Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2016) 01768
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2016/0283/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201601768.IT)
1. MSG 002 IND 2016 0283 B IT 16-06-2016 B NOTIF
2. B
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be
3B. Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II-laan, 20 bus 17
B - 1000 Brussel
Tel: 02 553 46 00
michael.mestrom@vea.be
4. 2016/0283/B - B10
5. - Progetto di decreto del governo fiammingo recante modifica del decreto sull'energia del 19 novembre 2010, per quanto riguarda l'adeguamento di diverse disposizioni relative alla regolamentazione in materia di rendimento energetico;
- allegato 1 (in sostituzione dell'allegato V - Metodo di determinazione EPW);
- allegato 2 (in sostituzione dell'allegato VI - Metodo EPN);
- allegato 3 (in sostituzione dell'allegato VII - Valori U massimi consentiti o valori R minimi da realizzare), e
- allegato 4 (inclusione dell'allegato XIII: Calcolo del livello S e del denominatore del livello E per gli edifici residenziali).
6. La direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE) prevede che dal 2021 tutti i nuovi edifici siano a energia quasi zero. Nel 2014 tale obiettivo è stato sancito nel decreto sull'energia. Nel 2015 l'agenzia fiamminga per l'energia (Vlaams Energieagentschap, VEA) ha dato inizio al processo di redazione della quarta valutazione in materia di rendimento energetico e clima degli ambienti interni degli edifici (Energieprestatie en Binnenklimaat, EPB). La quarta valutazione della regolamentazione in materia di rendimento energetico non soltanto tiene conto delle esperienze raccolte nell'arco di quasi un decennio di requisiti EPB a partire dal 2006, ma soprattutto guarda avanti, all'obiettivo di realizzare esclusivamente nuovi edifici a energia quasi zero a partire dal 2021. Nella valutazione EPB del 2015 l'agenzia fiamminga per l'energia ha esaminato se i vari ambiti della normativa in materia di rendimento energetico (requisiti, metodo e procedure) fossero pronti per la realizzazione di edifici a energia quasi zero. A tal fine l'agenzia si è basata sui risultati di una serie di studi preparatori e sulla consultazione con il settore. Il progetto di valutazione è stato presentato nell'ottobre 2015 alle parti interessate per ottenere un loro riscontro.
Il progressivo rafforzamento dei requisiti EPB è mirato a rendere i nuovi edifici sempre più efficienti a livello energetico. A ciò si aggiunge l'utilizzo di tecniche e materiali sempre più innovativi. Poiché i requisiti diventano più rigorosi, il settore dedica maggiore attenzione al calcolo del rendimento energetico degli edifici. Occorre un metodo sofisticato per poter calcolare in modo adeguato e dettagliato le prestazioni energetiche degli edifici a energia quasi zero.
Per raggiungere l'obiettivo di edifici a energia quasi zero nel 2021 sono necessari un pacchetto di requisiti EPB ben strutturato, un adeguato livello delle prescrizioni e un percorso prestabilito per il graduale inasprimento dei requisiti. Per garantire che i requisiti previsti rimangano raggiungibili ed economicamente sostenibili, nel 2014-2015 l'agenzia fiamminga per l'energia ha fatto esaminare il rapporto dei requisiti EPB attuali e previsti per gli edifici residenziali e scolastici e gli uffici nuovi e ristrutturati rispetto ai livelli di rendimento energetico ottimali in termini di costo. Un'analisi dell'attuale pacchetto di requisiti EPB mostra che il fabbisogno energetico netto per il riscaldamento degli ambienti e il livello di isolamento globale (livello K) presentano una serie di lacune.
Le modifiche da apportare al decreto sull'energia sono divise in due parti. Il progetto di decreto riguarda le modifiche che possono essere applicate subito. Altre modifiche che necessitano dapprima di un fondamento giuridico mediante progetto di decreto saranno incluse in un decreto di modifica nel 2017, insieme alle modifiche del metodo 2018.
Le modifiche proposte riguardano i seguenti obiettivi:
- definizione del percorso da seguire nei prossimi anni per l'inasprimento dei requisiti EPB per gli edifici non residenziali;
- introduzione di modifiche nel pacchetto di requisiti EPB per gli edifici residenziali;
- adeguamento del metodo di calcolo in base ai risultati della valutazione.
7. -
8. Articolo 26 (relativo alle modifiche dell'allegato V)
Il progressivo rafforzamento dei requisiti EPB è mirato a rendere i nuovi edifici sempre più efficienti a livello energetico. A ciò si aggiunge l'utilizzo di tecniche e materiali sempre più innovativi. Poiché i requisiti diventano più rigorosi, il settore dedica maggiore attenzione al calcolo del rendimento energetico degli edifici. Occorre un metodo sofisticato per poter calcolare in modo adeguato e dettagliato le prestazioni energetiche degli edifici a energia quasi zero.
Il miglioramento del metodo di calcolo compete alla piattaforma EPB, una piattaforma consultiva delle tre regioni sul metodo di calcolo EPB. Da aprile 2014 la piattaforma EPB gode del supporto di un consorzio di partner scientifici. Con l'avvio di tale collaborazione gli adeguamenti del metodo di calcolo procedono più rapidamente rispetto al passato.
I risultati di una serie di studi conclusi dal consorzio EPB nel 2015 condurranno ad adeguamenti del metodo di calcolo che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Trattasi delle seguenti modifiche dell'allegato V (unità EPW):
- revisione del metodo per i generatori preferenziali e non preferenziali per il riscaldamento;
- consumo di energia ausiliaria in base ai dati di prodotto effettivi;
- revisione del rendimento del sistema per l'acqua calda;
- considerazione di ulteriori punti di prelievo d'acqua nell'impianto di circolazione.
Articolo 27 (relativo alle modifiche dell'allegato VI)
I risultati di una serie di studi conclusi dal consorzio EPB nel 2015 condurranno ad adeguamenti del metodo di calcolo che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Trattasi delle seguenti modifiche dell'allegato VI (unità EPN):
- revisione del metodo per i generatori preferenziali e non preferenziali per il riscaldamento;
- consumo di energia ausiliaria in base ai dati di prodotto effettivi;
- considerazione di ulteriori punti di prelievo d'acqua nell'impianto di circolazione;
- revisione del metodo di raffreddamento.
Articolo 28 (relativo alle modifiche dell'allegato VII)
Il progetto del decreto di modifica prevede il mantenimento degli attuali valori U massimi, a eccezione del livello delle prescrizioni per le pareti situate tra unità abitative separate, tra unità abitative e spazi comuni e tra unità abitative e spazi con una funzione non residenziale. Per tale tipologia di costruzioni dal 2018 è previsto un inasprimento del requisito relativo al valore U massimo, che sarà pari a 0,6 W/m²K. In tal modo i separatori tra due entità all'interno del medesimo edificio e quelli tra due entità/edifici su particelle confinanti sono soggetti al medesimo requisito. Il maggior rigore imposto per il valore U è riconducibile al presupposto considerato nello studio sul pacchetto di requisiti per la definizione del livello delle prescrizioni per il nuovo livello S. Con l'inasprimento del requisito il committente è tutelato da un'eccessiva influenza di tali perdite sul livello S e sul livello E rivisto. Le limitate perdite di trasmissione nei confronti di spazi riscaldati confinanti sono sempre considerate nel livello S.
Il maggior rigore previsto per il valore U si ricollega inoltre alla realtà dei fabbricati. Da un'analisi delle dichiarazioni EPB presentate e inserite nella banca dati della prestazione energetica risulta che oltre il 60 % di tali edifici per i quali nel 2013 erano state richieste le autorizzazioni erano già conformi al requisito più rigido pari a 0,60 W/m²K. L'impatto sul costo di costruzione o sull'attuazione di tale inasprimento del requisito è pertanto limitato.
Articolo 29, punto 1° (relativo alle modifiche dell'allegato IX)
Nell'allegato X del decreto sull'energia, dal titolo "Sistemi di ventilazione negli edifici non residenziali" è indicato molto chiaramente come si definisce la capacità di flusso di una fessura sotto una porta (intesa quale via di passaggio). La formula stabilita è la seguente: "0,36 m³.h-1 per cm² della fessura per un differenziale di pressione di 2 Pa". Ciò significa che una fessura sotto la porta con un'area di 70 cm² consente un flusso pari a 25,2 m³/h.
Nell'allegato IX del decreto sull'energia, dal titolo "Sistemi di ventilazione negli edifici residenziali" tale formula non è indicata esplicitamente. La norma belga sulla ventilazione NBN D50-001, alla quale si fa riferimento, nella tabella 2 indica che un passaggio di almeno 70 cm² produce un flusso di 25 m³/h. L'espressione "di almeno 70 cm²" indica una regola generale. La formula relativa al passaggio del flusso negli edifici non residenziali ovviamente si applica anche agli edifici residenziali. Per chiarire tale concetto si riporta la formula in modo esplicito nell'allegato IX, dal titolo "Sistemi di ventilazione negli edifici residenziali".
Articolo 29, punto 2° (relativo alle modifiche dell'allegato IX)
Nel decreto ministeriale del 2 aprile 2007, concernente la definizione della forma e del contenuto della dichiarazione EPB e il modello del certificato di prestazione energetica degli edifici, all'articolo 1 bis è indicato un punto 6°: Dal 1° gennaio 2016 per le domande di concessioni urbanistiche per nuove unità EPW e per le ristrutturazioni energetiche importanti di unità EPW esistenti vige l'obbligo di compilare una relazione sulle prestazioni, conformemente alla norma STS-P 73-1 e i relativi allegati informativi e alla relazione sulle prestazioni del documento del gruppo di lavoro STS. Il nuovo punto 6° descrive la rendicontazione obbligatoria delle prestazioni correlate all'EPB dell'impianto di ventilazione, dalla relazione sulle prestazioni nella dichiarazione EPB.
La relazione sulle prestazioni è un resoconto di tutte le prestazioni dell'impianto di ventilazione ultimato e può contenere calcoli, osservazioni e misurazioni. La norma STS-P 73-1 descrive anche i vari metodi di definizione delle prestazioni del prodotto e del sistema nell'allegato informativo 5.3 e 5.4. Lo studio ha raccomandato di mostrare tutte le prestazioni dell'impianto di ventilazione. Oltre alle prestazioni dell'impianto correlate all'EPB sono importanti anche altre prestazioni, come quelle acustiche, quelle relative all'interazione dell'impianto di ventilazione con altri impianti (quali ad esempio quelli di riscaldamento o di aspirazione) o con il sistema di filtraggio dell'aria. Se tali prestazioni risultano insufficienti, l'utilizzo e la qualità complessiva dell'impianto rischiano di essere compromessi.
Al fine di accrescere l'attenzione per la progettazione, la realizzazione ecc. dei sistemi di ventilazione ed elevarne la qualità, si richiede che le prestazioni di ciascun sistema di ventilazione siano definite secondo il quadro di riferimento per la qualità e che la qualità sia dimostrata nella relazione sulle prestazioni. Tale relazione contiene fra le altre cose le prestazioni delle grate di accesso e deflusso naturali e dei flussi misurati nei sistemi B, C o D. Se le prestazioni non sono definite secondo il quadro di riferimento per la qualità e non è stata compilata la relazione, tali prestazioni sono considerate "ignote" e pertanto tutti i flussi di ventilazione igienici (quindi tutti i flussi in entrata, di passaggio e in uscita) sono considerati pari a 0,000 m³/h.
Al punto 6 dell'allegato IX si introduce una diversificazione per le ristrutturazioni. Nel caso di nuove costruzioni (o opere analoghe) vige la norma secondo cui "Quando tutti i sistemi di ventilazione di varia tipologia (A, B, C, D) sono combinati nelle varie zone residenziali della medesima unità abitativa si considera soltanto il flusso del sistema preferenziale per il conseguimento dei flussi minimi richiesti. In tal caso si considera preferenziale il sistema di ventilazione che contribuisce in maggior misura al raggiungimento del flusso minimo richiesto."
La pratica dimostra che in determinati contesti di ristrutturazione tale disposizione è difficilmente attuabile. Occorrono spesso ulteriori investimenti e opere di ristrutturazione per evitare una combinazione di sistemi, pertanto nel caso delle ristrutturazioni tale disposizione assume il carattere di una raccomandazione.
Articolo 30
Al medesimo decreto si aggiunge un allegato XIII, accluso al presente decreto quale allegato 4.
9. La normativa in materia di rendimento energetico è ormai parte integrante del settore edile. La costruzione di edifici efficienti dal punto di vista energetico ha acquisito un ruolo ampiamente consolidato. Il rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione migliora di anno in anno e per abitazioni, uffici e scuole è stato stabilito il percorso di rafforzamento delle norme fino al 2021, anno in cui secondo la direttiva europea ogni nuovo edificio dovrà essere a energia quasi zero.
Il governo fiammingo era tenuto a recepire in un quadro normativo nazionale la direttiva europea 2002/91/CE entro il 1° gennaio 2006. La decisione sul rendimento energetico è stata ratificata e promulgata il 7 maggio 2004. L'11 marzo 2005 il governo fiammingo ha approvato in via definitiva il decreto attuativo recante i requisiti EPB. Il 1° gennaio 2006 è così potuta entrare effettivamente in vigore la regolamentazione sul rendimento energetico.
Nel frattempo le disposizioni della decisione EPB del 22 dicembre 2006 e del decreto del governo fiammingo dell'11 marzo 2005 sono entrate a far parte del progetto di coordinamento della normativa fiamminga sull'energia, contenute rispettivamente nella decisione sull'energia dell'8 maggio 2009 e nel decreto sull'energia del 19 novembre 2010. La decisione sull'energia e il decreto sull'energia sono entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 2011. La direttiva europea 2002/91/CE è stata sostituita dalla direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia (direttiva 2010/31/UE).
Per raggiungere l'obiettivo di edifici a energia quasi zero nel 2021 sono necessari un pacchetto di requisiti EPB ben strutturato, un adeguato livello delle prescrizioni e un percorso prestabilito per il graduale inasprimento dei requisiti. Per garantire che i requisiti previsti rimangano raggiungibili ed economicamente sostenibili, nel 2014-2015 l'agenzia fiamminga per l'energia ha fatto esaminare il rapporto dei requisiti EPB attuali e previsti per gli edifici residenziali e scolastici e gli uffici nuovi e ristrutturati rispetto ai livelli di rendimento energetico ottimali in termini di costo. Un'analisi dell'attuale pacchetto di requisiti EPB mostra che il fabbisogno energetico netto per il riscaldamento degli ambienti e il livello di isolamento globale (livello K) presentano una serie di lacune. Il progressivo rafforzamento dei requisiti EPB è mirato a rendere i nuovi edifici sempre più efficienti a livello energetico. A ciò si aggiunge l'utilizzo di tecniche e materiali sempre più innovativi. Poiché i requisiti diventano più rigorosi, il settore dedica maggiore attenzione al calcolo del rendimento energetico degli edifici. Occorre un metodo sofisticato per poter calcolare in modo adeguato e dettagliato le prestazioni energetiche degli edifici a energia quasi zero. Il miglioramento del metodo di calcolo compete alla piattaforma EPB, una piattaforma consultiva delle tre regioni sul metodo di calcolo EPB.
Si rimanda inoltre al punto 6 della presente notifica, relativo ai prodotti e/o ai servizi interessati dal progetto.
10. Numeri o titoli dei testi di base: Il "decreto del governo fiammingo recante modifica del decreto sull'energia del 19 novembre 2010, per quanto riguarda l'adeguamento di diverse disposizioni relative alla regolamentazione in materia di rendimento energetico", in combinato disposto con l'articolo 11.1.5 della decisione recante disposizioni generali in materia di energia (decisione sull'energia).
I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica: 2015/0387/B: 2015/0283/B
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No, il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No, il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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