Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 00688
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2023/0121/GR
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202300688.IT)
1. MSG 002 IND 2023 0121 GR IT 22-03-2023 GR NOTIF
2. GR
3A. ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120104, Τ/Ο: + 30210- 2120131
3B. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Διεύθυνση Eνεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προιόντων, Α. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα, τ/φ: Τηλ.: 210 6479406, αρμ.: κ. Έλλη-Μαρία Απέργη, e-mail:e.dima@aade.gr, e.apergi@aade.gr
4. 2023/0121/GR - C00C
5. Progetto di decisione n. 76/2022 del Consiglio superiore per le sostanze chimiche (SCC) dal titolo "Misure di controllo e sanzioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio",
6. PRODOTTI CHIMICI (REACH)
7. -
8. Il progetto della nuova decisione consolida le misure di controllo e le sanzioni per l'attuazione del regolamento in un testo unico volto a facilitare tutte le parti interessate, chiarendo nel contempo le procedure di controllo e modernizzando le sanzioni amministrative.
La distinzione di base del progetto della nuova decisione da quelli abrogati è la formulazione e la definizione di criteri per l'imposizione di misure e sanzioni, cercando così di aumentarle per quanto riguarda le violazioni degli operatori economici, al fine di rispettare il principio di proporzionalità tutelando al contempo la salute umana, l'ambiente e qualsiasi altro aspetto di interesse pubblico.
Il progetto della nuova decisione aumenta inoltre la trasparenza nelle decisioni della direzione, evitando l'ampia gamma di prezzi senza criteri per ciascuna infrazione.
Le disposizioni del presente progetto non comportano alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni del presente progetto sono state elaborate previa consultazione con i servizi chimici responsabili dell'attuazione e dell'applicazione di tali sanzioni.
9. Tenendo conto di:
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è stato adottato al fine di proteggere meglio la salute umana e l'ambiente dai rischi posti dalle sostanze chimiche e migliorare la competitività dell'industria chimica dell'UE. Esso promuove inoltre metodi alternativi per la valutazione del rischio delle sostanze al fine di ridurre il numero di test effettuati sugli animali;
- La direzione per l'energia, i prodotti industriali e chimici è stata designata con decisione n. 3013966/2726/2007 (Β'1025) del segretario di Stato all'economia e alle finanze quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni del suddetto regolamento;
- Successivamente, sulla base dell'autorizzazione concessa dagli articoli 125 e 126 del regolamento, sono state introdotte misure di controllo per l'attuazione del regolamento con la decisione n. 450/2008 (Β'2553) del segretario di Stato all'economia e alle finanze, e le sanzioni sono state fissate dalla decisione n. 82/2009 (Β'581) del segretario di Stato all'economia e alle finanze;
- Sono trascorsi più di dieci anni dall'elaborazione delle suddette decisioni, durante i quali l'ambiente economico e sociale è cambiato.
Occorre aggiornare le misure di controllo e sanzione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. Nessun testo di base disponibile
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetti OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetti SPS
No – Il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria.
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Commissione europea
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