Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 03166
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0595/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202203166.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0595 B IT 01-09-2022 B NOTIF
2. B
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Dienst Aardolie en Fapetro
NG III - 4de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.62.96
4. 2022/0595/B - N40E
5. Progetto di legge che modifica la legge del 17 luglio 2013 relativa ai volumi nominali minimi di biocarburanti sostenibili che devono essere contenuti nei volumi di combustibili fossili immessi annualmente per il consumo
6. Il presente progetto di legge garantisce che i biocarburanti prodotti da olio di palma e di soia non contribuiscano più al raggiungimento del volume di miscelazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei sotto-obiettivi di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 4 del regio decreto del 4 maggio 2018 che stabilisce i volumi nominali minimi di biocarburanti sostenibili che devono essere contenuti nei volumi di carburanti immessi annualmente per il consumo.
7. -
8. In primo luogo, il progetto di legge, presentato per notifica, aggiunge l'articolo 7/1 alla legge del 17 luglio 2013 relativa ai volumi minimi nominali di biocarburanti sostenibili che devono essere contenuti nei volumi di combustibili fossili immessi annualmente per il consumo, come modificata dalla legge del 26 dicembre 2015.
Il progetto di regio decreto precisa inoltre che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, i biocarburanti prodotti a partire da olio di palma (dal 1/01/2023) e di soia (dal 1/07/2023), compresi altri prodotti derivati direttamente o indirettamente dalla palma da olio o dalla soia, non contribuiscono più agli obiettivi dei volumi di incorporazione dei biocarburanti sostenibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e ai sotto-obiettivi di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 4 del regio decreto del 4 maggio 2018 che stabilisce i volumi nominali minimi di biocarburanti sostenibili che devono essere contenuti nei volumi di carburanti immessi annualmente per il consumo.
Tale soppressione non si applica alle materie prime elencate nell'allegato IV del regio decreto del 16 luglio 2014 e ai biocarburanti, ai bioliquidi o ai combustibili da biomassa certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, in conformità alle disposizioni e ai criteri a tal fine stabiliti negli articoli 4 e 5 della direttiva 2019/807 del Consiglio che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
In secondo luogo, la citata legge del 17 luglio 2013 è aggiornata a seguito dell'entrata in vigore di diverse decisioni.
9. Il progetto recepisce l'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
L'eliminazione graduale dei biocarburanti a base di palma o soia si basa sull'ampio consenso scientifico sull'elevato rischio di cambiamento indiretto dell'uso del suolo associato alla coltivazione di tali colture. Tali cambiamenti sono un'importante fonte di emissioni di gas serra, il che spiega perché i biocarburanti a base di olio di palma o di soia spesso non contribuiscono alla riduzione (significativa) delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti in base al ciclo di vita.
10. Numeri o titoli dei testi di base: - — La legge del 17 luglio 2013 relativa ai volumi minimi nominali di biocarburanti sostenibili che devono essere contenuti nei volumi di combustibili fossili immessi annualmente per il consumo, in particolare l'articolo 15, comma 1.
- - Il regio decreto del 4 maggio 2018 che stabilisce i volumi nominali minimi di biocarburanti sostenibili da contenere nei volumi di carburanti immessi annualmente per il consumo
- Decreto ministeriale del 19 maggio 2021 sulla registrazione dei soggetti che operano nella catena di approvvigionamento del Paese e dei consumatori di petrolio e prodotti petroliferi
- Regio decreto del 17 dicembre 2021 che stabilisce gli standard di prodotto per i carburanti per il trasporto da fonti rinnovabili e per i carburanti per il trasporto basati sul carbonio riutilizzato
- Regio decreto del 16 luglio 2014 sugli obblighi informativi e amministrativi relativi ai biocarburanti di categoria B e C, in conformità alla legge del 17 luglio 2013 che stabilisce i volumi nominali minimi di biocarburanti sostenibili per contenere i volumi di carburante fossile, immessi per il consumo annuo
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No, il progetto è conforme a una norma internazionale
Aspetto SPS
No, il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria.
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu