Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1283
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0242/SE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251283.IT
1. MSG 001 IND 2025 0242 SE IT 16-05-2025 SE NOTIF
2. Sweden
3A. Kommerskollegium
3B. Havs- och vattenmyndigheten
4. 2025/0242/SE - C10A - Pesca
5. Regolamento dell’agenzia svedese per la gestione dell’ambiente marino e delle risorse idriche che modifica il regolamento dell’agenzia svedese per la gestione dell’ambiente marino e delle risorse idriche (HVMFS 2018:11) sugli obblighi dei comandanti di comunicare e notificare la pesca marittima commerciale
6. Dispositivo di localizzazione satellitare, erogazione/sottoscrizione dei servizi di dati
7.
8. Il contenuto principale del progetto di regolamento consiste, da un lato, nell’imporre ai titolari di licenze di pesca di stipulare i propri contratti di sottoscrizione con un fornitore di servizi di dati incaricato e designato dall’agenzia svedese per la gestione dell’ambiente marino e delle risorse idriche (in prosieguo: "Agenzia") e, dall’altro, nel chiarire le varie fasi del processo di approvazione per l’installazione di dispositivi di localizzazione satellitare sui pescherecci.
Per motivi tecnici, l’Agenzia, e prima ancora l’ente nazionale della pesca, si avvale da molto tempo dei servizi di un fornitore tecnico, pertanto deve gestire tutti i trasferimenti di dati dei titolari di licenze di pesca, anche come intermediario nella ripartizione delle spese. Tuttavia possiamo concludere che la tecnologia attualmente in uso non soddisfa i requisiti stabiliti per la pesca in determinate zone marine. Poiché la tecnologia si è generalmente sviluppata molto negli ultimi anni, si ritiene che ora vi siano buone opportunità di acquistare in modo competitivo sia i servizi di comunicazione che i dispositivi di localizzazione satellitare attraverso appalti di concessione, consentendo così agli operatori di accedere a tecnologie appropriate a un prezzo migliore e allo stesso tempo, a coloro che lo desiderano, di continuare a utilizzare la tecnologia attualmente in uso.
Per il settore della pesca ciò significa che i contratti di sottoscrizione dovranno essere firmati con il fornitore di servizi di dati aggiudicatario. I contratti di sottoscrizione devono essere firmati indipendentemente dal fatto che il titolare della licenza di pesca o la persona responsabile della pesca scelga di investire in un nuovo dispositivo di localizzazione satellitare o mantenga quello attualmente in uso sul peschereccio. La sottoscrizione diretta con un fornitore esterno di servizi di dati comporta diversi vantaggi per il titolare della licenza di pesca: fatturazione più frequente, documentazione dei costi più chiara e possibilità di ordinare servizi aggiuntivi. Tale contratto dovrebbe inoltre portare a una semplificazione amministrativa presso l’Agenzia.
Si propone pertanto che le disposizioni stabiliscano chiaramente che i titolari di licenze di pesca devono stipulare un proprio contratto di sottoscrizione con il fornitore o i fornitori di servizi di dati aggiudicatari dell’appalto indetto dall’Agenzia. Nel quadro dell’appalto saranno imposti i requisiti funzionali e tecnici di cui ai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011, e sarà inoltre necessario lavorare con i sistemi informatici dell’Agenzia che dovranno ricevere le informazioni. Il capitolo 2, sezione 1, del regolamento HVMFS 2018:11 stabilisce già che il dispositivo di localizzazione satellitare utilizzato deve essere approvato dall’Agenzia. Tuttavia non è chiaro cosa sia necessario affinché un dispositivo di localizzazione satellitare sia approvato. Al fine di rendere più trasparenti le fasi incluse nel processo di approvazione, suggeriamo che queste siano esplicitamente indicate nel regolamento.
Le diverse fasi del processo di approvazione, come ad esempio l’obbligo che il dispositivo di localizzazione satellitare sia installato da un installatore autorizzato, aumentano la sicurezza operativa e riducono al minimo i rischi di problemi con l’apparecchiatura.
9. Lo scopo delle modifiche che proponiamo è quello di chiarire il quadro normativo, di offrire agli operatori della pesca la possibilità di scegliere tra due diversi tipi di dispositivi di localizzazione satellitare e i relativi canali di comunicazione satellitare e di avere le condizioni per pescare in zone in cui sono stabiliti requisiti di frequenza specifici; di aprire alla concorrenza i costi della comunicazione satellitare, il che probabilmente si tradurrà in prezzi più favorevoli; e di garantire che gli operatori della pesca stipulino un contratto direttamente con il fornitore di servizi di dati, che dovrebbe consentire un migliore sostegno e una maggiore prevedibilità nella fatturazione. La soluzione modificata relativa al contratto semplificherà inoltre le attività amministrative dell’Agenzia.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: Testi di base non disponibili
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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