Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2356
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0490/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232356.IT
1. MSG 001 IND 2023 0490 BE IT 07-08-2023 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Interregionale Verpakkingscommissie - Directie
4. 2023/0490/BE - S20E - Rifiuti
5. Accordo di cooperazione sul quadro di riferimento per la responsabilità estesa del produttore per
alcuni flussi di rifiuti e per i rifiuti
6. Flussi specifici di rifiuti e rifiuti soggetti alla responsabilità estesa del produttore
7.
8. Il presente accordo di cooperazione è un testo con valore legale, che si applica all'intero
territorio belga. L'obiettivo della legislazione è stabilire un quadro nazionale nell'ambito delle
competenze delle Regioni, per quanto riguarda alcuni flussi di rifiuti soggetti alla responsabilità estesa del
produttore, al fine di ottenere una regolamentazione coerente e uniforme. Il nuovo
il regolamento sostituisce (in parte) la legislazione analoga delle tre regioni. Ciò rende
più facile per i produttori conformarsi alle normative belghe nel campo della responsabilità
estesa del produttore e facilita il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati
nazionali. A tal riguardo, il presente accordo di cooperazione costituisce un recepimento parziale e
l'attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.
Allo stesso tempo, l'accordo di cooperazione introduce un'ampia responsabilità dei produttori
in materia di rifiuti, i cui costi di gestione sono a carico dei produttori.
A tal proposito, il presente accordo di cooperazione costituisce un recepimento e un'attuazione parziale della direttiva (UE)
2019/904 sui rifiuti solidi urbani.
L'articolo 8 dell'accordo di cooperazione introduce un prelievo limitato per gli organismi di gestione nazionali
per intervenire su alcuni costi delle regioni. L'articolo 9, paragrafo 9, impone lo stesso obbligo ai
produttori che non aderiscono a un'istituzione amministrativa. Tuttavia, riteniamo che queste disposizioni non
costituiscono una regolamentazione tecnica, né de jure né de facto. Lo citiamo solo a titolo informativo.
L'articolo 11 dell'accordo di cooperazione introduce obblighi per gli operatori dei mercati online.
Tuttavia riteniamo che questa disposizione non costituisca una regolamentazione tecnica, né de jure né de facto. Menzioniamo
questo solo a scopo informativo.
Gli articoli 27 e 28 e l'articolo 36, paragrafi 6 e 7, introducono un prelievo a carico degli organismi nazionali collettivi e riconosciuti, che
rappresentano i produttori che immettono sul mercato determinati prodotti che
si trovano prevalentemente nei rifiuti. Le regioni stanno estendendo il campo di
applicazione della direttiva SUP alle lattine, alle confezioni di sigarette e alle gomme da masticare; a lungo termine, l'intenzione è di
estendere ulteriormente il campo di applicazione a tutti gli imballaggi domestici. Tuttavia, questi articoli prevedono anche la
possibilità per questi organismi collettivi e autorizzati, in accordo con le autorità interessate, di sostituire
il prelievo con una "responsabilità operativa e finanziaria". L'articolo 22 e l'articolo 36, paragrafo 2,
dell'accordo di cooperazione prevedono la possibilità per i singoli produttori di adempiere
a tale obbligo in modo indipendente, a condizioni parallele. Estendendo l'ambito di applicazione del prelievo a
prodotti non contemplati dalla direttiva SUP, queste disposizioni potrebbero essere considerate
una regolamentazione tecnica de facto.
Le altre disposizioni dell'accordo di cooperazione sono comunicate solo a titolo informativo. Queste
disposizioni non contengono alcuna regolamentazione tecnica, né de jure né de facto.
9. L'estensione dell'ambito di applicazione del prelievo ai prodotti non approvati dalla direttiva SUP
è necessario al fine di evitare discriminazioni tra i produttori. In linea di principio, è indifendibile
esentare dalla responsabilità estesa del produttore i gruppi di produttori i cui imballaggi sono in gran parte presenti
nei rifiuti, perché la direttiva SUP riguarda solo i rifiuti di imballaggio
in plastica.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu