Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1421
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0262/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261421.IT
1. MSG 001 IND 2026 0262 ES IT 26-05-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial
Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Ministerio de Industria y Turismo
Pº de la Castellana, 160, Madrid, 28071
4. 2026/0262/ES - N30E - Gas
5. Progetto di regio decreto che adotta il regolamento tecnico sulla sicurezza delle infrastrutture e degli impianti per i combustibili gassosi e le relative istruzioni tecniche integrative.
6. Il progetto stabilisce disposizioni relative alle infrastrutture e agli impianti per la distribuzione, il trasporto e l’utilizzo dei combustibili gassosi e degli apparecchi a gas, e modifica inoltre i regolamenti nazionali che disciplinano vari tipi di impianti.
7.
8. Lo scopo del regolamento tecnico sulla sicurezza delle infrastrutture e degli impianti per i combustibili gassosi è quello di stabilire i requisiti tecnici e le garanzie che devono essere soddisfatti dagli impianti e dalle infrastrutture destinati alla distribuzione, al trasporto e all’utilizzo dei combustibili gassosi, nonché dagli apparecchi a gas, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, dell’ambiente e dei beni.
Inoltre il presente progetto di regio decreto aggiorna diversi regolamenti nazionali in materia di sicurezza industriale.
Il regio decreto consta di un preambolo, di un articolo unico che approva il regolamento, di due disposizioni aggiuntive, di sei disposizioni transitorie, di una disposizione abrogativa e di sette disposizioni finali. La struttura normativa del regolamento è costituita da 30 articoli contenenti disposizioni generali e 13 istruzioni tecniche aggiuntive che stabiliscono i requisiti tecnici specifici.
9. L’obiettivo del presente regio decreto è quello di aggiornare i regolamenti tecnici in modo che siano più adatti alle esigenze, alle possibilità e alle soluzioni tecniche attuali per gli impianti per i combustibili gassosi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dell’esperienza acquisita con l’attuazione dei regolamenti vigenti.
È inoltre necessario procedere a una revisione generale del regolamento al fine di chiarire alcuni aspetti del suo contenuto e risolvere così i problemi legati alla sua applicazione.
Inoltre il regio decreto riguarda anche altri tipi di impianti i cui regolamenti non hanno tenuto il passo con i tempi, come gli impianti di stoccaggio, trasferimento e riempimento per gas di petrolio liquefatti e gli impianti con tubazioni per i combustibili gassosi con una pressione massima di progetto superiore a 16 bar. L’obiettivo è quindi quello di evitare una frammentazione normativa e garantire che la sicurezza degli impianti di distribuzione e trasporto di combustibili gassosi sia disciplinata da un unico regolamento sulla sicurezza.
Cfr. l’adeguamento ai principi di buona regolamentazione (sezioni 9 bis, 9 ter e 9 quater) nella sezione 1.4 della relazione sull’analisi dell’impatto normativo (MAIN).
9 bis. Il livello delle misure introdotte è in linea con la sicurezza delle attività da esse regolamentate. Il presente regio decreto contribuisce a migliorare la sicurezza degli impianti industriali che rientrano nel suo ambito di applicazione; è lo strumento che consente di conseguire tale obiettivo con il minor disagio possibile, in quanto il regio decreto che approva il regolamento attualmente in vigore deve essere modificato.
9 ter. Il regolamento è necessario per mantenere la sicurezza degli impianti industriali. L’obiettivo del presente regio decreto è garantire la sicurezza degli impianti esistenti e di nuova realizzazione, affrontare le carenze individuate nel regolamento in vigore e facilitare il coordinamento tra le varie autorità pubbliche e i portatori di interessi del settore, risolvendo in tal modo le inefficienze individuate durante il periodo di applicazione del regolamento vigente. Il regolamento intende facilitare l’azione e il processo decisionale da parte di privati e imprese e migliorare la chiarezza istituendo un quadro di riferimento di base e omogeneo su tutto il territorio.
9 quater. Le nuove misure disciplinano aspetti critici della sicurezza delle persone, dei beni e dell’ambiente. Il progetto di regio decreto contiene le norme necessarie per raggiungere il suo obiettivo e non impone oneri o procedure che non siano necessari per raggiungere il suo scopo. Sebbene siano state apportate alcune modifiche specifiche che potrebbero comportare oneri amministrativi aggiuntivi, esse rappresentano le modifiche minime necessarie per garantire che determinati impianti che si è ritenuto necessario includere, a causa delle loro caratteristiche e dei rischi associati, siano sicuri e che le loro condizioni siano note all’amministrazione.
10. Riferimenti ai testi di base: non sono presenti testi di base
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu