Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 0097
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0014/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20240097.IT
1. MSG 001 IND 2024 0014 NL IT 15-01-2024 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
3B. Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Ondermijning, cluster Drugs
4. 2024/0014/NL - C00C - Sostanze chimiche
5. Regolamento ministeriale contenente un elenco di precursori, in aggiunta all'articolo 4, lettera a), della legge sulla prevenzione dell'abuso di sostanze chimiche [Wet voorkoming misbruik chemicaliën]. Si tratta di un'aggiunta di precursori a una notifica precedente con il numero: 2022/156/NL-C00C.
6. Si tratta di precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope e per i quali non sono noti usi legali (cfr. elenco nell'allegato).
7.
8. La legge dei Paesi Bassi relativa alla prevenzione dell’abuso di sostanze chimiche contiene riferimenti al regolamento REACH e ai regolamenti nn. 273/2004 e 111/2005, i quali offrono un quadro totalmente armonizzato per l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato delle cosiddette sostanze classificate. Tuttavia, il quadro armonizzato per le sostanze classificate focalizza l’attenzione sul commercio legale e non offre sufficiente libertà d’azione per agire contro le sostanze commerciate e prodotte per qualsiasi finalità diversa dalla produzione di stupefacenti sintetici. Si tratta (solitamente) di sostanze senza un’applicazione legale e prodotte esclusivamente per eludere la regolamentazione.
A norma dell’articolo 4 della legge relativa alla prevenzione dell’abuso di sostanze chimiche, le sostanze delle quali sono vietati l’importazione, l’esportazione, il trasporto o il possesso si possono designare per regolamento ministeriale. Le sostanze che la presente notifica include saranno incluse nel regolamento, il che indica il divieto di importare, esportare, trasportare o possedere tali sostanze.
Il presente elenco delle sostanze (incluse nel regolamento ministeriale) è stato compilato da un gruppo di esperti costituito da rappresentanti della giustizia penale e delle organizzazioni pubbliche, nonché dell’industria (chimica). Tali sostanze si utilizzano esclusivamente per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope e non hanno utilizzi legali noti. Un divieto, di conseguenza, non interferisce sulla libera circolazione delle merci nell’UE.
Non è stata inclusa alcuna disposizione di riconoscimento reciproco per motivi di impossibilità. Il regolamento introduce un divieto di sostanze chimiche per le quali non è noto un uso legale. Non è concepibile che un altro Stato membro disponga di disposizioni che autorizzano esplicitamente una determinata sostanza in quanto, di norma, le sostanze sono autorizzate (sotto condizioni o meno) salvo che non siano espressamente vietate. Nel caso in cui una sostanza sia esplicitamente autorizzata o prescritta in uno Stato membro, si tratta di una sostanza per la quale è previsto un uso legale e la sostanza non può essere designata ai sensi del regolamento olandese.
9. Il provvedimento non è discriminatorio ed è proporzionato in quanto si vietano unicamente le sostanze senza alcuna applicazione legale. Pertanto, il presente divieto non incide sull’industria chimica legale.
Si tratta nondimeno di un provvedimento necessario, rientrante nell’interesse pubblico, poiché si dovrebbe limitare quanto più possibile la produzione illegale di stupefacenti nei Paesi Bassi, per la sicurezza e la salute pubblica di tale Paese e dell’UE. Tali sostanze si utilizzano appositamente e, per quanto risulta noto, soltanto per la produzione di stupefacenti. Di conseguenza, il divieto concorre agli interessi della sicurezza e della salute pubblica ma non va al di là di quanto necessario.
10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base
11. Sì
12. Le sostanze che si vietano sono direttamente collegate alla produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, pertanto si dovrebbe vietarle il più presto possibile. I malfattori cambiano molto celermente le strutture chimiche delle materie prime che utilizzano. Il governo dei Paesi Bassi vuol essere in grado di reagire il più presto possibile a una minaccia di questo genere. Si farà pertanto nuovamente e ripetutamente ricorso alla procedura d’urgenza per i futuri provvedimenti aggiuntivi.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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