appartamento tendono a dare priorità agli aspetti particolari di proprio interesse in base al certificato individuale. Ad esempio, è improbabile che il proprietario di un appartamento al piano terra sia disposto a contribuire ai costi di ristrutturazione e isolamento del tetto dell’edificio. Il sistema di etichettatura degli edifici costituisce una misura adeguata per raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero migliorare il rendimento energetico dei condomini esistenti e incentivare gli interventi di riqualificazione energetica. L’etichetta energetica dell’edificio offre a proprietari, comproprietari, potenziali acquirenti e potenziali inquilini una panoramica semplice e trasparente delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio. La definizione di requisiti minimi per questa certificazione crea un chiaro incentivo a investire in misure di risparmio energetico. Ciò significa che l’assemblea dei condomini è tenuta a investire nella prestazione energetica dell’edificio nel suo complesso. In assenza di tale certificazione, questi investimenti vengono spesso rinviati o ostacolati dai differenti interessi individuali dei proprietari. L’etichetta è in linea con i dati EPC esistenti e con gli indicatori oggettivi di prestazione energetica, contribuendo in tal modo direttamente all’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del parco immobiliare. Inoltre, l’etichetta energetica dell’edificio deriva dall’EPC per le aree comuni, uno strumento risultante dal recepimento della direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD). La misura si inserisce quindi in un quadro politico europeo già esistente volto a migliorare il rendimento energetico degli edifici. La misura è applicata in modo coerente e sistematico agli edifici per i quali è richiesto una certificazione EPC per le aree comuni.
9 ter. La misura non va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. L’attuale EPC per le aree comuni contiene informazioni tecniche sulla qualità energetica di un edificio. Tuttavia, queste informazioni non sono sempre di facile interpretazione per i proprietari, i potenziali acquirenti o i potenziali inquilini, il che non favorisce a sufficienza il processo decisionale all’interno del condominio. La certificazione dell’edificio colma questa lacuna traducendo informazioni complesse in una classificazione chiara e facilmente comparabile. Stabilire requisiti chiari in merito a questa classificazione porterà a investimenti concreti nel settore edilizio, necessari per raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Alternative di minore impatto, come la semplice sensibilizzazione o il mantenimento dell’attuale sistema di informazione senza etichetta, non offrono garanzie sufficienti affinché il rendimento energetico degli edifici risulti visibile e comparabile. Inoltre, la misura si basa esclusivamente sulle informazioni già disponibili nell’EPC per le aree comuni e non richiede ulteriori ispezioni o procedure amministrative. L’impatto sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno del mercato unico rimane quindi limitato.
9 quater. La misura non impone oneri eccessivi ai proprietari, alle assemblee dei condomini né agli operatori di mercato. L’etichetta dell’edificio deriva automaticamente dai dati già contenuti nell’EPC per le aree comuni, che è già obbligatoria per tutti i condomini. Le informazioni esistenti sono sintetizzate in un parametro di facile comprensione e comparazione. Non sono richieste ulteriori verifiche, misurazioni o certificazioni. L’impatto amministrativo e finanziario rimane quindi molto limitato. D’altro canto, è in gioco un importante interesse pubblico, vale a dire l’attuazione degli obiettivi di efficienza energetica europei e fiamminghi, il sostegno alla transizione energetica e una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare. Senza un’etichetta chiara sull’edificio, le informazioni contenute nell’EPC relative alle aree comuni risulterebbero meno accessibili e meno utili per molti utenti, riducendo così in modo significativo il contributo dell’EPC alle decisioni in materia di ristrutturazione. Tenuto conto dell’onere aggiuntivo limitato e del vantaggio sociale sostanziale, la misura è proporzionata all’obiettivo perseguito.
10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base.
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu