Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2973
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0603/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232973.IT
1. MSG 001 IND 2023 0603 BE IT 23-10-2023 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Vlaamse overheid
Departement Omgeving
4. 2023/0603/BE - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici
5. Progetto di decreto sul benessere degli animali
6. Animali
7.
8. Il progetto di decreto fornisce un quadro normativo coerente e omogeneo nelle Fiandre per tutti i segmenti della politica fiamminga in materia di benessere degli animali, dagli animali da allevamento a quelli da compagnia, da laboratorio, da zoo ed esotici. Il decreto sostituisce e integra la legge federale (quadro) del 1986. La presente notifica contiene le seguenti nuove disposizioni.
NUOVI REQUISITI TECNICI (DIRETTIVA 2015/1535/UE)
Divieto di detenzione di animali selvatici (articolo 9)
Il decreto prevede un divieto generale di detenzione di animali selvatici. Tale divieto non si applica a una serie di atti e istituzioni elencati, che vanno di pari passo con la protezione del benessere degli animali. Il governo fiammingo può ampliare questo elenco.
- Politica di scavo per le gabbie destinate alle galline ovaiole e agli allevamenti (articolo 22 dell'articolo 84, 4°);
il progetto prevede quindi la graduale eliminazione dell'uso di sistemi di gabbie per polli. Questo divieto si applica sia all'allevamento di galline ovaiole che agli allevamenti. Un'eccezione al divieto si applica agli animali che devono essere isolati per motivi medici. Il divieto di sistemi di gabbie non riguarda la compartimentazione o la separazione temporanea degli animali interessati. Sono possibili anche pavimenti in sistemi di voliera aperti.
Il divieto entra in vigore per le aziende agricole esistenti il 1º gennaio 2036 (cfr. articolo 84, paragrafo 4). Di conseguenza, è previsto un periodo di tempo ragionevole per consentire agli allevatori di pollame interessati di apportare le modifiche necessarie per riorientare le proprie attività. Tuttavia, l'articolo entra in vigore il 1° gennaio 2024 per le aziende che intendono sostituire i sistemi di gabbie esistenti prima del 1° gennaio 2036 o mettere in funzione sistemi di gabbie per la prima volta e per le quali allo stesso tempo la domanda di autorizzazione ambientale non è stata presentata prima del 14 luglio 2023.
- Delegazione al governo fiammingo che ha il compito di mettere in vigore il divieto di uccidere i pulcini maschi di un giorno non appena è possibile determinare che la determinazione del sesso nell'uovo è possibile per il 12° giorno dopo l'incubazione (articolo 37)
In linea di principio, si stabilisce che l'uccisione di pulcini destinati alla produzione di uova da consumo è vietata. Tuttavia, il presente articolo entrerà in vigore non appena il governo fiammingo avrà stabilito che la determinazione del sesso dei pulcini nell'uovo è possibile entro il dodicesimo giorno dall'incubazione. Il governo fiammingo può prevedere eccezioni a tale divieto.
- Divieto di uccidere topi e ratti con trappole a colla e rodenticidi anticoagulanti (articolo 38, paragrafo 1, punti 1 e 3).
Il disegno introduce il divieto di sterminare topi e ratti mediante prodotti che includono la colla come principio attivo, destinati all'immobilizzazione degli animali e rodenticidi anticoagulanti. Al governo fiammingo viene concessa una delega per estendere questi divieti ad altre specie animali (infestanti o meno).
9. Le misure incluse nel progetto sono motivate dal desiderio di garantire una maggiore protezione del benessere degli animali previsti. Poiché possono soffrire e sentire, agli animali viene attribuito uno status speciale, diverso da quello degli oggetti, e quindi godono di una protezione particolare prevista dal progetto. Anche il diritto primario dell'Unione europea riconosce l'obbligo di tenere pienamente conto del benessere degli animali "in quanto esseri senzienti" (articolo 13 del TFUE).
Le misure si applicano agli animali che vivono nelle Fiandre e a tutti i detentori, indipendentemente dal luogo di residenza, dall'ubicazione o dal luogo di stabilimento.
Le misure sono proporzionate all'obiettivo perseguito, come indicato di seguito.
- Divieto di detenzione di animali selvatici (articolo 9)
Molti animali sono ancora catturati in natura e tenuti come animali domestici da compagnia. Tuttavia, gli animali provenienti dall'ambiente naturale sono più sensibili allo stress causato dall'essere tenuti in cattività e richiedono requisiti più elevati in termini di ambiente e cure rispetto alle loro controparti allevate in cattività. Inoltre, spesso portano malattie, che richiedono un follow-up specializzato. Di conseguenza, non sono adatti a essere tenuti in cattività senza restrizioni. Il presente progetto non incide sulla legislazione in materia di agricoltura, pesca e protezione della natura.
- Politica di scavo per le gabbie destinate alle galline ovaiole e agli allevamenti (articolo 22 dell'articolo 84, paragrafo 4)
Tuttavia, le gabbie non sono adatte a raggiungere un livello sufficiente di benessere degli animali. Questo è spiegato nella relazione dell'EFSA pubblicata il 21 febbraio 2023, intitolata "Welfare of Laying Hens on Farm".
— divieto di uccidere i pulcini maschi di un giorno non appena si può determinare che la determinazione del sesso nell'uovo è possibile per il 12° giorno dopo l'incubazione (articolo 37)
Per evitare la nascita di galli, negli ultimi anni sono state sviluppate tecniche per determinare rapidamente il sesso degli embrioni nell'uovo in cova. Tuttavia, queste tecniche non sono ancora pronte e non sono ancora economicamente realizzabili. Non appena queste tecniche saranno possibili, il governo fiammingo potrà mettere in atto il divieto di uccidere i pulcini di gallo in condizioni di sicurezza.
- Divieto di uccidere topi e ratti mediante trappole a colla (articolo 38)
L'uso di colle destinate a immobilizzare topi e ratti, portandoli alla morte, comporta chiaramente inutili sofferenze per l'animale.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu