Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 0770
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0126/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260770.IT
1. MSG 001 IND 2026 0126 NL IT 11-03-2026 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
3B. Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Afdeling Landbouw en Voedselkwaliteit
4. 2026/0126/NL - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici
5. Decisione del ** recante modifica del decreto sui detentori di animali a causa dell’estensione del divieto di ammissione e partecipazione a competizioni, mostre e gare con cani e cavalli con orecchie e code tagliate.
6. È vietato partecipare (o consentire di partecipare) a competizioni, mostre e gare con cani le cui orecchie o code sono state tagliate e con cavalli le cui code sono state tagliate e che sono nati il 1º dicembre 2016 o dopo tale data.
7.
8. Tale decisione vieta la partecipazione a competizioni, mostre e gare di cani con orecchie o code tagliate e di cavalli con code tagliate che sono nati il 1° dicembre 2016 o dopo tale data, anche se l’intervento fisico è stato legalmente effettuato in un paese in cui è consentito o a causa di una necessità veterinaria. Tale decisione vieta inoltre l’ammissione di tali animali a una competizione, a una mostra o a una gara.
L’articolo 4.19 (può) contenere una norma tecnica poiché il divieto di partecipare o di essere ammessi a competizioni, mostre o gare nei Paesi Bassi costituisce un ostacolo al commercio intracomunitario.
La decisione non vieta l’ammissione di prodotti, produttori o fornitori stranieri nel mercato olandese. Non sono imposti requisiti ttecnici. Non è pertanto necessaria una disposizione sul reciproco riconoscimento.
9. La notifica è stata effettuata perché l’effetto reale del divieto è che i cavalli (nati il 1° dicembre 2016 o dopo tale data) e i cani che hanno subito un intervento, indipendentemente dal motivo e dall’origine, non possono più partecipare a competizioni, mostre o gare nei Paesi Bassi né essere ammessi a tali competizioni, mostre o gare. Ciò costituisce di per sé un ostacolo al commercio intracomunitario. Tale ostacolo è tuttavia motivato in quanto necessario nell’interesse del benessere degli animali, riconosciuto come obiettivo legittimo di interesse generale (cfr. tra l’altro la sentenza Andibel: ECLI:EU:C:2008:353). Proibendo l’esposizione di cani e cavalli con code e orecchie tagliate, anche nei casi in cui tale intervento sia stato effettuato per necessità veterinarie e sia quindi consentito di per sé, viene eliminato l’incentivo all’acquisto di animali già sottoposti a tale pratica (provenienti o meno dall’estero), rispettando il valore intrinseco degli animali che subiscono tali interventi inutili e indesiderati. Il divieto è adeguato allo scopo e attua il principio della legge sugli animali secondo cui l’integrità o il benessere degli animali devono sempre essere ponderati rispetto ad altri interessi e qualsiasi violazione dell’integrità o del benessere degli animali non deve andare al di là di quanto ragionevolmente necessario. L’esposizione di animali con orecchie e code tagliate serve solo a intrattenere gli esseri umani. Tale interesse non prevale sulla violazione del valore intrinseco dell’animale e della sua integrità. Il divieto integra il divieto già esistente di ammissione e partecipazione a competizioni, mostre e gare che coinvolgono animali sottoposti a procedure fisiche vietate ai sensi dell’articolo 2.8 della legge sugli animali. Una procedura vietata è, tra le altre cose, un’operazione eseguita senza necessità veterinaria.
Per raggiungere l’obiettivo non sono ipotizzabili altre misure di portata meno ampia del presente divieto. Il divieto è inoltre proporzionato in quanto è limitato agli interventi sulla coda dei cavalli e agli interventi sulla coda e sulle orecchie dei cani. Le misure si applicano all’interno dei Paesi Bassi senza discriminazioni basate sulla nazionalità.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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