Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2419
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0501/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252419.IT
1. MSG 001 IND 2025 0501 FR IT 04-09-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Direction générale de la prévention des risques
Tour Séquoia
92055 LA DÉFENSE CEDEX
4. 2025/0501/FR - X00M - Beni e merci varie
5. Decreto del ... che fissa gli adeguamenti applicabili ai contributi finanziari versati dai produttori quando incorporano materiali plastici riciclati
6. Imballaggi per uso domestico, carta stampata e carta per uso grafico, apparecchiature elettriche ed elettroniche, contenuti e contenitori di prodotti chimici, arredamento,
giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da giardinaggio e fai da te
7.
8. Il principio adottato è quello del sostegno finanziario per l’incorporazione di materiale plastico riciclato attraverso un importo proporzionale alla massa di materiale plastico riciclato incorporato, come già esiste in una serie di capitolati d’oneri ("premio per tonnellata incorporata").
Questo premio sostituisce tutte le attuali disposizioni volte a premiare l’incorporazione di materiale plastico riciclato in vigore nei capitolati d’oneri.
Poiché il presente decreto mira a incoraggiare l’incorporazione di materiale plastico riciclato, non è proposta alcuna sanzione, in quanto la maggior parte dei capitolati d’oneri prevede già sanzioni relative alla presenza di elementi che limitano il riciclaggio.
Il dispositivo deve entrare in vigore il 1° gennaio 2026.
Si propongono i seguenti importi del premio:
1. 450 EUR per tonnellata di materiale plastico riciclato incorporato proveniente dal riciclaggio di prodotti di scarto provenienti da altre filiere di responsabilità estesa del produttore del prodotto in cui è incorporato il materiale plastico riciclato;
2. 550 EUR per tonnellata di materiale plastico riciclato incorporato proveniente dal riciclaggio di prodotti di scarto provenienti dalla stessa filiera di responsabilità estesa del produttore del prodotto in cui è incorporato il materiale plastico riciclato;
3. 1 000 EUR per tonnellata di materiale plastico riciclato incorporato proveniente da resine plastiche che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, sono considerate difficili da riciclare per essere incorporate in imballaggi sensibili al contatto.
Questi importi sono gli stessi, indipendentemente dalla resina e dalla catena di fornitura interessata, al fine di garantire la leggibilità del dispositivo nel tempo e di fornire la necessaria visibilità a tutte le parti interessate.
I seguenti settori, ai sensi dell’articolo L. 541-10-1 del codice dell’ambiente, sono inclusi nel campo di applicazione del decreto:
- gli imballaggi utilizzati per commercializzare prodotti consumati o utilizzati dai nuclei domestici, compresi quelli che possono essere consumati dalle famiglie e quelli consumati fuori casa, la carta stampata, ad eccezione dei libri, pubblicati, anche a titolo gratuito, dai committenti o per loro conto, e la carta per uso grafico, destinata agli utilizzatori finali che producono rifiuti domestici e simili;
- imballaggi utilizzati per commercializzare prodotti consumati o utilizzati da professionisti e che non sono già contemplati dal paragrafo precedente;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche, siano esse destinate all’uso da parte di privati o professionisti;
- contenitori di prodotti chimici in grado presentare un rischio significativo per la salute e l’ambiente che possono essere raccolti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- arredamento e prodotti imbottiti per sedersi o per dormire ed elementi decorativi tessili;
- giocattoli, ad eccezione di quelli che rientrano nel principio della responsabilità estesa del produttore nell’ambito di un’altra categoria;
- articoli sportivi e per il tempo libero, ad eccezione di quelli che rientrano nel principio della responsabilità estesa del produttore nell’ambito di un’altra categoria;
- articoli da giardinaggio e fai da te, tranne quelli che rientrano nel principio della responsabilità estesa del produttore nell’ambito di un’altra categoria.
Di conseguenza ogni capitolato d’oneri è modificato.
Sono esclusi dal presente premio i prodotti seguenti:
- prodotti che incorporano plastica riciclata in una matrice composita, definita all’articolo 1 del progetto di decreto, al fine di non ricompensare l’incorporazione di materiale plastico riciclato che comporta una diminuzione della riciclabilità del prodotto;
- prodotti contenenti elementi che limitano il riciclaggio identificati dagli organismi ecologici approvati per la categoria di prodotto corrispondente.
È escluso anche il materiale plastico riciclato proveniente da un processo di riciclaggio la cui efficienza di massa, calcolata tra di esso
9.
Ogni anno in Francia vengono prodotte quasi 5 milioni di tonnellate di plastica, di cui poco più del 10 % sono prodotte a partire da materiali riciclati.
Gli obblighi europei di incorporare di nuovo la plastica dovrebbero contribuire ad aumentare la domanda di plastica riciclata nei prossimi anni, in particolare nel settore degli imballaggi e dei veicoli. Tuttavia, questi obblighi non entreranno in vigore prima del 2030, ad eccezione delle bottiglie in PET.
È risultato pertanto necessario utilizzare l’effetto leva della modulazione dei contributi finanziari previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per rendere economicamente attraente per gli operatori di marketing l’uso di materiali riciclati in alternativa all’uso di materiale vergine.
Tali modulazioni esistono dal 2019 nel settore della responsabilità estesa del produttore degli imballaggi per uso domestico e si stanno sviluppando in altri settori.
La legge contro gli sprechi del 2020 ha già aumentato l’ambizione e gli importi assegnati ai settori che hanno introdotto un bonus per l’incorporazione di materiale plastico riciclato, ma le modulazioni rimangono scarsamente mobilitate a causa della mancanza di armonizzazione tra i settori e della comunicazione sul dispositivo.
Per questo motivo, lo scorso autunno sono stati avviati i lavori per la definizione di un quadro armonizzato per queste modulazioni, dopo l’annuncio, il 3 ottobre 2024, della ministra Agnès Pannier-Runacher.
Essi hanno portato all’elaborazione del progetto di decreto oggetto della presente notifica.
10. Riferimenti ai testi di base: non ci sono testi di riferimento
11. No
12.
13. No
14. Sì
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu