Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 0219
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0039/SI
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20240219.IT
1. MSG 001 IND 2024 0039 SI IT 24-01-2024 SI NOTIF
2. Slovenia
3A. Slovenski inštitut za standardizacijo, Kontaktne točka, Ulica gledališča BTC 2, SI – 1000 Ljubljana, tel: +386 1 478 3065, e-mail: contact@sist.si
3B. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
4. 2024/0039/SI - T10T - Trasporto aereo
5. Norme che modificano le norme sugli aeromobili ultraleggeri
6. Aeromobili ultraleggeri
7.
8. La modifica alle norme sugli aeromobili ultraleggeri introduce una regolamentazione diversa per gli aeromobili ultraleggeri fino a 120 kg inclusi (dispositivi con peso base dell'apparecchio vuoto non superiore a 120 kg). Dati la semplicità dell'apparecchio e il suo potenziale impatto sull'ambiente, tali apparecchi sono soggetti a requisiti semplificati (più blandi) che ne facilitano l'utilizzo da parte del proprietario. Una normativa simile esiste nei Paesi limitrofi, i cui dispositivi con numeri di registrazione stranieri volano già nello spazio aereo sloveno.
Le modifiche si basano sulla normativa tedesca, che prevede specifiche di certificazione per tali dispositivi. Anche questa categoria di dispositivi non richiede la certificazione (certificato di tipo di dispositivo) esclusivamente da parte dell'autorità aeronautica competente, ma l'omologazione per la sicurezza di volo può essere effettuata anche da un'organizzazione accreditata per la valutazione della conformità generale dei prodotti per il mercato europeo o "casa di certificazione per beni tecnici generali", come SIQ, TUV Slovenia, ecc. Queste organizzazioni sono certificate in modo simile alle organizzazioni certificate nel settore dell'aviazione, hanno un ambito di lavoro certificato, sono soggette a una supervisione costante da parte dell'autorità statale competente, ecc. Allo stesso modo, anche il tipo di "apparecchio fino a 120 kg" è approvato (certificato) dall'autorità aeronautica competente in base alle specifiche di certificazione applicabili agli aeromobili ultraleggeri (ad esempio, aeromobili a motore fino a 600 kg di MTOM), che sono contenute nella proposta di regolamento e considerando che finora non esistono "case di certificazione" che abbiano nel loro ambito di lavoro progetti per la certificazione di aeromobili con motore a combustione interna, né macchine con motore a combustione interna.
Le modifiche includono anche i requisiti per i piloti di "apparecchi fino a 120 kg" e alcune altre modifiche minori che si sono rivelate necessarie nell'attuazione della normativa attuale, come i requisiti di costruzione o le specifiche di certificazione per quei tipi di apparecchi che non esistono ancora in Slovenia, i requisiti per il carburante sufficiente, le dimensioni della notifica dell'uso del dispositivo e altre modifiche.
9. L'obiettivo principale dell'elaborazione di modifiche alle norme esistenti è introdurre una normativa semplificata per gli aeromobili ultraleggeri fino a 120 kg compresi, per i quali è ragionevole applicare requisiti meno severi a causa della loro semplicità e del minor rischio connesso al loro utilizzo.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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